Analisi, scenari, inchieste, idee per costruire l'Italia del futuro

L’intervento del ministro Fitto: “Abbiamo semplificato il PNRR, ecco come”

Pubblichiamo di seguito il testo integrale dell’intervento del Ministro Fitto sul PNRR durante il Consiglio dei Ministri.

Lo schema di decreto-legge recante “Misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, all’esame del Consiglio dei ministri, ha l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa e semplificare i procedimenti amministrativi, per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR e rispettare il cronoprogramma.

Lo schema di decreto – legge si articola in tre parti:

  • la prima contiene disposizioni volte a riorganizzare la Governance per il PNRR: lo scopo è quello di rafforzare il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio delineato dal decreto-legge n. 77 del 2021, anche alla luce dell’istituzione dell’Autorità politica delegata in materia di PNRR;
  • la seconda reca disposizioni atte a rafforzare la capacità amministrativa ed a snellire le procedure;
  • la terza reca disposizioni in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune, nonché di politiche giovanili.
Con riguardo alla Governance del PNRR (Parte I), il nuovo quadro istituzionale di riferimento è il seguente:
  • la Presidenza del Consiglio dei ministri assume il coordinamento strategico e svolge l’alta interlocuzione con la Commissione europea (indirizzo strategico e raggiungimento degli obiettivi concordati a livello europeo);
  • il Ministero dell’economia e delle finanze è responsabile, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del d.l. n. 77/2021, del coordinamento operativo sull’attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, ai fini della trasmissione alla Commissione delle richieste di pagamento e delle successive verifiche di competenza della Commissione;
  • viene rafforzata la Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che incorpora la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4 del d.l. n. 77/2021, svolgendo le funzioni di monitoraggio e controllo dell’avanzamento dell’attuazione del PNRR attualmente svolte dal Servizio centrale per il PNRR del Mef, in capo al quale restano ferme tutte le attività di tipo finanziario – contabile e di rendicontazione;
  • viene data la possibilità (attenzione: non è un obbligo) alle amministrazioni centrali di cui all’art. 8, c. 1 del decreto-legge n.77 del 2021, nei limiti delle risorse assegnate, di riorganizzare le unità di missione PNRR già istituite;
  • per assicurare l’effettivo conseguimento degli investimenti, sono rafforzati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri nel caso di inerzia o ritardo (art. 12 d.l. n. 77/2021):
    • riducendo da 30 a 15 giorni il termine di c.d. diffida entro il quale i soggetti attuatori devono provvedere;
    • estendendo il potere sostitutivo anche ai casi di inerzia riguardanti una pluralità di interventi o l’attuazione di un intero programma di interventi;
  • vengono semplificati i meccanismi di superamento del dissenso, del diniego, dell’opposizione o di altro atto equivalente proveniente da un organo statale che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR (art. 13 del d.l. n. 77/2021), attribuendo al Ministro per il PNRR o al Ministro competente per materia il potere di richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri;
  • per valorizzare il “capitale umano”, viene anticipata a quest’anno la possibilità di stabilizzare il personale assegnato alle Unità di missione PNRR che abbia prestato almeno quindici mesi di servizio (nella qualifica ricoperta), per assicurare la continuità operativa di dette Unità. Le stabilizzazioni avverrebbero a valere sulle capacità assunzionali dei Ministeri, liberando le risorse attualmente assegnati per il finanziamento dei contratti di lavoro a tempo determinato che verrebbero destinate al finanziamento dell’assistenza tecnica;
  • sono introdotte misure di semplificazione delle procedure di gestione finanziaria connesse al PNRR prevedendo, tra le altre cose, la possibilità di disporre anticipazioni finanziarie in favore dei soggetti attuatori e rafforzando il sistema di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze (REGIS);
Con riguardo al rafforzamento della capacità amministrativa (Parte II):
  • a beneficio degli enti locali:
  • vengono introdotte misure che consentono di incrementare le percentuali degli incarichi dirigenziali conferibili a personale diverso dai dirigenti di ruolo;
  • è consentito l’aumento della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio;
  • vengono incrementate le risorse finanziarie per il supporto tecnico assicurato dalle Prefetture agli enti locali;
  • vengono introdotte misure per favorire il reclutamento del personale dei Vigili del fuoco (preposto al rilascio delle autorizzazioni antincendio) e dei magistrati ordinari, nonché del personale del Ministero della giustizia, tra cui quello destinato all’Ufficio del processo;
  • viene rafforzato il contingente di persone utilizzato presso la Commissione VIA PNIEC e PNRR, nonché presso la Soprintendenza Speciale PNRR, al fine di ridurre i tempi delle istruttorie dei procedimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale e ai beni culturali, di particolare importanza per il conseguimento degli obiettivi PNRR;
  • viene istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo destinato al finanziamento del supporto tecnico per l’attuazione delle misure di titolarità di detto Ministero.

Con riguardo alle semplificazioni amministrative sono state introdotte semplificazioni “orizzontali”, applicabili a tutti i settori, e semplificazioni “verticali”, che riguardano i settori dove si registra una particolare esigenza di snellimento e razionalizzazione.

