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Sicurezza e Covid-19, il vademecum del datore di lavoro

Una premessa:  Di seguito il testo di un comunicato redatto da Corsisicurezza.it (portale dedicato all’informazione e alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro) e divulgato da Immediapress che è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette.  

Noi di Riparte l’Italia ed Immediapress non siamo responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.

IL COMUNICATO CORSISICUREZZA
É un momento delicato per il mondo del  lavoro, soprattutto per i titolari delle aziende che nella fase di   riapertura dovranno effettuare delle valutazioni oculate e operare   delle scelte per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla   diffusione del Covid-19. L’argomento all’ordine del giorno in queste realtà imprenditoriali riguarda proprio gli adempimenti e le responsabilità del datore di   lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e   proteggerli dal rischio contagio. Ma cosa deve fare il datore di lavoro per contrastare la diffusione del Covid nella sua azienda?    

La risposta si rifà ai principi del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, ovvero il D.Lgs 9 aprile 2008 n°81, che impone al datore di   lavoro di effettuare l’individuazione, l’analisi e la valutazione di   tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti sul luogo di lavoro e, conseguentemente, di individuare le misure correttive atte   ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Il contagio da COVID-19,  configurandosi come rischio biologico, non fa differenza.  Il Governo, per “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative” ha reso pubblico il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli   ambienti di lavoro, con lo scopo di fornire indicazioni importanti sia  sul piano igienico-sanitario che su quello organizzativo, la cui   mancata attuazione pregiudicherà la possibilità di proseguire l’attività lavorativa, sfociando in una sospensione che durerà fino al  ripristino dei livelli adeguati di sicurezza.

Le indicazioni del protocollo riguardano, nello specifico:
1. Informazione        
2. Modalità di ingresso in azienda        
3. Modalità di accesso dei fornitori esterni        
4. Pulizia e sanificazione in azienda        
5. Precauzioni igieniche personali        
6. Dispositivi di Protezione Individuale        
7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori,   distributori di bevande e/o snack)
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)        
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione        
11. Gestione di una persona sintomatica in azienda        
12. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS        
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione      

Il datore di lavoro ha, dunque, la responsabilità giuridica e l’obbligo di impedire che i soggetti all’interno del suo ambiente lavorativo (che siano lavoratori, fornitori o clienti) contraggano il   Covid-19. Il primo punto, in particolare, sottolinea l’importanza   dell’informazione da fornire a tutti coloro che hanno accesso ai locali aziendali che deve avvenire, citando il Protocollo, ”attraverso le modalità più idonee ed efficaci” e tenendo conto   delle disposizioni delle autorità e, soprattutto, evitando assembramenti e mantenendo le distanze di sicurezza durante i passaggi  di informazioni.        
Rientrano nella categoria delle modalità ”idonee ed efficaci” l’affissione di cartelli, la diffusione di depliants informativi o l’utilizzo di canali e strumenti telematici innovativi. In quest’ambito, si collocano i corsi online sulla gestione del Covid-19, dei quali è un valido esempio quello realizzato da Corsisicurezza.it. Si tratta di percorsi formativi mirati ed ispirati alle disposizioni   della normativa in vigore che affrontano l’argomento in maniera   approfondita, ponendosi come supporto sia per i datori di lavoro che per i dipendenti.   Oltre all’informazione risulta necessario applicare alla lettera i restanti punti del protocollo, riorganizzare il processo lavorativo e gli spazi aziendali in funzione della prevenzione del rischio contagio, dando anche evidenza di ciò all’interno del documento di valutazione dei rischi.        

Molti datori di lavoro sono preoccupati dal fatto che l’INAIL riconosce il contagio da COVID-19 come infortunio sul lavoro, equiparando la causa virulenta alla causa violenta. Tuttavia, onde   evitare fraintendimenti, riportiamo quanto dichiarato dall’INAIL stessa a riguardo: ”il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene   accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa e che   l’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è necessariamente collegato   alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro”.        

Ciò non deve essere frainteso, non significa che i datori di lavoro sono sollevati da ogni responsabilità, contravvenire a quanto stabilito dal Protocollo farà scaturire dei provvedimenti a loro carico. In un momento del genere, avvalersi del supporto e della   consulenza di personale specializzato nell’ambito della sicurezza sul   lavoro potrebbe rivelarsi la scelta più saggia.

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