Sono oltre 24mila le assunzioni previste dal decreto per il reclutamento del personale per l’attuazione del Recovery plan che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri.
Dalla bozza, ancora suscettibile di modifiche, emergono 24.380 unita’ quantificate, di cui 22 mila solo per la giustizia, alle quali pero’ potranno aggiungersi incarichi non quantificati della Ragioneria dello Stato che potra’ avvalersi di un contingente di esperti. Complessivamente sono 500, ma potranno salire fino a 800, le unita’ di personale non dirigenziale a tempo determinato che saranno destinate alla realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e in particolare alla rendicontazione finanziaria attributa ai ministeri come supporto alla Ragioneria.
Un apposito contingente di 268 unita’ sara’ destinato alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e altre 67 unita’ andranno all’Agid. Il ministero della Giustizia e’ autorizzato a reclutare nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, un contingente massimo di 16.500 unita’ di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. E altre 5.410 unita’ di personale amministrativo non dirigenziale. A questi si aggiungono altri 326 addetti alla giustizia amministrativa.
Le regioni potranno assumere fino a 1.000 esperti e professionisti con incarichi di collaborazione.
Sono inoltre istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. E al Tesoro altre due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca. I contratti per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “contengono una clausola che ne consente la risoluzione unilaterale, da parte della pubblica amministrazione, in caso di mancato raggiungimento annuale degli obiettivi assegnati al soggetto e definiti dal contratto, in funzione dello stato di avanzamento dei progetti per i quali sono stati stipulati”. Lo prevede la bozza del decreto.
“A tal fine i provvedimenti adottati per la stipula dei contratti ivi previsti individuano gli obiettivi progettuali che devono essere raggiunti per la conferma dei contratti di lavoro e per il loro eventuale rinnovo”, si legge ancora nella bozza.
ECCCO DI SEGUITO UN ESTRETTO DEL DOCUMENTO
Per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo
del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri indice un concorso pubblico, per titoli e esame orale, per il reclutamento di un contingente
complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un
periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei
profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico
gestionale, delle quali 80 unità per profili indicati nell’allegata tabella 1, da assegnare al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che ne cura la
formazione, e da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali titolari degli
interventi del PNRR, individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Con medesimo decreto si provvede alla individuazione delle amministrazioni presso cui sono
istituite le unità di missione nonché la relativa composizione.
2. La selezione del personale di cui al comma 1 è svolta con le modalità digitali, decentrate e
semplificate di cui all’articolo 1, comma 4. Le amministrazioni possono procedere alle predette
assunzioni anche mediante utilizzo delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
3. Le graduatorie del concorso di cui comma 1 rimangono efficaci per la durata di attuazione del
PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unità a
valere sulle vigenti facoltà assunzionali.
4. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della
Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono espletate in deroga
ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all’articolo 6, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un
contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di
euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 250.000
per l’anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di
assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le restanti
amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, di un contingente di esperti di comprovata
qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di
50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 4.000.000
per l’anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026
da ripartire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze. Gli incarichi di cui al primo e secondo periodo sono
conferiti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le
modalità di cui all’articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi.
6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro XXX per
l’anno 2021 e di euro XXX per gli anni dal 2022al 2024.
11
Art. 8
(Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)
1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di
audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell’articolo 7, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per l’attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite
sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di
Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione
dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale,
assicurano, nell’ambito territoriale di competenza definito nella tabella A, il coordinamento unitario
delle attività di cui al comma 1.
Tabella A – Ambiti territoriali
AREA RTS AMBITO TERRITORIALE
Area Nord-Ovest RTS Milano Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia
Area Nord-Est RTS Venezia Veneto, Friuli Venezia Giulia, TAA
Area Centro-Nord RTS Bologna Emilia Romagna, Toscana e Marche
Area Centro-Sardegna RTS Roma Lazio, Umbria, Sardegna
Area Sud-Ovest RTS Napoli Campania, Basilicata
Area Sud-Adriatica RTS Bari Puglia, Abruzzo, Molise
Area Sud-Sicilia RTS Palermo Sicilia, Calabria
3. Il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR
e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per
gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per
l’attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di
modifica all’accordo di prestito di cui all’articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 anche di tipo
integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 14 del medesimo Regolamento. A tal fine
sono istituiti presso il Dipartimento del tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non
generale di consulenza, studio e ricerca.
Art. 9
(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi
connessi all’attuazione del PNRR)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa
in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
ripartite le risorse finanziarie di cui ………nel limite massimo di 165 milioni di euro, per il
conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di
incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo di mille unità per il
supporto alle predetti enti nella gestione delle procedure complesse.
