“Con grande preoccupazione constatiamo che la bozza del Decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (chiamato Testo Unico delle rinnovabili), in attuazione della delega prevista dall’art. 26, commi 4 e 5, lettera d, della Legge 118 del 2022 Legge sul mercato e la concorrenza, anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni come imporrebbe la delega del Parlamento, introduce nuove barriere e rallentamenti allo sviluppo delle rinnovabili”.
Ad affermarlo è Agostino Re Rebaudengo, Presidente Elettricità Futura, nel corso della sua audizione alla Commissione 8ª del Senato Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica.
Come ha anche rilevato il Consiglio di Stato nel parere espresso il 10 settembre 2024, e come peraltro Elettricità Futura ha fatto notare già lo scorso 6 agosto, rileva, “la bozza di Decreto è in netto contrasto sia con la delega del Parlamento, sia con le Direttive europee Red II e Red III perché peggiora il quadro normativo vigente anziché migliorarlo.
Ecco alcuni esempi: la normativa nazionale attualmente in vigore consente di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti e che quindi avevano già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.
Mentre la bozza di Decreto prevede che anche per questi progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione, introducendo inutili costi e lungaggini burocratiche.
Per i progetti che rientrano nelle attività di edilizia libera, la bozza di Decreto introduce la necessità di ottenere l’autorizzazione.
Non è stata colta l’opportunità per avviare il necessario coordinamento del regime autorizzativo e concessorio per gli impianti idroelettrici, con la precisazione che la disciplina non si applichi ai rinnovi delle grandi derivazioni”.
Il “Testo Unico”, sottolinea, “dovrebbe prevedere che le Regioni, nell’esercizio del loro potere di normazione sulle aree idonee, si conformino ai seguenti criteri: le aree idonee individuate ex lege dall’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (”Direttiva RED II”) devono continuare ad essere considerate aree idonee; le nuove disposizioni regionali non dovranno applicarsi ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l’autorizzazione a realizzare l’impianto (in coerenza con quanto fatto dal Governo con l’art. 5 del DL Agricoltura).
In ogni caso, dovranno essere fatti salvi tutti i progetti, già in corso di autorizzazione, che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree idonee ex lege (art. 20 d.lgs. 199/2021)”.
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