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[L’anticipazione] Subito 25 mila nuove assunzioni nella pubblica amministrazione. Ecco il documento in anteprima

Sono oltre 24mila le assunzioni previste  dal decreto per il reclutamento del personale per l’attuazione  del Recovery plan che dovrebbe approdare in Consiglio dei  ministri.

Dalla bozza, ancora suscettibile di modifiche, emergono 24.380 unita’ quantificate, di cui 22 mila solo per la  giustizia, alle quali pero’ potranno aggiungersi incarichi non  quantificati della Ragioneria dello Stato che potra’ avvalersi  di un contingente di esperti. Complessivamente sono 500, ma potranno  salire fino a 800, le unita’  di personale non dirigenziale a  tempo determinato che saranno destinate alla realizzazione del  sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e  controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e in  particolare alla rendicontazione finanziaria attributa ai  ministeri come supporto alla Ragioneria.  

Un apposito contingente di 268 unita’ sara’ destinato alla  struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e altre  67 unita’ andranno all’Agid.  Il ministero della Giustizia e’ autorizzato a reclutare nel  periodo 2021-2024, in due scaglioni, un contingente massimo di  16.500 unita’ di addetti all’ufficio per il processo, con  contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di  due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il  secondo. E altre 5.410 unita’ di personale amministrativo non dirigenziale. A questi si aggiungono   altri 326 addetti alla giustizia amministrativa. 

Le regioni potranno assumere fino a 1.000 esperti e professionisti con incarichi di collaborazione. 

Sono inoltre istituite sette posizioni dirigenziali di livello  generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed  una  posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma,  nell’ambito del  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. E al Tesoro  altre due posizioni di funzione dirigenziale di livello non  generale di consulenza, studio e ricerca. I contratti per il reclutamento del  personale a tempo determinato da impiegare per l’attuazione del  Piano nazionale di ripresa e resilienza “contengono una clausola  che ne consente la risoluzione unilaterale, da parte della  pubblica amministrazione, in caso di mancato raggiungimento  annuale degli obiettivi assegnati al soggetto e definiti dal  contratto, in funzione dello stato di avanzamento dei progetti  per i quali sono stati stipulati”. Lo prevede la bozza del  decreto.  

“A tal fine i provvedimenti adottati per la stipula dei  contratti ivi previsti individuano gli obiettivi progettuali che  devono essere raggiunti per la conferma dei contratti di lavoro  e per il loro eventuale rinnovo”, si legge ancora nella bozza.

ECCCO DI SEGUITO UN ESTRETTO DEL DOCUMENTO

Per la realizzazione del sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo

del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, entro trenta giorni dall’entrata in vigore

del presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei

ministri indice un concorso pubblico, per titoli e esame orale, per il reclutamento di un contingente

complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un

periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e

comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, nei

profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico

gestionale, delle quali 80 unità per profili indicati nell’allegata tabella 1, da assegnare al Ministero

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che ne cura la

formazione, e da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali titolari degli

interventi del PNRR, individuate dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con medesimo decreto si provvede alla individuazione delle amministrazioni presso cui sono

istituite le unità di missione nonché la relativa composizione.

2. La selezione del personale di cui al comma 1 è svolta con le modalità digitali, decentrate e

semplificate di cui all’articolo 1, comma 4. Le amministrazioni possono procedere alle predette

assunzioni anche mediante utilizzo delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

3. Le graduatorie del concorso di cui comma 1 rimangono efficaci per la durata di attuazione del

PNRR e sono oggetto di scorrimento in ragione di motivate esigenze fino a ulteriori 300 unità a

valere sulle vigenti facoltà assunzionali.

4. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da selezionare anche avvalendosi della

Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di

cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono espletate in deroga

ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR di cui all’articolo 6, del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato può avvalersi di un

contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale fino a un importo massimo di

euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 250.000

per l’anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di

assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le restanti

amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, di un contingente di esperti di comprovata

qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di

50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 4.000.000

per l’anno 2021 e di euro 8.000.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026

da ripartire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dell’economia e delle finanze. Gli incarichi di cui al primo e secondo periodo sono

conferiti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le

modalità di cui all’articolo 1 per la durata massima di trentasei mesi.

6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro XXX per

l’anno 2021 e di euro XXX per gli anni dal 2022al 2024.

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Art. 8

(Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di

audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell’articolo 7, del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato per l’attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite

sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di

Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione

dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell’ambito del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale,

assicurano, nell’ambito territoriale di competenza definito nella tabella A, il coordinamento unitario

delle attività di cui al comma 1.

Tabella A – Ambiti territoriali

AREA RTS AMBITO TERRITORIALE

Area Nord-Ovest RTS Milano Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia

Area Nord-Est RTS Venezia Veneto, Friuli Venezia Giulia, TAA

Area Centro-Nord RTS Bologna Emilia Romagna, Toscana e Marche

Area Centro-Sardegna RTS Roma Lazio, Umbria, Sardegna

Area Sud-Ovest RTS Napoli Campania, Basilicata

Area Sud-Adriatica RTS Bari Puglia, Abruzzo, Molise

Area Sud-Sicilia RTS Palermo Sicilia, Calabria

3. Il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR

e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell’economia e delle

finanze – Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per

gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per

l’attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di

modifica all’accordo di prestito di cui all’articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 anche di tipo

integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 14 del medesimo Regolamento. A tal fine

sono istituiti presso il Dipartimento del tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non

generale di consulenza, studio e ricerca.

Art. 9

(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi

connessi all’attuazione del PNRR)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa

in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

ripartite le risorse finanziarie di cui ………nel limite massimo di 165 milioni di euro, per il

conferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di

incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo di mille unità per il

supporto alle predetti enti nella gestione delle procedure complesse.

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Titolo II

Misure organizzative per l’attuazione dei progetti nell’ambito delle missioni del PNRR

Capo I

Transizione digitale

Art. 10

(Avvalimento di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione del

PNRR per l’innovazione e la transizione digitale e per il rilancio dell’Agenzia per l’Italia

Digitale)

1. Al fine di attuare gli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica

amministrazione previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fornendo

adeguato supporto alla trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali, è altresì

istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri

competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, un apposito contingente di

duecentosessantotto unità, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello

sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di

significativa esperienza in tali materie, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori

ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di

appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell’articolo 17, comma 14,

della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di

polizia e del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri sono definiti l’organizzazione del contingente ed i relativi compensi.

2. Al fine di garantire l’espletamento delle funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio,

controllo e gestione degli interventi di transizione digitale previsti nell’ambito del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui è titolare, la struttura della Presidenza del Consiglio dei

ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, fino al 31 dicembre

2026, può avvalersi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

e dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127, in aggiunta al contingente di

personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17

febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga

posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da settanta unità con qualifica non

dirigenziale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, l’AgiD è

autorizzata ad assumere a tempo determinato un contingente di personale di 67 unità dell’Area III,

posizione economica F1 mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 4.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede a valere sulle risorse

del fondo di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

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Capo II

Misure urgenti per la giustizia ordinaria

Art. 11

(Addetti all’ufficio per il processo)

1. Al fine di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia e della

Presidenza del Consiglio dei Ministri ricomprese nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza

e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per

il processo, costituite, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 16-octies del decreto legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’articolo

53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31

agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, e assicurare

la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare le

procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un contingente massimo di

16.500 unità di addetti all’ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della

durata massima di due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo.