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Titolo II
Misure organizzative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del PNRR
Capo I
Transizione digitale
Art. 10
(Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione del
PNRR per l’innovazione e la transizione digitale e per il rilancio dell’Agenzia per l’Italia
Digitale)
1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica
amministrazione previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fornendo
adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, è altresì
istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri
competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, un apposito contingente di
duecentosessantotto unità, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di
significativa esperienza in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori
ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di
polizia e del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono definiti l’organizzazione del contingente ed i relativi compensi.
2. Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio,
controllo e gestione degli interventi di transizione digitale previsti nell’ambito del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui è titolare, la struttura della Presidenza del Consiglio dei
ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, fino al 31 dicembre
2026, può avvalersi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
e dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, in aggiunta al contingente di
personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga
posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da settanta unità con qualifica non
dirigenziale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, l’AgiD è
autorizzata ad assumere a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità dell’Area III,
posizione economica F1 mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 4.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse
del fondo di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
13
Capo II
Misure urgenti per la giustizia ordinaria
Art. 11
(Addetti all’ufficio per il processo)
1. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza
e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per
il processo, costituite, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 16-octies del decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’articolo
53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, e assicurare
la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare le
procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di
16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della
durata massima di due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.
Nell’ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all’ufficio del
processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo
del primo presidente della corte di cassazione, con obiettivo del contenimento della pendenza nel
settore civile e del contenzioso tributario. La Giustizia amministrativa, per assicurare la celere
definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avviare le procedure
di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’Ufficio per il
processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due
anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e
c), e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera d). L’assunzione del personale di cui al
presente comma è autorizzata subordinatamente all’approvazione del Piano Nazionale per la
Ripresa e la Resilienza da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021.
2. Il personale di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dal Ministero della
Giustizia, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei
posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze
politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40
e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli
addetti all’ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata
secondo quanto previsto dall’Allegato I, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico
fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti
all’ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell’area III, posizione economica F1. Il
Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, può stabilire, anche in
deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di
svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione
flessibile dell’orario di lavoro.
3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia
amministrativa, è composto dei seguenti profili professionali:
a) funzionari amministrativi;
b) funzionari informatici;
c) funzionari statistici;
d) assistenti informatici.
14
4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dal Ministero della
Giustizia, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l’intero periodo sempre presso la
sede di prima assegnazione:
a) costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;
b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di
notaio;
c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni
legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
d) costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell’articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
5. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato dai funzionari, assunti dalla Giustizia amministrativa, di cui ai profili di cui al comma
3, lettera a), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza:
a) costituisce titolo valutabile al concorso per referendario di Tribunale amministrativo
regionale e titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;
b) costituisce anzianità computabile per il concorso a referendario di Tribunale amministrativo
regionale;
c) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato;
d) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni
legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui
all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria, ai sensi dell’articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
6. L’amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, può prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in
possesso dell’attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per
le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai
sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L’amministrazione della
Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, può prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che,
al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell’Ufficio giudiziario dove ha
prestato servizio, un attestato di “servizio eccellente”, rilasciato sulla base di criteri stabiliti in via
preventiva dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Per i concorsi indetti da altre
amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di
titoli e di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro
348.954.127,50 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 436.192.659,38 per l’anno 2024, di
euro 348.954.127,50 per l’anno 2025 e di euro 174.477.063,75 per l’anno 2026; a totale copertura
degli oneri di cui al progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, la spesa di euro 488.800,00 per l’anno 2021, euro
8.496.159,46 per l’anno 2022, euro 8.458.695,46 per l’anno 2023; euro 8.555.341,71 per l’anno
2024; euro 7.939.919,96 per l’anno 2025 ed euro 7.939.919,96 per l’anno 2026.
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Art. 12
(Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione
del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte del Consiglio dell’Unione europea, con
uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui
strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il
numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unità di personale di cui all’articolo 11,
comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite
esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale;
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di
Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno
eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al
Servizio per l’informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di
coadiuvare l’Ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto finanziato
dalla Commissione europea e allo scopo di monitorare l’andamento della riduzione dell’arretrato.
La decorrenza della presa di servizio dei dipendenti di cui all’articolo 11, comma 3, è la stessa per
tutti gli Uffici per il processo.
2. Le modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della
Giustizia ordinaria sono individuate dal paragrafo 1 della tabella di cui all’allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto.
3. All’esito dell’assegnazione degli addetti all’ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo
dell’ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo,
predispone un progetto organizzativo che preveda l’utilizzo, all’interno delle strutture organizzative
denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto
all’attività giudiziaria.
Articolo 13
(Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali
giustizia del PNRR)
1. Al fine di assicurare la piena operatività dell’ufficio per il processo e di supportare le linee di
progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel Piano Nazionale per la Ripresa
e la Resilienza, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, in
relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti
nell’Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° novembre
2021, un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così
ripartito:
a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);
c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera j).
L’assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente
all’approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione
europea.
