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Qual è l’approccio europeo al rapporto fra l’AI e il copyright? | L’intervento di Valeria Falce, Jean Monnet professor in Digital Transformation and AI Policy

L’AI Act definisce i caratteri minimi dell’intelligenza artificiale, riconosce nella trasparenza e nell’alfabetizzazione le regole minime cui devono conformarsi fornitori e utilizzatori, gradua gli obblighi sulla base della loro pericolosità sino al punto di vietare alcuni sistemi e modelli (se hanno per esempio come oggetto o effetto il social scoring o le pratiche manipolative).

Proprio perché non introduce il codice europeo sull’intelligenza artificiale né tantomeno il testo unico della materia, l’AI Act rimanda ai diritti di proprietà solo per i coordinamenti strettamente necessari, cioè per assicurare che in Europa i sistemi AI siano utilizzati coerentemente con i diritti fondamentali, tra i quali il diritto all’innovazione.

Non meraviglia quindi che l’AI Act richiami il marchio per qualificare chi lo appone come il soggetto responsabile degli obblighi che ricadono sul fornitore del sistema o modello e per responsabilizzare i soggetti della catena del valore, incluso il deployer, cioè l’utilizzatore professionale, che, modificando il sistema per funzioni o finalità, subentra nello status di fornitore.

Insomma, all’uso del marchio l’AI Act fa corrispondere una specifica qualità soggettiva e da questa fa discendere uno specifico statuto, lo statuto del fornitore di AI.

Né sorprende che il Regolamento ribadisca e confermi il segreto industriale, perché gli obblighi di trasparenza che gravano sui fornitori, ridimensionati nel caso in cui i sistemi vengano rilasciati in modalità aperta e open source, non devono interferire e pregiudicare la proprietà industriale.

L’AI Act grava questi fornitori di un doppio obbligo di risultato: attuare una politica volta ad adempiere alla normativa dell’Unione in materia di diritto d’autore e, in particolare, a individuare e rispettare, anche attraverso tecnologie all’avanguardia, la riserva dei diritti disciplinata dalla direttiva Copyright; redigere e mettere a disposizione del pubblico una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento.

Si tratta di obblighi organizzativi e di processo che non interferiscono sulla sostanza e sulla tutela dei diritti.

Perché introdurli allora?

Perché l’Europa spinge per la parità di trattamento tra i diversi fornitori e pretende che le regole che già esistono sull’estrazione di dati, testi, contenuti, suoni e immagini, vengano applicate indipendentemente dal luogo di addestramento dei modelli e dalla relativa giurisdizione, dalle modalità di diffusione (licenze aperte e chiuse) e indipendentemente dalla dimensione dei fornitori.

Per agevolare i terzi e soprattutto i titolari dei diritti d’autore, il Regolamento impone ai fornitori di introdurre, rispettare e far misure di progettazione e sviluppo, tra cui quelle per l’identificazione automatica delle eventuali riserve dei diritti, nonché di pubblicare una sintesi delle banche dati e degli archivi di dati privati o pubblici usati per l’addestramento e una descrizione delle altre principali fonti.

Per chiudere il cerchio, l’AI Act chiede che i sistemi AI siano progettati in modo da informare gli utilizzatori sia nel caso in cui stiamo interagendo direttamente con un sistema di intelligenza artificiale, sia in relazione agli output del sistema di AI, che devono essere marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente.

Di più, gli stessi utilizzatori professionali devono chiarire che stanno usando contenuti generati o manipolati artificialmente per informare il pubblico.

Il Regolamento prevede, infine, che quest’ultimo obbligo non si applichi se il contenuto sintetico sia stato sottoposto a processo di revisione umana o a controllo editoriale e se pertanto una persona fisica o giuridica ne assume la responsabilità editoriale.

Così, mentre l’innovazione galoppa al di qua e al di là dell’oceano, l’Europa la addomestica per salvaguardare il diritto di ciascuno all’innovazione e per questa via sancisce un obbligo di fare, cioè introdurre misure attive che assicurino il rispetto della disciplina autoriale sia a monte (in fase di addestramento) sia a valle, quando dei contenuti sintetici vengono rilasciati.

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