Nell’ambito di tale contingente, alla corte di cassazione sono destinati addetti all’ufficio del

processo in numero non superiore a 400, da assegnarsi in virtù di specifico progetto organizzativo

del primo presidente della corte di cassazione, con obiettivo del contenimento della pendenza nel

settore civile e del contenzioso tributario. La Giustizia amministrativa, per assicurare la celere

definizione dei processi pendenti alla data del 31 dicembre 2019, in deroga a quanto previsto

dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad avviare le procedure

di reclutamento, in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all’Ufficio per il

processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due

anni e sei mesi, così ripartito: 250 unità complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b) e

c), e 76 unità per il profilo di cui al comma 3, lettera d). L’assunzione del personale di cui al

presente comma è autorizzata subordinatamente all’approvazione del Piano Nazionale per la

Ripresa e la Resilienza da parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 20,

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12

febbraio 2021.

2. Il personale di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dal Ministero della

Giustizia, deve essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero, per una quota dei

posti a concorso da indicarsi nel bando, del diploma di laurea in economia e commercio e scienze

politiche o titoli equipollenti o equiparati. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40

e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la declaratoria del profilo professionale degli

addetti all’ufficio per il processo, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, è determinata

secondo quanto previsto dall’Allegato I, numero 1. Per quanto attiene al trattamento economico

fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, gli addetti

all’ufficio per il processo sono equiparati ai profili dell’area III, posizione economica F1. Il

Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, può stabilire, anche in

deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme di organizzazione e di

svolgimento della prestazione lavorativa, con riferimento al lavoro agile e alla distribuzione

flessibile dell’orario di lavoro.

3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dalla Giustizia

amministrativa, è composto dei seguenti profili professionali:

a) funzionari amministrativi;

b) funzionari informatici;

c) funzionari statistici;

d) assistenti informatici.

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4. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo

determinato di cui al comma 1, la cui procedura di assunzione è gestita dal Ministero della

Giustizia, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l’intero periodo sempre presso la

sede di prima assegnazione:

a) costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2

del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;

b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato e di

notaio;

c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni

legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui

all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

d) costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell’articolo

4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

5. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo

determinato dai funzionari, assunti dalla Giustizia amministrativa, di cui ai profili di cui al comma

3, lettera a), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza:

a) costituisce titolo valutabile al concorso per referendario di Tribunale amministrativo

regionale e titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell’articolo 2 del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;

b) costituisce anzianità computabile per il concorso a referendario di Tribunale amministrativo

regionale;

c) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l’accesso alla professione di avvocato;

d) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni

legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui

all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) costituisce titolo di preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria, ai sensi dell’articolo

4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

6. L’amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo

indeterminato, può prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in

possesso dell’attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per

le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai

sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L’amministrazione della

Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo

indeterminato, può prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che,

al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell’Ufficio giudiziario dove ha

prestato servizio, un attestato di “servizio eccellente”, rilasciato sulla base di criteri stabiliti in via

preventiva dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Per i concorsi indetti da altre

amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di preferenza a parità di

titoli e di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,

n. 487.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per la Giustizia ordinaria, la spesa di euro

348.954.127,50 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 436.192.659,38 per l’anno 2024, di

euro 348.954.127,50 per l’anno 2025 e di euro 174.477.063,75 per l’anno 2026; a totale copertura

degli oneri di cui al progetto di competenza della Giustizia amministrativa ricomprese nel Piano

Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, la spesa di euro 488.800,00 per l’anno 2021, euro

8.496.159,46 per l’anno 2022, euro 8.458.695,46 per l’anno 2023; euro 8.555.341,71 per l’anno

2024; euro 7.939.919,96 per l’anno 2025 ed euro 7.939.919,96 per l’anno 2026.