2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dei seguenti profili professionali:
16
a) tecnico IT senior;
b) tecnico IT junior;
c) tecnico di contabilità senior;
d) tecnico di contabilità junior;
e) tecnico di edilizia senior;
f) tecnico di edilizia junior;
g) tecnico statistico;
h) tecnico di amministrazione;
i) analista di organizzazione;
j) operatore di data entry.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche
professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall’Allegato I,
numeri da 2 a 11; per il personale di cui all’articolo 11, comma 3, dall’Allegato II. Per quanto
attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in
quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili
dell’area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati
ai profili dell’area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera j), è equiparato
ai profili dell’area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con
riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell’orario di lavoro. Per quanto attiene al
trattamento economico fondamentale e accessorio e di ogni istituto contrattuale, in quanto
applicabile, i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili
dell’Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al comma 3, lettera d), è equiparato ai
profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui al citato comma 3 non spetta il
compenso di cui all’articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La conclusione dei contratti di assunzione è
autorizzata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione
organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.
4. L’amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato indette dal Ministero della giustizia, può prevedere, qualora la prestazione lavorativa
sia stata svolta per l’intero triennio sempre presso la sede di prima, l’attribuzione in favore dei
candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al
termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei
soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi
del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del
personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento Per i
concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di
preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro
200.741.122,70 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
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Art. 14
(Procedura straordinaria di reclutamento)
1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi
del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, l’Amministrazione della Giustizia ordinaria
procede alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13, mediante concorso
pubblico per titoli e prova scritta; la Giustizia amministrativa procede mediante concorso pubblico
per titoli e prova orale dei candidato che abbiano ottenuto, nella valutazione dei titoli, il punteggio
minimo stabilito dai bandi. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del
presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso indetto dal
Ministero della Giustizia, sono soltanto i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso. I bandi di concorso indetti dal
Ministero della giustizia potrà prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio,
qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine
ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;
b) ulteriori titoli universitari o in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli
profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);
c) eventuali abilitazioni professionali, per i soli profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13,
comma 2, lettere c), d), e), f) ed h);
d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, per il solo profilo di cui all’articolo 1;
e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale,
libera circolazione nell’Ue, quali research officers, nell’ambito del Piano operativo dell’Ufficio
europeo di sostegno per l’asilo – EASO, per i soli profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13
comma 2, lettera h).
I titoli valutabili ai sensi del presente comma per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa,
con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:
a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso;
b) per i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli
accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a
concorso;
c) per i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni
professionali coerenti con il profilo medesimo;
d) per il profilo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l’avere completato, con esito
positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
pur non facendo parte dell’Ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, commi
1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dall’articolo
53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31
agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
2. Salvo quanto previsto dal comma 9 per i concorsi banditi dal Ministero della Giustizia, il bando
indicherà i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell’ambito di ogni profilo, in ogni singolo
distretto di corte di appello, nonché, qualora lo preveda il bando di concorso, in ogni singolo
circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente articolo, gli uffici
giudiziari nazionali e l’amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto.
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Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per
ogni profilo e, nell’ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo. Il bando
indica altresì le cause di inammissibilità della domanda di partecipazione e di incompatibilità
rispetto al posto da ricoprire.
3. Ogni candidato per i concorsi banditi dal Ministero della Giustizia non potrà presentare domanda
per più di un profilo e, nell’ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell’ambito di tale
distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. Ogni candidato per i concorsi
banditi dalla Giustizia amministrativa potrà presentare domanda solo per un profilo ed
esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, per i titoli di studi accademici richiesti
per l’accesso ai profili di cui all’articolo 11 e di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h)
e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro
dell’Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. I candidati che
partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del
titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell’Allegato II.
5. La commissione esaminatrice dei concorsi banditi dal Ministero della Giustizia è composta da un
dirigente dell’amministrazione giudiziaria o da un magistrato ordinario che abbia conseguito
almeno la quinta valutazione di professionalità, anche in quiescenza da non oltre un triennio alla
data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da quattro componenti scelti tra
dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 o magistrati ordinari, anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di
pubblicazione del bando; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
dell’Amministrazione giudiziaria appartenente all’area III. Per quanto non espressamente previsto
dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è decentrata per
ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla
selezione di tutte le figure professionali, formando distinte graduatorie. Per la selezione dei
candidati dell’Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e
per gli assistenti informatici, una sola commissione, che stilerà una unica graduatoria per ogni
profilo.
