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Eurogruppo, è il momento di avviare davvero il network europeo delle bad bank

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Se ne parla nell’Eurogruppo; martedì scorso, ancora una volta, ne ha parlato il presidente del Supervisory Board della Vigilanza unica, Andrea Enria, sostenendo l’opzione dell’istituzione di un network europeo di bad bank per fronteggiare la sistemazione dei prestiti deteriorati per i quali si torna a stimare l’ammontare complessivo nella valanga di 1.400 miliardi a livello comunitario.

La rete viene ritenuta preferibile rispetto a una bad bank europea. L’iniziale finanziamento della rete in questione dovrebbe essere promosso dall’Unione anche per stabilire i criteri del prezzo di cessione dei finanziamenti deteriorati. La materia è complessa, come è dimostrato da cinque anni di progetti mai finora passati alla realizzazione. Le autorità istituzionali, come nel caso di Enria, che avanzano proposte del genere, a questo punto, più che indugiare sui caratteri del progetto, dovrebbero attivare, per la parte di loro competenza, il procedimento formale o informale perché ci si confronti nelle sedi deputate e si passi all’avvio della costituzione del network.

La questione è troppo seria perché su di essa possa proseguire ancora una sterile logomachia, senza alcun obiettivo concreto di realizzazione. Ma una tale istituzione, toccando la materia anche dei dissesti o comunque delle gravi difficoltà delle banche coinvolte, non può prescindere dalla revisione della Direttiva di Brrd sul bail in, come abbiamo osservato pure in altre occasioni.

Una rivisitazione è necessaria, se non ci si vuole trovare davanti al problema dell’applicabilità delle relative norme, mentre si attiva l’operatività del bad bank. E ciò al di là della necessità di una riconsiderazione di questa normativa europea che prescinde pure dal collegamento con la sistemazione dei prestiti deteriorati e che e’ motivata, innanzitutto, dal contrasto della normativa stessa con il principio della tutela del risparmio sancito dalla Costituzione, nonché dalla violazione, quanto alla sua entrata in vigore, del canone della irretroattività.

Insomma, a oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore, compiere una seria verifica dei problemi che la Direttiva ha fatto sorgere, benché sia stata applicata non in numerosi casi, è un dovere che dovrebbe essere avvertito anche per qualsiasi nuova disciplina.

Ma l’argomento bad bank si lega pure al calendar provisionig dei crediti deteriorati per la proroga della cui flessibilità è stata promossa una iniziativa italiana nell’Europarlamento, insieme con la revisione della disciplina europea sulla nuova definizione di default. Si allargherebbe troppo il thema decidendum se si aggiungesse anche la gestione della crisi per le banche alle quali non sono applicabili né la risoluzione né la ricapitalizzazione precauzionale pubblica.

Tuttavia le connessioni sono evidenti. Si ritorna qui al criticabile modo di procedere da parte delle istituzioni e degli organi dell’unione che affrontano, di volta in volta, singoli aspetti di un più ampio problema, incuranti degli impatti di questa potenzialità di interventi. D’altro canto, la necessaria organicità e gli evidenti collegamenti per materie non possono costituire un alibi per non decidere neppure nello specifico. Dunque si attivino le necessarie procedure per l’istituzione della predetta rete e per la revisione della Direttiva Brrd. Un passo avanti in questo modo almeno sarà stato compiuto.

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