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Art. 12

(Modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, in merito alla necessaria approvazione

del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte del Consiglio dell’Unione europea, con

uno o più decreti del Ministro della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di appello alle cui

strutture organizzative denominate ufficio per il processo sono assegnati gli addetti, nonché il

numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio. Le unità di personale di cui all’articolo 11,

comma 3 assunte per gli uffici per il processo della Giustizia amministrativa sono distribuite

esclusivamente presso le seguenti sedi: Consiglio di Stato, in ogni sezione giurisdizionale;

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale

per la Lombardia, sede di Milano; Tribunale amministrativo regionale per il Veneto; Tribunale

amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli; Tribunale amministrativo regionale per

la Campania, sezione staccata di Salerno; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di

Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Fanno

eccezione 7 funzionari informatici e 3 funzionari statistici che sono assegnati, rispettivamente, al

Servizio per l’informatica e al Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di

coadiuvare l’Ufficio per il processo con riferimento agli aspetti informatici del progetto finanziato

dalla Commissione europea e allo scopo di monitorare l’andamento della riduzione dell’arretrato.

La decorrenza della presa di servizio dei dipendenti di cui all’articolo 11, comma 3, è la stessa per

tutti gli Uffici per il processo.

2. Le modalità di impiego degli addetti all’ufficio per il processo presso gli Uffici giudiziari della

Giustizia ordinaria sono individuate dal paragrafo 1 della tabella di cui all’allegato I che costituisce

parte integrante del presente decreto.

3. All’esito dell’assegnazione degli addetti all’ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo

dell’ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo,

predispone un progetto organizzativo che preveda l’utilizzo, all’interno delle strutture organizzative

denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto

all’attività giudiziaria.

Articolo 13

(Reclutamento capitale umano a tempo determinato di supporto delle linee progettuali

giustizia del PNRR)

1. Al fine di assicurare la piena operatività dell’ufficio per il processo e di supportare le linee di

progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel Piano Nazionale per la Ripresa

e la Resilienza, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, il Ministero della giustizia è autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, in

relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti

nell’Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo

determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° novembre

2021, un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così

ripartito:

a) 1.660 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

b) 750 unità complessive per i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f);

c) 3.000 unità per il profilo di cui al comma 2, lettera j).

L’assunzione del personale di cui al presente comma è autorizzata subordinatamente

all’approvazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza da parte della Commissione

europea.

2. Il contingente di cui al comma 1 è composto dei seguenti profili professionali:

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a) tecnico IT senior;

b) tecnico IT junior;

c) tecnico di contabilità senior;

d) tecnico di contabilità junior;

e) tecnico di edilizia senior;

f) tecnico di edilizia junior;

g) tecnico statistico;

h) tecnico di amministrazione;

i) analista di organizzazione;

j) operatore di data entry.

3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, le declaratorie dei profili professionali di cui al comma 2, comprensive di specifiche

professionali e contenuti professionali, sono determinate secondo quanto previsto dall’Allegato I,

numeri da 2 a 11; per il personale di cui all’articolo 11, comma 3, dall’Allegato II. Per quanto

attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in

quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i), sono equiparati ai profili

dell’area III, posizione economica F1, i profili di cui al comma 2, lettere b), d) e f), sono equiparati

ai profili dell’area II, posizione economica F2, e il profilo di cui al comma 2, lettera j), è equiparato

ai profili dell’area II, posizione economica F1. Il Ministero della giustizia, sentite le organizzazioni

sindacali rappresentative, può stabilire, anche in deroga a quanto previsto dalla contrattazione

collettiva, particolari forme di organizzazione e di svolgimento della prestazione lavorativa, con

riferimento al lavoro agile e alla distribuzione flessibile dell’orario di lavoro. Per quanto attiene al

trattamento economico fondamentale e accessorio e di ogni istituto contrattuale, in quanto

applicabile, i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), sono equiparati ai profili

dell’Area III, posizione economica F1, e il profilo di cui al comma 3, lettera d), è equiparato ai

profili di Area II, posizione economica F2. Al personale di cui al citato comma 3 non spetta il

compenso di cui all’articolo 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La conclusione dei contratti di assunzione è

autorizzata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in

deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione

organica del personale amministrativo e delle assunzioni già programmate.

