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[Ufficiale] 10 Giorni tra Natale e Capodanno in zona rossa. 4 in arancione. Ecco il calendario dei divieti e delle chiusure

Dieci giorni in zona rossa e 4 in zona arancione, coprifuoco che resta alle 22 e massimo due persone non conviventi che si possono aggiungere al cenone.

Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm del 3 dicembre, validi entrambi fino al 15 di gennaio. Ecco le principali novità introdotte con il nuovo decreto che rimarrà in vigore fino al 6 gennaio.

NATALE E CAPODANNO IN ROSSO

Sono complessivamente 10 i giorni in cui sarà estesa a tutta Italia la zona rossa: 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2-3-5 e 6 gennaio. In tutto il paese valgono dunque le regole finora adottate nelle regioni rosse: sarà “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita” sia tra le regioni sia tra comuni e all’interno degli stessi “salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. E’ sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio. Sono inoltre chiuse le attività commerciali al dettaglio – ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi – e i bar, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i pub, che possono effettuare solo la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto. E’ invece consentito svolgere sia attività motoria, “individualmente” e “in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione”, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed “esclusivamente all’aperto”.

4 GIORNI IN ARANCIONE

L’Italia sarà invece tutta arancione nei giorni ‘lavorativi’ all’interno delle due settimane delle vacanze natalizie: il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio. Rispetto alla zona rossa, due sono le differenze principali: sono aperti i negozi ed è sempre consentito lo spostamento all’interno del proprio comune di residenza. Il decreto introduce però una norma a favore dei piccoli comuni: sono infatti consentiti gli spostamenti dai paesi con una popolazione non superiore a 5mila abitanti per una distanza di massimo 30 chilometri “con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”.

DEROGA PER 2 NON CONVIVENTI AL CENONE

Per tutto il periodo delle festività natalizie il governo ha però introdotto una deroga ai divieti, che sarà dunque valida sia nelle giornate in cui l’Italia sarà ‘rossa’ sia in quelle in cui sarà ‘arancione ed è quella per consentire comunque ai parenti più stretti di vedersi per il cenone “lo spostamento verso le abitazioni private – si legge nel decreto – è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

LE MULTE

Chi viola le norme del decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri in vista delle festività natalizie e del nuovo anno è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Lo prevede l’articolo 3 del provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale. Le sanzioni sono le stesse previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.


I RISTORI

Il decreto NATALE approvato ieri sera dal consiglio dei ministri riconosce “un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella” allegata al provvedimento. Ovvero ristorazione con somministrazione, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, ristorazione senzas omministrazione con preparazione di|cibi da asporto, gelaterie e pasticceri, gelaterie e pasticcerie ambulanti, ristorazione ambulante, ristorazione su treni e navi, catering per eventi, banqueting, mense, catering continuativo su base contrattuale, bar e altri esercizi simili senza cucina. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal primo dicembre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto rilancio ed è pari ad esso. In ogni caso non può essere superiore a 150mila euro

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