La riforma approvata sabato 27 dicembre in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa per danno erariale condensa un intervento legislativo che sta già costituendo materia di acceso dibattito, il quale nondimeno, sin dalle prime battute, tradisce in alcuni interventi pregiudiziali ideologiche che non giovano all’esatta comprensione delle novità.
Per rimanere ai profili più squisitamente tecnici, di talché tralasciando ogni dietrologia che sempre si annida nel confronto strettamente politico, i critici evocano l’introduzione di una sorta di impunità che sarebbe destinata ad accompagnare l’azione amministrativa del funzionario pubblico, con una responsabilità per colpa grave limitata al 30% del danno cagionato e, in ogni caso, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.
A ciò si aggiunge l’introduzione di un’ampia funzione consultiva da rendersi, a seconda dell’ente richiedente, dalla sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità̀ sugli atti ovvero dalle sezioni regionali, con funzione esimente rispetto alla colpa grave.
Ciò che – si sostiene – comporterebbe la vanificazione di ogni forma di controllo, tenuto conto dell’obbligo di pronunciarsi entro trenta giorni, onde, in mancanza, si aprono le porte del silenzio assenso.
I sostenitori, dal canto loro, pongono in luce l’innovatività della riforma, animata dalla volontà di creare un supporto agli amministratori pubblici, troppe volte intimoriti, da un lato, dalle difficoltà di districarsi in quelli che assumono le sembianze di veri e propri gineprai normativi e, dall’altro, dalle implicazioni di una responsabilità che può rivelarsi patrimonialmente devastante.
L’idea è dunque – almeno negli intendimenti dei promotori della riforma – quella di una Corte dei conti al servizio del Paese, giusta una logica che, nel rispetto dei ruoli, sappia ispirarsi a una leale collaborazione.
Questo, in via di estrema sintesi, il dibattito che si sta profilando.
Alcuni aspetti meritano a mio avviso un chiarimento.
Siamo a fine del 2025 e sin da luglio 2020, in ragione della necessità di far ripartire il Paese, è stato introdotto uno scudo erariale, escludendo la responsabilità per colpa grave con riguardo alle condotte commissive dei pubblici funzionari.
Una misura confermata dai governi avvicendatisi sino ad oggi e che, proprio per queste ragioni, dovrebbe ingenerare più di un elemento di riflessione.
Con la riforma appena approvata la colpa grave viene reintrodotta – e in ciò un elemento di non poco momento – ancorché con un tetto massimo per quel che concerne il danno risarcibile.
Al riguardo alcune notazioni s’impongono.
La prima: lo spettro di una responsabilità patrimoniale senza confini, in cui può incorrere chi maneggia denaro pubblico, può apparire irragionevole e sproporzionato se si tiene conto del modesto importo delle retribuzioni di molti amministratori e funzionari pubblici, con un evidente disincentivo allo svolgimento di cotali attività.
Basti pensare alle responsabilità dei Sindaci di piccoli comuni i quali sono sovente sprovvisti di apparati amministrativi adeguati a supportarne l’azione.
Il 30% del danno cagionato, ovvero il doppio della retribuzione lorda, rappresenta comunque una reazione/sanzione di particolare impatto nella sfera patrimoniale del pubblico funzionario.
La seconda: il danno va risarcito integralmente – come è ovvio che sia, ma vale la pena sottolinearlo – da parte di chi agisca con dolo ovvero consegua un illecito arricchimento.
La terza: l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa da parte di chi gestisca risorse pubbliche e sia sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti.
La quarta: nei casi più gravi la Corte dei conti può disporre a carico del dirigente o del pubblico funzionario la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo che va da sei mesi a tre anni.
Ragion per cui, fermo restando che tutto – e, quindi, anche la presa di posizione nella materia in questione – è sempre perfettibile nonché criticabile, il sistema ideato sembra ispirato a ragionevolezza.
Ancor più perché si dà carico, onde scongiurare interpretazioni lasche, di delineare il perimetro della colpa grave attraverso una descrizione delle condotte che ne integrano gli estremi.
D’altro canto, la riforma sembra far proprie, al fine di porvi rimedio, le preoccupazioni espresse poco più di un anno fa dalla Corte costituzionale, la quale non esitò a parlare di fatica dell’amministrare, generatrice di fenomeni di burocrazia difensiva.
Un altro aspetto sottaciuto, ma che a mio avviso merita precipua menzione, concerne la responsabilità scaturente dalla conclusione di accordi di conciliazione ovvero transattivi da parte di pubblici funzionari.
Essa è stata limitata in questi casi alle ipotesi di dolo.
Una novità da salutare con favore, attesa la frequente riluttanza delle pubbliche amministrazioni a stipulare accordi in sede transattiva per la paura di incappare nelle maglie della responsabilità in ragione dell’aleatorietà delle valutazioni sottese ad accordi di siffatta natura.
Per quel che concerne il controllo preventivo di legittimità (riguardante i contratti pubblici connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR) e la funzione consultiva, si tratta di una sorta di ritorno alle origini, allorquando nel lontano 1862 il primo Presidente della Corte dei conti ebbe modo di affermare che la ragion d’essere di questa Alta Magistratura è quella di sostenere i Ministri nell’azione di governo, senza prevaricazioni ma accompagnandoli.
Una Corte dei conti, dunque, chiamata a svolgere un’intensa attività di collaborazione e di supporto delle Pubbliche amministrazioni.
Si tratta di un cambiamento non di poco momento, soprattutto sotto il profilo culturale.
Certo, i trenta giorni entro cui rendere il parere in sede consultiva impongono una significativa riorganizzazione di lavoro e di funzioni, ma in ciò bisogna confidare sia sulle capacità degli stessi magistrati della Corte dei conti di “autoriformarsi”, sia sulla capacità del Governo di saper far fronte alla riorganizzazione e al riordino delle funzioni della Corte dei conti attraverso i decreti legislativi che è stato delegato ad adottare.
In questa direzione – e al fine di avere un quadro d’insieme il più possibile completo della Corte dei conti del futuro – non possono essere sottaciuti due fatti, frutto di due emendamenti governativi concepiti negli ultimi due anni, che hanno sicuramente irrobustito il ruolo della Corte dei conti.
Ed invero:
a) si è sancita, così attuando il comma 3 dell’art. 100 Cost., la piena “autonomia finanziaria” della Corte, espressione massima – come è facilmente intuibile – dell’autonomia della Corte. Un’autonomia attesa sin dal varo della legge n. 20 del 1994;
b) si è riconosciuto per legge il Poliambulatorio Montezemolo, nato nel 2021, da un accordo inter-istituzionale tra la Corte dei conti e il Ministero della difesa e poi evoluto, per effetto dell’intervento normativo, in ente pubblico non economico dotato di piena autonomia organizzativa, funzionale, contabile e amministrativa. Ormai un modello per lo sviluppo della sanità pubblica e militare.
(Intervento pubblicato sul Sole 24 Ore)