4. L’amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo

indeterminato indette dal Ministero della giustizia, può prevedere, qualora la prestazione lavorativa

sia stata svolta per l’intero triennio sempre presso la sede di prima, l’attribuzione in favore dei

candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato con merito e debitamente attestato al

termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei

soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata ai sensi

del comma 3 al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del

personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento Per i

concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione può costituire titolo di

preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell’articolo 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Per l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro

200.741.122,70 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

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Art. 14

(Procedura straordinaria di reclutamento)

1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi

del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, l’Amministrazione della Giustizia ordinaria

procede alle assunzioni di tutti i profili professionali di cui agli articoli 11 e 13, mediante concorso

pubblico per titoli e prova scritta; la Giustizia amministrativa procede mediante concorso pubblico

per titoli e prova orale dei candidato che abbiano ottenuto, nella valutazione dei titoli, il punteggio

minimo stabilito dai bandi. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12

marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del

presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso indetto dal

Ministero della Giustizia, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso. I bandi di concorso indetti dal

Ministero della giustizia potrà prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio,

qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine

ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

b) ulteriori titoli universitari o in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli

profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i soli profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13,

comma 2, lettere c), d), e), f) ed h);

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98, per il solo profilo di cui all’articolo 1;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale,

libera circolazione nell’Ue, quali research officers, nell’ambito del Piano operativo dell’Ufficio

europeo di sostegno per l’asilo – EASO, per i soli profili di cui all’articolo 11 e all’articolo 13

comma 2, lettera h).

I titoli valutabili ai sensi del presente comma per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa,

con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i seguenti:

a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l’accesso;

b) per i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli

accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a

concorso;

c) per i profili di cui all’articolo 11, comma 3, lettere a), b) e c), eventuali abilitazioni

professionali coerenti con il profilo medesimo;

d) per il profilo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio

presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l’avere completato, con esito

positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

pur non facendo parte dell’Ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, commi

1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dall’articolo

53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31

agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

2. Salvo quanto previsto dal comma 9 per i concorsi banditi dal Ministero della Giustizia, il bando

indicherà i posti messi a concorso per ogni profilo e, nell’ambito di ogni profilo, in ogni singolo

distretto di corte di appello, nonché, qualora lo preveda il bando di concorso, in ogni singolo

circondario di tribunale. Ai fini della procedura di reclutamento di cui al presente articolo, gli uffici

giudiziari nazionali e l’amministrazione centrale sono assimilati a un autonomo distretto.

18

Il bando per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa indica i posti messi a concorso per

ogni profilo e, nell’ambito di ogni profilo, i posti destinati ad ogni Ufficio per il processo. Il bando

indica altresì le cause di inammissibilità della domanda di partecipazione e di incompatibilità

rispetto al posto da ricoprire.

3. Ogni candidato per i concorsi banditi dal Ministero della Giustizia non potrà presentare domanda

per più di un profilo e, nell’ambito di tale profilo, per più di un distretto e, nell’ambito di tale

distretto, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario. Ogni candidato per i concorsi

banditi dalla Giustizia amministrativa potrà presentare domanda solo per un profilo ed

esclusivamente per un ufficio giudiziario della Giustizia amministrativa.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, per i titoli di studi accademici richiesti

per l’accesso ai profili di cui all’articolo 11 e di cui all’articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h)

e i), si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro

dell’Università e delle Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica

Amministrazione e l’Innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. I candidati che

partecipano alla selezione bandita dalla Giustizia amministrativa devono essere in possesso del

titolo di accesso al profilo per il quale concorrono, come indicato nell’Allegato II.

