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La Composizione negoziata della crisi d’impresa | L’intervento di Erico Verderi

Bilancio dell’attività

A tre anni (novembre 2021) dall’avvio dello strumento della “Composizione negoziata della crisi” (CNC), disciplina assorbita nel successivo luglio 2022 nel “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, UNIONCAMERE nazionale ha diffuso un report approfondito sull’utilizzo dell’istituto.

Prima di passare a considerazioni e riflessioni su quanto emerge dal documento, è opportuno partire dall’intenzione del legislatore che deve essere individuata come aiuto alle imprese in difficoltà; uno strumento di natura volontaria, è l’imprenditore che la richiede di sua iniziativa.

È rivolta all’impresa che si trova in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, tale da non poter escludere la crisi o l’insolvenza. Ovviamente dev’essere ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

L’imprenditore può chiedere alla CCIAA competente la nomina di un professionista, qualificato come esperto nella ristrutturazione, che lo affianchi nel percorso, da intendersi nelle trattative con i creditori, nella rinegoziazione dei contratti, nell’individuazione di soluzioni per superare la situazione di difficoltà. Esperto che potremmo definire facilitatori del dialogo tra impresa, creditori e Tribunale.

La CNC, oltre che come risanamento dell’impresa in senso stretto, può essere intesa anche come risanamento dell’esposizione debitoria, tramite la soddisfazione dei creditori anche a seguito di una procedura di liquidazione.

La CNC non è inquadrata nelle procedure concorsuali, l’imprenditore durante il periodo delle trattative continua a gestire la propria impresa.

Per non escludere il buon esito delle trattative, o meglio, superare la crisi, il Tribunale può concedere su richiesta dell’imprenditore “misure protettive” del patrimonio da eventuali iniziative dei creditori.

In questo ultimo caso, la CNC perde la natura di riservatezza e diviene pubblica.

Qualora nei tempi previsti dalla norma non si raggiunga l’obiettivo di risanare l’impresa, mancato accordo con i creditori, è possibile ricorrere, in presenza delle condizioni, a uno degli strumenti per la ristrutturazione o per la liquidazione previsti dalla Legge Fallimentare, o accedere a una nuova forma di concordato semplificato rispetto al concordato ordinario, non essendo previsto né il voto dei creditori, né la soddisfazione minima del 20% per i crediti chirografari.

Come si diceva in apertura, a tre anni dall’avvio della piattaforma telematica gestita dalla Camera di Commercio, che consente la presentazione dell’istanza di accesso alla CNC, UNIONCAMERE ha redatto un report statistico approfondito: sulla numerosità, sulla distribuzione territoriale, sulla concessione delle misure protettive, sulle percentuali di successo, esiti positivi e negativi e i motivi dell’archiviazione.

Dal bilancio si evince che il totale delle istanze triennali ammonta a 1.860, in crescita di 823 rispetto alla precedente rilevazione di novembre 2023; significativo l’aumento (57%) nei primi tre trimestri 2024 verso pari periodo del 2023.

In aumento anche il numero dei casi archiviati con esito favorevole, seppur auspicabile un miglioramento.

Nella distribuzione territoriale prevale il nord con il 53%, seguito dal centro 26%, sud 16% e isole 5%. Per singola regione svettano: Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, che assieme superano la soglia del 50% del totale.

Delle 1.860 imprese che hanno avuto accesso, il 5% appartiene alla categoria di imprese “sottosoglia”, aventi congiuntamente tre requisiti: ricavi inferiori ai 200.000 Euro, attivo patrimoniale inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 Euro.

Quali gli esiti del percorso di composizione negoziata?

Sul totale delle 1.860 istanze presentate, 1.097 risultano archiviate, 892 (81%) con esito negativo, 205 (19%) con esito favorevole; 104 rifiutate e 659 risultano alla data in gestione presso i vari esperti.

Tra i 205 casi chiusi con esito positivo, l’accordo sottoscritto dall’imprenditore, dall’esperto e dai creditori ne conta 90, ben il 44%; ulteriori 56 casi per il 27% sono rappresentati dal contratto con uno o più creditori. Ulteriori 25 richieste di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, così come l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Gli esiti negativi vanno principalmente ricondotti, per il 51%, al mancato raggiungimento dell’accordo nelle trattative; la mancanza di prospettive di risanamento si posiziona al 36% e il residuale 13% è dovuto alla rinuncia da parte dell’imprenditore.

Caratteristica della CNC è la celerità della tempistica: 325 giorni medi per gli esiti favorevoli e 200 giorni medi per esiti sfavorevoli; ovviamente comprensivi della proroga massima di 180 giorni oltre ai 180 giorni di base.

Tra le 892 istanze archiviate con esito negativo, circa la metà (421), hanno successivamente avuto accesso a una delle procedure concorsuali o a uno degli istituti previsti dal Codice della crisi e dell’insolvenza. Si presume che le ulteriori imprese siano ancora attive.

Tra gli esiti favorevoli, i settori produttivi maggiormente rappresentati sono in ordine: manifatturiero, commercio (ingrosso e dettaglio), costruzioni e attività immobiliari, assieme circa il 70%.

Le società di capitali raggiungono l’85% e di conseguenza si presume di essere in presenza di imprese maggiormente strutturate sia come numero di addetti, sia per valore della produzione.

In sintesi, quali riflessioni, considerazioni e domande dopo un triennio di esperienza?

Seppur i numeri di accesso si presentino in crescita, si possono ad oggi definire non pienamente soddisfacenti; altra evidenza un disomogeneo utilizzo geografico, non solo difforme da regione a regione, anche tra province limitrofe.

Entrambi i fenomeni imputabili a una scarsa conoscenza, meglio una disomogenea conoscenza territoriale, dello strumento della CNC; necessaria opera divulgativa da parte di tutti gli attori, associazioni rappresentative delle imprese, ordini professionali, mondo camerale e da non dimenticare il mondo del credito.

Altra riflessione, considerata l’esigua percentuale di successo, è l’utilizzo talvolta tardivo della CNC, quando ormai la crisi è a uno stadio già avanzato.

In alcuni casi, l’utilizzo è parso avere come obiettivo principale il comprare tempo e non risanare l’impresa.

Nonostante la natura riservata fino al momento dell’eventuale richiesta delle misure protettive, lo strumento viene spesso ancora interpretato dall’impresa come una manifestazione di insolvenza.

Il miglior utilizzo della CNC, nello spirito del legislatore, non può che favorire tutti gli stakeholders protagonisti del mercato.

Come sempre sarà il campo, nel tempo, a determinarne la virtuosità.

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