7. La commissione esaminatrice è composta da un magistrato dell’ufficio giudiziario e da due
dirigenti di seconda fascia dell’area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la
commissione può avvalersi di personale esperto dell’Ufficio o della consulenza del Servizio per
l’informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l’Ufficio per il
processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma,
un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari
informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono
svolte da un dipendente appartenente all’Area III. Per quanto non espressamente previsto dal
presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono
concludersi entro cinquanta giorni dall’insediamento. Il Segretario generale della Giustizia
amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, costituiranno altresì titoli di preferenza a parità di merito:
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a) l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98;
b) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il
processo, ai sensi dell’articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia
amministrativa dell’articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 ottobre 2016, n. 197;
c) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi
dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il
processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso
indetto dalla Giustizia amministrativa dell’articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186,
inserito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
9. A parità dei titoli preferenziali di cui al comma 6 e di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi
dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso,
dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato
esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.
10. Per ogni profilo, la commissione esaminatrice del concorso bandito dal Ministero della Giustizia
formerà una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando
lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una graduatoria risultasse incapiente
rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario,
l’amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli
idonei non vincitori del medesimo profilo in altro distretto o in altro circondario ovvero,
alternativamente, delle graduatorie degli idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli
richiesti per l’accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario. Per la Giustizia
amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per
un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà
coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del
medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli
idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle
graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di
idonei, secondo l’ordine degli Uffici giudiziari indicato nell’articolo 12, comma 1, primo periodo.
11. Per l’espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili
professionali di cui agli articoli 28 e 30 è autorizzata la spesa di euro 3.196.600 per l’anno 2021 e di
euro 300.980 per l’anno 2023.
Art. 15
(Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)
1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permarrà nella sede di assegnazione per l’intera durata del
contratto a tempo determinato.
20
2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo alla articolazione su base distrettuale della procedura di
reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi
previsti dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, ogni forma di mobilità interna su
domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all’assegnazione
della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la
sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei
singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa
vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale
ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in
alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né
essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come prevista dalla
contrattazione integrativa.
3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena
neutralità finanziaria e previo nulla osta dell’amministrazione della giustizia.
Art. 16
(Attività di formazione)
1. L’Amministrazione giudiziaria ordinaria assicura l’informazione, la formazione e la
specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto,
individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi
didattici, da svolgersi anche per via telematica.
2. Per il personale di cui all’articolo 3, comma 3, è assicurata la formazione di tutto il personale a
tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto, secondo un programma definito dal
Segretario generale della Giustizia amministrativa.
3. L’immissione in servizio del personale di cui al comma 1 è preceduta da un ciclo di attività
formative preliminari, anche a distanza, della durata massima di un mese, secondo il programma
stabilito dall’amministrazione giudiziaria. La partecipazione al suddetto ciclo formativo è
obbligatoria, anche ai fini della successiva assunzione.
4. Per l’attuazione, da parte del Ministero della Giustizia, delle disposizioni contenute nel presente
articolo è autorizzata la spesa di euro 235.000 per l’anno 2021, di euro 2.000.000 per l’anno 2022,
di euro 1.460.000 per l’anno 2023 e di euro 1.102.000 per l’anno 2024.
Art. 17
(Monitoraggio di impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul
capitale umano)
1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini
della valutazione della misura nell’ambito del PNRR.
2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia
amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato in tutti gli uffici della
Giustizia amministrativa, con il cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere,
secondo le coordinate delineate nel progetto finanziato dalla Commissione europea.
3. Il presidente titolare di ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato e i presidenti dei
Tribunali amministrativi regionali e Sezioni staccate di cui all’articolo 12, comma 1, entro dieci
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giorni dall’adozione delle Linee guida di cui al comma 1, di concerto con il dirigente
amministrativo, predispongono un progetto organizzativo che preveda l’utilizzo, all’interno
dell’Ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto
all’attività giudiziaria.
4. Il personale addetto all’Ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la
riduzione dell’arretrato, prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica
fornita dall’Amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il personale indicato all’articolo 11 impiegato
nell’Ufficio per il processo, sotto il coordinamento del presidente o di un magistrato da lui delegato,
individua i ricorsi da assegnare alle udienze straordinarie di cui all’articolo 18 ed elabora una
dettagliata scheda riepilogativa della questione controversa, corredata dai precedenti
giurisprudenziali, e svolge tutte le attività indicate dal magistrato; segnala, almeno ogni tre mesi, al
presidente gli affari di più risalente iscrizione e, comunque, quelli iscritti da più di tre anni, ai fini
dell’adozione di ogni misura idonea alla loro sollecita definizione, dando priorità alla definizione
degli affari meno recenti; agli stessi fini e con la medesima frequenza l’Ufficio per il processo
segnala al presidente i processi sospesi o interrotti, per qualunque causa, da più di un anno, nonché i
processi rinviati per più di due volte e quelli rinviati a data da destinare la cui udienza di discussione
non sia stata fissata decorso un anno dal rinvio.
6. Ferma restando l’attività dell’Ufficio per il processo prevista dal comma 5, le attività di
segnalazione di cui allo stesso comma possono essere svolte anche dal Segretariato generale della
Giustizia amministrativa.