5. La commissione esaminatrice dei concorsi banditi dal Ministero della Giustizia è composta da un

dirigente dell’amministrazione giudiziaria o da un magistrato ordinario che abbia conseguito

almeno la quinta valutazione di professionalità, anche in quiescenza da non oltre un triennio alla

data di pubblicazione del bando, con funzioni di presidente, e da quattro componenti scelti tra

dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 o magistrati ordinari, anche in quiescenza da non oltre un triennio alla data di

pubblicazione del bando; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente

dell’Amministrazione giudiziaria appartenente all’area III. Per quanto non espressamente previsto

dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

6. Per i concorsi banditi dalla Giustizia amministrativa la procedura concorsuale è decentrata per

ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale è nominata una sola commissione che procederà alla

selezione di tutte le figure professionali, formando distinte graduatorie. Per la selezione dei

candidati dell’Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, sede di Roma, è nominata, per i funzionari informatici, per quelli statistici e

per gli assistenti informatici, una sola commissione, che stilerà una unica graduatoria per ogni

profilo.

7. La commissione esaminatrice è composta da un magistrato dell’ufficio giudiziario e da due

dirigenti di seconda fascia dell’area amministrativa. Per la selezione degli assistenti informatici la

commissione può avvalersi di personale esperto dell’Ufficio o della consulenza del Servizio per

l’informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l’Ufficio per il

processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma,

un dirigente amministrativo è sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari

informatici e statistici, nonché per quella degli assistenti informatici. Le funzioni di segretario sono

svolte da un dipendente appartenente all’Area III. Per quanto non espressamente previsto dal

presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto

del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I lavori delle commissioni devono

concludersi entro cinquanta giorni dall’insediamento. Il Segretario generale della Giustizia

amministrativa monitora il rispetto della tempistica e fornisce supporto, ove necessario.

8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9

maggio 1994, n. 487, costituiranno altresì titoli di preferenza a parità di merito:

19

a) l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98;

b) l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il

processo, ai sensi dell’articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come

modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso indetto dalla Giustizia

amministrativa dell’articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall’articolo 8,

comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge

25 ottobre 2016, n. 197;

c) l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi

dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il

processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché, per il concorso

indetto dalla Giustizia amministrativa dell’articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186,

inserito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.

9. A parità dei titoli preferenziali di cui al comma 6 e di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente

della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi

dell’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso,

dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovrà essere documentato

esclusivamente con le modalità indicate dal bando di concorso.

10. Per ogni profilo, la commissione esaminatrice del concorso bandito dal Ministero della Giustizia

formerà una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando

lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Qualora una graduatoria risultasse incapiente

rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario,

l’amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli

idonei non vincitori del medesimo profilo in altro distretto o in altro circondario ovvero,

alternativamente, delle graduatorie degli idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli

richiesti per l’accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario. Per la Giustizia

amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per

un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà

coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del

medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli

idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle

graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di

idonei, secondo l’ordine degli Uffici giudiziari indicato nell’articolo 12, comma 1, primo periodo.

11. Per l’espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni di tutti i profili

professionali di cui agli articoli 28 e 30 è autorizzata la spesa di euro 3.196.600 per l’anno 2021 e di

euro 300.980 per l’anno 2023.

Art. 15

(Vincolo di permanenza nella sede e mobilità temporanea)

1. Il personale di cui agli articoli 11 e 13 permarrà nella sede di assegnazione per l’intera durata del

contratto a tempo determinato.

20

2. Per la Giustizia ordinaria, avuto riguardo alla articolazione su base distrettuale della procedura di

reclutamento e alla necessità di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi

previsti dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, ogni forma di mobilità interna su

domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute successivamente all’assegnazione

della sede, si intende comunque riferita ad uffici situati nel medesimo distretto in cui è situata la

sede di prima assegnazione. Al momento della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei

singoli profili, potrà essere fatta valere ogni circostanza idonea a costituire, secondo la normativa

vigente, titolo di precedenza o di preferenza in relazione alla specifica graduatoria distrettuale

ovvero, qualora lo preveda il bando di concorso, circondariale. In deroga a quanto previsto

dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il medesimo personale non può in

alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, né

essere destinatario di provvedimenti di applicazione endodistrettuale, come prevista dalla

contrattazione integrativa.