  1. Relativamente alle semplificazioni orizzontali (applicabili a tutti i settori), si prevede:
  2. L’estensione a tutti gli appalti PNRR (ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle del PNRR e del PNC) delle disposizioni, attualmente limitate agli interventi in materia di edilizia giudiziaria e penitenziaria, relative alla possibilità di procedere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione, sulla base del solo progetto di fattibilità tecnico – economica, allineando in tal modo la disciplina PNRR a quella prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici;
  3. in mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni, gli atti e i provvedimenti possono essere adottati una volta decorso il termine previsto per il rilascio degli stessi;
  4. vengono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le semplificazioni introdotte dal decreto – legge n. 76 del 2020 ed applicabili al PNRR, allo stato, fino al 30 giugno 2023, con l’esclusione della disposizione relativa alla limitazione della responsabilità erariale;
  5. viene confermato l’obbligo per le amministrazioni di svolgere le conferenze di servizi, in forma semplificata, riducendo i relativi termini;
  6. vengono dimezzati i termini per l’effettuazione degli espropri (ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all’esproprio) e introdotte semplificazioni di tipo procedimentale;
  7. vengono accelerate le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), mediante l’eliminazione dell’obbligo di attendere la conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi. Inoltre, in casi eccezionali di interventi di competenza statale previsti dal PNRR, il Ministro competente per la realizzazione dell’opera può proporre al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di disporre l’esenzione dalla VIA;
  8. per i beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR, la Soprintendenza speciale sostituirà sempre le Soprintendenze locali, avvalendosi di queste ultime per la sola attività istruttoria. Inoltre, per tutti gli interventi (e dunque non solo per le opere PNRR) vengono ridotti i termini per la dichiarazione da interesse culturale (prevendo, altresì, in caso di inerzia, l’intervento immediato dal Ministero) ed introdotta una forma semplificata di rilascio dell’autorizzazione da parte delle Soprintendenze in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria, finanziati con risorse del PNRR o del PNC, aventi ad oggetto immobili pubblici;
  9. per il rilascio delle autorizzazioni antincendio da parte dei Vigili del Fuoco, viene istituito il Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, con il compito di adottare specifiche linee guida e omogeneizzare i procedimenti valutativi;
  • Con riguardo alle semplificazioni verticali (o di settore), si prevede:
  • introduzione di ulteriori semplificazioni relativamente agli appalti in materia di edilizia scolastica e di scuole innovative;
  • introduzione di misure finalizzate a promuovere i dottorati di ricerca, anche di tipo innovativo, e il reclutamento del personale docente universitario;
  • estensione a tutti gli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del procedimento previsto per 10 opere di cui all’allegato IV del decreto – legge n. 77 del 2021, nel quale svolge un ruolo determinante il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;
  • omogeneizzazione della disciplina applicabile agli interventi contro il dissesto idrogeologico di competenza del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • incremento della tipologia delle aree idonee per legge ad ospitare impianti di produzione di energia green, nonché introduzione di ulteriori semplificazioni per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione degli impianti radioelettrici e di telecomunicazione (Banda ultra-larga), nonché degli impianti destinati alla produzione di energia green, con disposizioni specifiche per gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici;
  • introduzione di specifiche semplificazioni per assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti per il Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025;
  • introduzione di semplificazioni relative alla riutilizzazione degli immobili demaniali, anche ai fini dell’installazione di impianti di produzione di energia green.
Infine, con riguardo alle disposizioni contenute nella Parte III, si rappresenta quanto segue:
  1. Con specifico riguardo alle politiche di coesione, le disposizioni contenute nel presente decreto- legge sono volte a:
  2. rafforzare l’unitarietà della visione strategica dei fondi strutturali (coesione) e dei fondi straordinari (PNRR) al fine di assicurare un’efficiente e coordinata gestione dei fondi (anche alla luce dei dati consolidati che evidenziano ritardi nell’utilizzo dei fondi, da ultimo la relazione annuale 2022 sull’uso dei fondi europei della Corte dei Conti);
  3. entro tale quadro, le funzioni e le risorse dell’Agenzia per la coesione territoriale di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 vengono trasferite al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ciò consentirà anche di ottenere risparmi di spesa, in virtù dell’accorpamento (con contestualmente ridimensionamento numerico) di due Nuclei (NUVAP e NUVEC), attualmente esistenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia per la coesione territoriale;
  • centralizzazione delle funzioni di Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei in capo all’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea – IGRUE del Ministero dell’economia e delle finanze e alle Autorità di audit individuate dalle Amministrazioni centrali;
  • finanziamento degli interventi ambientali urgenti nel sito di interesse nazionale di Caffaro – Torviscosa (Friuli – Venezia – Giulia) e nel sito della discarica abusiva di Malagrotta (Roma);
  • introduzione di una misura transitoria e di salvaguardia finalizzata ad assicurare la prosecuzione delle procedure di affidamento degli interventi, finanziati con le risorse FSC 2014 – 2020, in relazione ai quali l’affidamento non sia intervenuto entro il 31 dicembre 2022.
  • Politica agricola comune:
  • al fine di assicurare continuità all’attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell’articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, si prevede l’istituzione, presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.
  • Politiche giovanili:
  • viene istituita l’Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, con il compito di fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
SCARICA IL PDF DELL'ARTICOLO

[bws_pdfprint display=’pdf’]

Iscriviti alla Newsletter

Ricevi gli ultimi articoli di Riparte l’Italia via email. Puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare l'esperienza utente.