Si riaccende il dibattito sulle concessioni balneari.
In questo clima di incertezza e in assenza di un puntuale riordino della disciplina da parte del governo, il Consiglio di Stato, con la sentenza 30.04.2024 n. 3940, torna a ribadire la necessaria liberalizzazione delle concessioni per gli stabilimenti balneari in applicazione della direttiva Bolkestein, sul solco di quanto espresso dall’adunanza plenaria nel 2021.
Il Consiglio di Stato si esprime in tal senso rigettando l’appello della Bagni San Michele srl, entrata in possesso (attraverso procedura concorsuale) di uno stabilimento balneare nel Comune di Rapallo.
La società, in ragione dell’assenza di provvedimenti attuativi della legge 118/2022, riteneva permanesse non solo la sua pretesa relativa alla proroga della concessione, ma anche un eventuale risarcimento. Il giudice amministrativo, ancora una volta, ha puntualizzato la prevalenza del diritto europeo e l’esigenza di contestuale disapplicazione delle norme in contrasto, rimarcando la necessità di “dare immediatamente corso alle procedure di gara per assegnare la concessione in un contesto concorrenziale”.
E ciò tanto più che secondo il Consiglio di Stato le spiagge sono “senza dubbio una risorsa scarsa” e la scadenza delle concessioni balneari prevista dalla legge Concorrenza, 31 dicembre 2023, deve necessariamente essere rispettata.
Il tema della scarsità delle risorse torna, seppur solo incidentalmente, nella pronuncia, in cui viene richiamata anche la sentenza della Cgue C-348/22.
Questa sentenza ha chiarito che per la valutazione della scarsità delle risorse sia necessario sia un approccio generale a livello nazionale, sia un’analisi del territorio costiero del Comune di riferimento, nell’ottica di un case-by-case approach, non costituendo la direttiva Bolkestein un ostacolo.
Il punto critico è che la valutazione sulla scarsità della risorsa-spiaggia dovrebbe essere appannaggio del legislatore nazionale che, sulla base di elementi tecnici, la qualifichi in tal senso.
Il Consiglio di Stato, sulla base anche delle precedenti sentenze, definisce già la risorsa come scarsa, che costituisce tuttavia una valutazione rimessa al legislatore nazionale, onde evitare la permanenza di condizioni di instabilità.
Si deve però considerare che il governo aveva già predisposto una relazione sul tema e la Commissione Europea ha ritenuto che la quota indicata dal tavolo tecnico come aree attualmente di costa libere, “non riflette una valutazione qualitativa delle aree in cui è effettivamente possibile fornire servizi di concessione balneare” e “non tiene conto delle situazioni specifiche a livello regionale e comunale”.
Dunque, al riguardo l’affermazione del Consiglio di Stato, se pure perentoria, appare riflettere anche le valutazioni della Commissione Ue.
Pertanto non resta che trovare una via d’uscita che al contempo garantisca il rispetto dei principi europei e sia in grado di salvaguardare le esigenze degli attuali concessionari, individuando soluzioni condivisibili nell’ottica di un bilanciamento degli interessi.
Il ragionamento, quindi, andrebbe spostato sul tema delle procedure di assegnazione, per valutare possibili deroghe, prelazioni e adattamenti, affinché non sia disperso il valore sino a oggi creato dagli attuali gestori, comunque rivedendo l’intera disciplina, ivi compresi i canoni sino a oggi non adeguati.
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