3. Per la Giustizia ordinaria, è fatta salva la mobilità per compensazione, in condizioni di piena

neutralità finanziaria e previo nulla osta dell’amministrazione della giustizia.

Art. 16

(Attività di formazione)

1. L’Amministrazione giudiziaria ordinaria assicura l’informazione, la formazione e la

specializzazione di tutto il personale a tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto,

individuando con decreto del Direttore generale del personale e della formazione specifici percorsi

didattici, da svolgersi anche per via telematica.

2. Per il personale di cui all’articolo 3, comma 3, è assicurata la formazione di tutto il personale a

tempo determinato assunto ai sensi del presente decreto, secondo un programma definito dal

Segretario generale della Giustizia amministrativa.

3. L’immissione in servizio del personale di cui al comma 1 è preceduta da un ciclo di attività

formative preliminari, anche a distanza, della durata massima di un mese, secondo il programma

stabilito dall’amministrazione giudiziaria. La partecipazione al suddetto ciclo formativo è

obbligatoria, anche ai fini della successiva assunzione.

4. Per l’attuazione, da parte del Ministero della Giustizia, delle disposizioni contenute nel presente

articolo è autorizzata la spesa di euro 235.000 per l’anno 2021, di euro 2.000.000 per l’anno 2022,

di euro 1.460.000 per l’anno 2023 e di euro 1.102.000 per l’anno 2024.

Art. 17

(Monitoraggio di impiego degli addetti all’ufficio per il processo e delle altre misure sul

capitale umano)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, sono indicate le procedure di monitoraggio, le risorse e le modalità necessarie ai fini

della valutazione della misura nell’ambito del PNRR.

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da emanarsi entro cinquanta giorni

dall’entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia

amministrativa, sono adottate le Linee guida per lo smaltimento dell’arretrato in tutti gli uffici della

Giustizia amministrativa, con il cronoprogramma dei risultati intermedi e finali da raggiungere,

secondo le coordinate delineate nel progetto finanziato dalla Commissione europea.

3. Il presidente titolare di ogni sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato e i presidenti dei

Tribunali amministrativi regionali e Sezioni staccate di cui all’articolo 12, comma 1, entro dieci

21

giorni dall’adozione delle Linee guida di cui al comma 1, di concerto con il dirigente

amministrativo, predispongono un progetto organizzativo che preveda l’utilizzo, all’interno

dell’Ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto

all’attività giudiziaria.

4. Il personale addetto all’Ufficio per il processo presta attività lavorativa esclusivamente per la

riduzione dell’arretrato, prevalentemente in modalità da remoto e con la dotazione informatica

fornita dall’Amministrazione.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, il personale indicato all’articolo 11 impiegato

nell’Ufficio per il processo, sotto il coordinamento del presidente o di un magistrato da lui delegato,

individua i ricorsi da assegnare alle udienze straordinarie di cui all’articolo 18 ed elabora una

dettagliata scheda riepilogativa della questione controversa, corredata dai precedenti

giurisprudenziali, e svolge tutte le attività indicate dal magistrato; segnala, almeno ogni tre mesi, al

presidente gli affari di più risalente iscrizione e, comunque, quelli iscritti da più di tre anni, ai fini

dell’adozione di ogni misura idonea alla loro sollecita definizione, dando priorità alla definizione

degli affari meno recenti; agli stessi fini e con la medesima frequenza l’Ufficio per il processo

segnala al presidente i processi sospesi o interrotti, per qualunque causa, da più di un anno, nonché i

processi rinviati per più di due volte e quelli rinviati a data da destinare la cui udienza di discussione

non sia stata fissata decorso un anno dal rinvio.

6. Ferma restando l’attività dell’Ufficio per il processo prevista dal comma 5, le attività di

segnalazione di cui allo stesso comma possono essere svolte anche dal Segretariato generale della

Giustizia amministrativa.

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