Oltre al target complessivo di utilizzo delle rinnovabili nell’Ue, la nuova direttiva sulle energie rinnovabili (RED III) concordata dai colegislatori Ue prevede obiettivi specifici per il settore dei trasporti, degli edifici e dell’industria.
Previste aree dedicate con autorizzazioni accelerate e la possibilità per gli Stati membri di rilasciare garanzie di origine ai produttori.
La proposta di revisione della direttiva era stata presentata dalla Commissione europea a luglio 2021 come parte del pacchetto clima Fit fot 55.
Ecco, nel dettaglio, cosa i punti principali dell’accordo raggiunto.
TARGET UE A 42,5% ENTRO 2030
Previsto un aumento complessivo della quota di energia rinnovabile consumata in tutta l’Ue pari al 42,5% entro il 2030, con un ulteriore aumento indicativo del 2,5% che consentirebbe di raggiungere il 45%.
Ciascuno Stato membro contribuirà a questo obiettivo comune.
TRASPORTI
Gli Stati membri potranno scegliere tra: un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% dell’intensità di gas a effetto serra nei trasporti grazie all’uso di fonti rinnovabili entro il 2030; o un obiettivo vincolante di almeno il 29% di quota di rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030.
Fissato un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i carburanti rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e carburanti sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti.
All’interno di questo obiettivo, vi è un requisito minimo dell’1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica (Rfnbo) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti nel 2030.
Gli Stati membri con porti marittimi dovranno garantire che dal 2030 la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica, rispetto alla quantità totale di energia fornita al settore marittimo, sia almeno dell’1,2%.
PARTECIPAZIONE SISTEMI MOBILI A RETE ELETTRICA
Gli Stati membri potranno consentire ai sistemi piccoli o mobili, come le batterie domestiche e i veicoli elettrici e altre piccole risorse energetiche decentrate, di partecipare ai mercati dell’energia elettrica, compresa la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento, anche attraverso l’aggregazione.
“A tal fine – si legge nel testo concordato – gli Stati membri, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato e le autorità di regolamentazione, stabiliscono i requisiti tecnici per la partecipazione a tali mercati, sulla base delle caratteristiche tecniche di tali sistemi”.
Gli Stati membri dovranno garantire condizioni di parità e una partecipazione non discriminatoria per i piccoli impianti/sistemi energetici decentrati.
SISTEMA SCAMBIO CREDITI PER TRASPORTI GREEN
Previsto un meccanismo di scambio di crediti tra fornitori di energia elettrica per stazioni di ricarica e fornitori tradizionali di carburante per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del settore dei trasporti.
“Gli operatori economici che forniscono elettricità rinnovabile ai veicoli elettrici attraverso i punti di ricarica pubblici ricevono crediti, indipendentemente dal fatto che gli operatori economici siano soggetti all’obbligo imposto dallo Stato membro ai fornitori di carburante, e possono vendere tali crediti ai fornitori di carburante”, si legge nel testo concordato.
Gli Stati membri possono includere punti di ricarica privati in questo meccanismo a condizione che si possa dimostrare che l’elettricità da fonti rinnovabili sia fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.
INDUSTRIA
L’accordo provvisorio prevede che l’industria aumenti il proprio uso di energia rinnovabile ogni anno dell’1,6%.
In questo quadro, il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica (Rfnbo) entro il 2030 e il 60% entro il 2035.
L’accordo introduce la possibilità per gli Stati membri di scontare del 20% il contributo degli Rfnbo in uso industriale a due condizioni: se gli Stati membri sono in regola nel rispetto della traiettoria nazionale di rinnovabili; e se la quota di idrogeno da combustibili fossili consumata nello stato membro non è superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035.
ETICHETTA FACOLTATIVA PRODOTTI INDUSTRIA
Gli Stati membri dovranno promuovere una etichettatura facoltativa dei prodotti industriali prodotti con energia rinnovabile e combustibili rinnovabili di origine non biologica.
Questa etichettatura volontaria dovrà indicare la percentuale di energia rinnovabile o dei combustibili rinnovabili non biologici utilizzati nella fase di acquisizione e pre-elaborazione della materia prima, produzione e distribuzione.
STRATEGIA UE IMPORT/PRODUZIONE IDROGENO
Concordata una Strategia dell’Unione per l’idrogeno importato e domestico, che dovrà essere elaborata dalla Commissione, per promuovere un mercato europeo dell’idrogeno e la produzione nazionale di idrogeno all’interno dell’Unione.
La Strategia dovrà essere compilata sulla base delle comunicazioni degli Stati membri sulla quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica che prevedono di importare ed esportare.
La Strategia dovrà tenere conto della sicurezza dell’approvvigionamento e dell’autonomia strategica dell’Unione nel settore dell’energia e della parità di condizioni sul mercato globale dell’idrogeno.
Gli Stati membri indicheranno nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento il modo in cui intendono contribuire a tale strategia.
EDIFICI, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
Previsto un obiettivo indicativo di almeno il 49% di quota di energia rinnovabile negli edifici entro il 2030.
Previsto un aumento progressivo degli obiettivi rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento, con un aumento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030.
L’aliquota media annua minima applicabile a tutti gli Stati membri è integrata da ulteriori aumenti indicativi calcolati ad hoc per ogni Stato membro.
