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La sentenza italiana scritta con l’IA è valida | L’analisi

Il caso di Oristano apre il dibattito tra magistrati e avvocati. Tutti d’accordo su un punto: la decisione finale deve restare al giudice.

Una frase dimenticata nel testo di una sentenza civile ha acceso i riflettori sull’uso dell’intelligenza artificiale nei palazzi di giustizia. «Perfetto. Ti costruisco il paragrafo motivazionale in stile sentenza»: è la riga, chiaramente generata da un chatbot, finita per errore nelle motivazioni di una pronuncia del Tribunale di Oristano. Un refuso che, come racconta L’Unione Sarda, non è bastato a far cadere la decisione: la Corte d’appello di Cagliari ha infatti ritenuto che quella frase non fosse sufficiente per annullarla.

Il collegio presieduto dalla giudice Maria Teresa Spano, con a latere Stefano Greco e Valentina Santa Cruz, ha stabilito che l’origine automatica di un passaggio della motivazione non dimostra, di per sé, che il giudice abbia delegato alla macchina l’interpretazione della legge o la valutazione delle prove.

I vertici degli uffici giudiziari: «Strumento di supporto»

Sulla linea della Corte si schierano i vertici della magistratura del distretto, interpellati da L’Unione Sarda. «La legge chiarisce che l’intelligenza artificiale in ambito giudiziario può essere solo uno strumento di supporto», spiega Vincenzo Amato, presidente del Tribunale di Cagliari. Al magistrato resta riservata ogni decisione su interpretazione e applicazione delle norme, valutazione di fatti e prove, adozione dei provvedimenti. L’AI può servire per organizzare e semplificare il lavoro, per le ricerche e le attività accessorie, «ma non per decidere al posto del giudice». E la responsabilità resta personale: «Delegare la decisione a un algoritmo significherebbe svuotare il compito del magistrato».

Per Massimo Orlando, presidente della Corte d’appello di Cagliari, l’AI è ormai «uno strumento indispensabile per qualsiasi attività, specie se intellettuale». Funziona «come un collaboratore umano, ma molto più veloce ed efficiente», e proprio per questo il giudice deve sottoporne il prodotto ad analisi critica, come farebbe con il lavoro preparatorio di una persona. «La decisione deve sempre rimanere dell’uomo-magistrato, con la sua preparazione tecnica, sensibilità e umanità».

Della stessa opinione il procuratore generale Luigi Patronaggio, che riconosce all’AI «ampia e proficua applicazione» nella ricerca normativa e giurisprudenziale, nella sintesi degli atti, nella revisione linguistica e nella preparazione di bozze. Ma non può sostituirsi al giudice «nell’interpretazione e nell’applicazione della legge, nella valutazione dei fatti e delle prove, nella formazione del convincimento». Il procuratore capo Rodolfo Sabelli, alla guida della Direzione distrettuale antimafia sarda, avverte che proprio le «straordinarie potenzialità» della tecnologia richiedono attenzione: interpretazione, valutazione e decisione sono l’essenza della giurisdizione e non si delegano. Su limiti e modalità d’impiego, ricorda, il Csm si è già espresso «in termini chiari».

L’avvocatura tra aperture e timori

Anche Giovanni Manca, avvocato e professore di Diritto penale a Cagliari, condivide l’impostazione della Corte: l’ausilio dell’AI generativa «svelato dal refuso» è consentito, purché non sostituisca la valutazione del giudice, e nel caso specifico questo non è emerso. Il clamore, però, rivela quanto la percezione di affidabilità delle sentenze sia «un nervo scoperto».

Più netto Leonardo Filippi, penalista ed ex ordinario di Procedura penale: nel settore giustizia, sostiene, l’AI «non può essere utilizzata in alcun modo», perché in gioco ci sono libertà personale, onore e patrimonio. E denuncia che si sono già verificati diversi episodi in cui i giudici l’hanno usata per redigere provvedimenti con fini decisori, valutativi o perfino interpretativi.

Matteo Pinna, presidente dell’Ordine degli avvocati di Cagliari, sposta il fuoco: «Non è l’AI che appiattisce idee e linguaggio, siamo noi che ci facciamo appiattire». Il problema non è farsi aiutare da una macchina, ma dove: la motivazione è «il luogo intangibile in cui si dimostra di aver capito», e delegarla espone al rischio di omologazione e di una «dittatura del precedente». Servono regole che rendano l’uso visibile, controllabile e riconducibile a chi firma, con pari trasparenza e responsabilità per giudici e avvocati, e il tempo risparmiato deve trasformarsi in controllo critico, non in più provvedimenti. «Non “giustizia tecnologica” ma “tecnologia giudiziaria”: strumenti al servizio delle garanzie».

Per Franco Villa, portavoce della Camera penale, la vera questione è se il magistrato mantenga il pieno controllo del provvedimento che firma: la frase rimasta nel testo dimostra quanto sia indispensabile una verifica personale, e un episodio simile nel processo penale sarebbe ancora più grave. Villa auspica inoltre che la stessa comprensione riservata ai magistrati valga anche per gli avvocati, per i quali errori analoghi possono costare responsabilità e sanzioni.

Governare, non fermare

Chiude il quadro Maria Cristina Ornano, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari: fermare la tecnologia sarebbe «illusorio». Occorre invece definire una governance dell’AI nella giustizia, con piattaforme, dati e algoritmi controllati e certificati da organismi autorevoli e indipendenti, e con la tutela dei dati sensibili. «L’AI non può e non deve sostituire il magistrato o l’avvocato, ma occorre piuttosto metterla al servizio della Giustizia».

Fonte: L’Unione Sarda

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