La notizia della sanzione miliardaria inflitta ad Apple dalla Commissione Ue ha generato numerosi commenti, perlopiù incentrati sulla condotta e sull’importo della sanzione.
La possibile portata trasversale del caso è invece rimasta in secondo piano, sebbene la Commissione appaia chiaramente spingersi oltre la tutela della concorrenza, irrompendo con un segnale al mercato che porta con sé interessi diversi e ulteriori, ancorché strettamente collegati agli obiettivi di natura concorrenziale.
Apple era finita nel mirino della Commissione a seguito della denuncia di Spotify per abuso di posizione dominante.
Dall’indagine è emerso che Apple avrebbe impedito agli sviluppatori di app di streaming musicale di informare gli utenti iOS sui servizi di abbonamento musicale alternativi e più economici disponibili al di fuori dell’app e di fornire istruzioni su come abbonarsi a tali servizi.
Secondo l’indagine, la pratica, protrattasi per circa un decennio, consisteva nell’adozione di restrizioni volte a evitare che gli utenti del sistema iOS (come i possessori di iPhone) virassero verso offerte per i servizi di streaming musicale acquistabili al di fuori del macrocosmo Apple, con conseguente violazione, secondo la Commissione, dell’art.102 Tfue, con danno ai consumatori che avrebbero pagato prezzi più alti e usufruito di un’esperienza di qualità inferiore nell’uso dei servizi interessati.
Apple ha già annunciato l’intenzione di impugnare il provvedimento, per cui l’esito della vicenda è ancora incerto, non potendosi escludere profonde revisioni in Corte di Giustizia.
Appare però evidente, a prescindere da come evolverà la vicenda, che la mossa della Commissione abbia una valenza non limitata al caso, né all’ambito antitrust, risolvendosi invece in un esercizio di regolazione del mercato.
Le ragioni per credere che non ci si trovi di fronte a una semplice condanna antitrust sono almeno due.
La prima è che la sanzione incorpora, per la prima volta nella storia dell’antitrust europeo, una lump sum (importo addizionale) a scopo di deterrenza di importo elevatissimo, sia in termini assoluti sia in relazione all’importo base della sanzione: ai 40 milioni di sanzione base sono stati infatti aggiunti 1,8 miliardi di euro a scopo dissuasivo, in applicazione di una norma di chiusura delle Linee Guida sulle sanzioni del 2006, in base alla quale le specificità del caso o la necessità di raggiungere un livello dissuasivo possono giustificare l’allontanamento dalla metodologia di fissazione della sanzione o dai limiti fissati dalle stesse Linee guida.
La seconda ragione è il timing.
La stessa Apple ha stigmatizzato la tempistica della decisione, additando una possibile, indebita, applicazione anticipata del Digital Market Act (Reg. Ue 2022/1925), con un intervento sanzionatorio che arriva giusto tre giorni prima dell’entrata in vigore degli obblighi di compliance stabiliti dal Dma per i c.d.gatekeepers (come la stessa Apple) e che riguardano anche gli app store e la loro apertura a servizi di terzi.
Apple, tra i gatekeeper designati, è probabilmente la più interessata dall’impatto del Dma sull’apertura degli app store (e i vari profili connessi a tale apertura), nonché sull’interoperabilità dei terzi con i propri sistemi, notoriamente chiusi e costituenti un macrocosmo separato.
Mettendo a sistema il fattore tempo e il dichiarato intento dissuasivo della Commissione, la decisione sanzionatoria non stupisce, trovando una sua logica collocazione nel panorama più ampio della regolazione del mercato, caratterizzato sul piano regolatorio dall’adozione di strumenti la cui portata va oltre l’ambito antitrust (così il Dma, ma anche la nuova normativa consumeristica).
La decisione, insomma, sembra avere portata sistemica e trasversale, in un contesto in cui la tutela della concorrenza si fonde con i molteplici profili connessi alla regolazione dei servizi e mercati digitali e al rafforzamento della tutela dei consumatori.
Obiettivi che, a giudicare dalla sanzione irrogata ad Apple, l’Europa non è intenzionata a perseguire con il solo strumento regolatorio, utilizzando tutte le leve disponibili.
La scelta della Commissione di giocare la carta della sanzione esemplare appare peraltro giustificata dalle resistenze del gigante di Cupertino rispetto all’adeguamento al Dma: alcune proposte di adeguamento sinora presentate da Apple hanno infatti sollevato dubbi circa la loro effettiva compliance con il Regolamento nonché il sospetto dell’aggiramento degli obblighi attraverso la proposta di regole d’ingaggio per l’ingresso dei terzi nel mondo iOS che, stando ad alcune analisi, potrebbero addirittura esacerbare – piuttosto che risolvere – alcune criticità già presenti.








