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C’è una sentenza che può avere un effetto dirompente sui mutui. A favore dei consumatori | Il caso

Se il consumatore estingue anticipatamente il proprio debito, la banca o la finanziaria devono ridurre proporzionalmente tutti i costi sostenuti per accendere il contratto di finanziamento e rimborsare il cliente.

A stabilirlo è la Corte Costituzionale che, a fine dicembre, ha sancito l’incostituzionalità delle precedenti limitazioni relative ai costi sostenuti dai consumatori: tutte le spese devono essere ridotte proporzionalmente in caso di estinzione anticipata.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22.12.22, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106), nella parte in cui limitava solo ad alcune tipologie di costi il diritto del consumatore ad ottenere la riduzione dei costi sostenuti per accendere un contratto di finanziamento. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (D.lgs 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

«La Corte costituzionale– spiega Grazia Ferdenzi legale di Confconsumatori – ha ravvisato che tale limitazione costituisca una violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e, in particolare, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza Lexitor. In tale pronuncia, infatti, la Corte di giustizia della Ue ha chiarito che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata».

GLI EFFETTI PER I CONSUMATORI 

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (compresi i contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, sia per prestiti personali sia per prestiti finalizzati all’acquisto di beni) anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021. In particolare, ai consumatori che abbiano estinto anticipatamente un contratto di finanziamento avranno diritto ad ottenere il rimborso dei cosiddetti costi recurring (es. costi assicurativi e interessi) e costi up front (es. spese istruttorie e commissioni per l’attività di intermediazione).

VIGILARE SUI RIMBORSI 

Per Confconsumatori si tratta di una pronuncia molto importante che segna un passo significativo a favore dei consumatori, che avranno, d’ora in avanti, il diritto ad ottenere la restituzione della quota a loro carico dei costi del contratto di finanziamento per il periodo di tempo nel quale non ne hanno goduto. «Confconsumatori – evidenzia Grazia Ferdenzi – è pronta, dunque, ad assistere coloro che abbiano estinto anticipatamente un contratto di credito nel caso in cui, come si teme, banche e finanziarie non si adeguino spontaneamente alla decisione della Corte Costituzionale sui rimborsi dovuti ai consumatori».

La sentenza che ha dichiarato incostituzionale il decreto Sostegni Bis del governo Draghi, là dove faceva partire i rimborsi delle spese solo dal 2021 in poi, includendo anche gli oneri upfront (dalle spese di istruttoria alle provvigioni di agenzia), rischia infatti di avere un impatto dirompente sulle società di credito al consumo.

Le stime, scrive MF-Milano Finanza, parlano di potenziali indennizzi di 2 miliardi per il settore della cessione del quinto, cui bisognerebbe aggiungere altri 2,6 miliardi che potrebbero essere chiesti indietro per i vecchi rimborsi legati ai prestiti personali nel periodo tra il 2010 (data cui risale la direttiva europea) e il 2021 (con il sostegni Bis).

Ma l’impatto sarebbe evidentemente ben più ampio nel caso in cui si ipotizzasse un possibile allargamento degli effetti della sentenza Lexitor anche al comparto dei mutui e il dubbio potrebbe essere lecito, sostiene chi ha seguito bene la vicenda.

Al riguardo si attende tra l’altro la pronuncia della Corte di Giustizia Europea dopo che la Corte Suprema austriaca ha sollevato un quesito di applicabilità o meno della Lexitor anche ai mutui.

Ma a prescindere dalla decisione della Corte di Lussemburgo c’è chi è pronto a sostenere che, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale italiana dello scorso dicembre, la Lexitor possa essere automaticamente estesa anche ai mutui, per lo meno ai contratti che sono stati liquidati anticipatamente dal periodo 4 giugno 2016 (data di recepimento della direttiva europea) al 24 luglio 2021.

Questione che resta sospesa e che potrebbe trovare una prima interpretazione già nei prossimi ricorsi sull’argomento che dovessero essere portati davanti all’arbitro bancario e finanziario, l’organo stragiudiziale istituito presso la Banca d’Italia che in questi anni ha registrato un boom di quesiti legati a controversie su contratti di cessione del quinto dello stipendio.

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