BIOENERGIA
L’accordo provvisorio rafforza i criteri di sostenibilità per l’uso della biomassa per l’energia, al fine di ridurre il rischio di una produzione di bioenergia non sostenibile.
Viene applicato un principio a cascata per garantire che la biomassa sia utilizzata secondo il suo massimo valore aggiunto economico e ambientale.
Nel dettaglio il principio a cascata approvato prevede il seguente ordine di priorità: prodotti a base di legno, prolungamento della loro durata, riutilizzo, riciclaggio, bioenergia e smaltimento.
Gli Stati membri potranno derogare al principio a cascata in circostanze eccezionali sulla base della necessità di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e o quando l’industria locale è quantitativamente o tecnicamente impossibilità di utilizzare la biomassa forestale secondo un valore aggiunto economico e ambientale superiore a quello energetico.
STOP AD AIUTI FINANZIARI PER ALCUNE BIOMASSE
Il sostegno finanziario sarà vietato per l’energia prodotta attraverso l’uso di tronchi da sega, tronchi da impiallacciatura, legno tondo di qualità industriale, ceppi e radici.
GARANZIA ORIGINE RINNOVABILI
La garanzia di origine delle energie rinnovabili dovrà essere rilasciata dagli Stati membri in risposta a una richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, compresi i combustibili gassosi rinnovabili di origine non biologica come l’idrogeno.
La garanzia di origine potrà non essere rilasciata a un produttore che riceve un sostegno finanziario da un regime di sostegno, nel caso in cui lo Stato membro decida di contabilizzare il valore di mercato della garanzia di origine.
Il rilascio di garanzie di origine potrà essere subordinato a un limite minimo di capacità.
Una garanzia di origine avrà la dimensione standard di 1 MWh.
Se del caso, tale dimensione standard può essere divisa in una dimensione frazionaria, a condizione che la frazione sia un multiplo di 1 Wh.
Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.
Le garanzie di origine sono valide per le transazioni per 12 mesi dopo la produzione della relativa unità di energia.
Gli Stati membri assicurano che tutte le garanzie di origine che non sono state annullate scadano al più tardi 18 mesi dopo la produzione dell’unità di energia.
Gli Stati membri includono le garanzie di origine scadute nel calcolo del loro mix energetico residuo.
PROGETTI OFFSHORE IN PIANI ACQUE MARITTIME
Gli Stati membri potranno dedicare spazio a progetti di energia rinnovabile offshore nei loro piani per le acque marittime, tenendo conto delle attività che già si svolgono nelle zone interessate.
Gli Stati membri dovranno ridurre la complessità e aumentare l’efficienza e la trasparenza del processo di rilascio delle autorizzazioni e rafforzare la cooperazione tra di loro, se del caso, istituendo un punto di contatto unico.
“Al fine di aumentare l’accettazione da parte del pubblico – si legge nel testo dell’intesa raggiunta – gli Stati membri possono includere comunità di energia rinnovabile in progetti di cooperazione congiunti in materia di energia rinnovabile offshore”.
AUTORIZZAZIONI RINNOVABILI
Le procedure di autorizzazione saranno più facili e veloci.
L’energia rinnovabile sarà riconosciuta come interesse pubblico preminente, pur mantenendo un elevato livello di protezione ambientale.
Nelle aree con un elevato potenziale di energie rinnovabili e bassi rischi ambientali, gli Stati membri istituiranno aree di accelerazione dedicate per le rinnovabili, con processi di autorizzazione particolarmente brevi e semplici.
In queste aree il periodo massimo per l’approvazione da parte delle autorità nazionali di nuovi impianti di energia rinnovabile sarà di 18 mesi, al di fuori di queste aree il processo non dovrebbe superare i 27 mesi.
L’accordo provvisorio rafforza inoltre la cooperazione transfrontaliera sulle energie rinnovabili.
QUADRI NAZIONALI REGIMI SOSTEGNO RINNOVABILI
Gli Stati membri dovranno istituire quadri normativi con regimi di sostegno e misure per facilitare l’adozione di accordi di acquisto di energia rinnovabile.
Questo quadro dovrà affrontare gli ostacoli rimanenti a un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi quelli relativi alle procedure di autorizzazione, e allo sviluppo della necessaria infrastruttura di trasmissione, distribuzione e stoccaggio, compreso lo stoccaggio in coubicazione.
Nell’elaborare questo quadro, gli Stati membri dovranno tenere conto dell’energia elettrica rinnovabile aggiuntiva necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia, del riscaldamento e del raffreddamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.
Possibilità di includere una sintesi delle politiche e delle misure nell’ambito del quadro approvato e una valutazione della loro attuazione, rispettivamente nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e nelle relazioni sullo stato di avanzamento.
PROPOSTA SU PROMOZIONE RINNOVABILI POST 2030
Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione dovrà presentare, se opportuno, una proposta legislativa per un quadro normativo per la promozione di energia da fonti rinnovabili per il periodo successivo al 2030.
POSSIBILE ETICHETTA VERDE UE RINNOVABILI
Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione debba valutare le opzioni per istituire un’etichetta verde a livello di Unione al fine di promuovere l’uso di energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti.
I fornitori dovranno utilizzare le informazioni contenute nelle garanzie di origine per dimostrare la conformità ai requisiti della nuova etichetta.
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