La misurazione della rappresentanza di imprese e sindacati segue criteri distinti.
È quanto previsto dalla bozza d’accordo, tra organizzazioni sindacali e datoriali, contenente i principi generali sulla rappresentanza e sulla contrattazione collettiva che Askanews è in grado di anticipare.
Sul fronte della rappresentanza datoriale, “le parti concordano sulla necessità di individuare, per quanto riguarda la rappresentanza datoriale, dei criteri di natura qualitativa e quantitativa”.
Individuano quindi, innanzitutto, dei criteri di natura “qualitativa”, che evidenziano, sotto più profili, la particolare qualità della attività negoziale svolta dalle associazioni datoriali.
Il primo criterio riguarda la storicità dell’organizzazione, intesa come la sua presenza prolungata e continuativa nel tempo nel sistema delle relazioni industriali.
La consolidata e radicata esperienza negoziale testimonia la stabilità dell’organizzazione e la sua capacità di operare nel tempo come interlocutore affidabile della contrattazione collettiva.
Il secondo criterio riguarda l’appartenenza ad organizzazioni di rappresentanza europea riconosciute come partner nel dialogo sociale europeo oppure riconosciute come parti nell’ambito dei lavori del Comitato economico e sociale europeo (CESE).
Questo profilo si giustifica a ragione del ruolo sempre più rilevante della normativa comunitaria nella regolazione del lavoro.
In tal modo si garantisce che l’organizzazione in possesso di questo criterio sappia interpretare nel modo migliore la volontà del legislatore europeo.
Il terzo criterio concerne la presenza nel proprio sistema di contrattazione collettiva di istituti finalizzati a sostenere forme di welfare contrattuale, integrative rispetto al sistema pubblico di welfare, spettanti alla generalità dei dipendenti ed aventi valore economico (ad esempio, forme di previdenza di complementare contrattuale, forme di assistenza sanitaria integrativa contrattuale, fondi per la formazione professionale, fondi per il sostegno al reddito).
La complessità della gestione di tali istituti rappresenta un indice della qualità dell’azione contrattuale svolta e della forza organizzativa delle organizzazioni stipulanti la contrattazione, che vale a qualificare la solidità dell’impianto regolamentare adottato e la sua affidabilità nel garantire il benessere dei lavoratori oltre che sostenere con le proprie prestazioni il welfare pubblico.
Le parti concordano che, limitatamente alla sussistenza dei criteri “qualitativi”, la valutazione debba essere effettuata con riferimento alla singola organizzazione.
Le parti concordano inoltre che, a questi tre criteri “qualitativi”, debbano necessariamente aggiungersi dei criteri di natura “quantitativa”, ossia oggettivi e verificabili.
Le parti concordano che l’unico criterio universale quantitativo oggettivo che consente, al momento, di misurare – in maniera certa e omogenea – la rappresentatività dei soggetti dal lato datoriale che sottoscrivono un determinato contratto collettivo è quello della maggiore diffusione del contratto tra i lavoratori del settore, sulla base della classificazione Ateco, distinguendo esclusivamente per tipologia e natura giuridica dell’impresa, prendendo a riferimento i dati elaborati dall’Inps sulla base del flusso Uniemens e rilevati dal Cnel, desumibili dall’Archivio nazionale dei contratti collettivi presso il Cnel.
Le parti stipulanti il presente accordo concordano altresì che si potrà dare corso a successivi confronti, anche a livello interconfederale, per verificare la possibilità di acquisire – sempre in maniera certa e omogenea – i dati relativi alla consistenza associativa, da valutare in relazione al dato della diffusione del contratto.
Come enunciato tale confronto potrà avvenire a livello di ambiti contrattuali, distinguendo per tipologia e natura giuridica di impresa, per tenere conto delle relative specificità.
Quanto alla misurazione della rappresentanza sindacale, essa “si fonda sulla combinazione tra dato associativo e consenso elettorale, cioè iscritti e dati elettorali (voti espressi) nelle elezioni per le rappresentanze sindacali, con l’obiettivo di rendere più solido e trasparente il criterio di misurazione della rappresentatività”.
La misurazione e certificazione della rappresentanza costituisce elemento essenziale per la certezza dei soggetti negoziali, del contrasto al dumping contrattuale, ai fini degli appalti pubblici e privati e del riconoscimento di tutti gli incentivi pubblici.
Le parti declineranno i presenti principi nell’ambito dei rispettivi modelli contrattuali di riferimento.
Le parti stipulanti il presente accordo concordano altresì che si potrà dare corso a successivi confronti per declinare meglio i meccanismi di elezione della rappresentanza, a livello di ambiti contrattuali, distinguendo per tipologia e natura giuridica di impresa, per tenere conto delle relative specificità.
Questi accordi dovranno inoltre prevedere criteri di accesso aperti e non discriminatori, tali da consentire la partecipazione anche di organizzazioni sindacali diverse da quelle comparativamente più rappresentative, a condizione che esse aderiscano agli accordi medesimi e si impegnino a rispettarne integralmente principi, regole e procedure.
Con riferimento agli obblighi di trasparenza e monitoraggio della rappresentatività, le Parti confermano la piena adesione al modello di cooperazione istituzionale con gli Enti preposti, impegnandosi a rendere effettiva ed operativa la comunicazione dei dati tramite il flusso Uniemens, quale strumento essenziale per la corretta certificazione del sistema di relazioni industriali, secondo le modalità e le priorità definite dagli accordi interconfederali di riferimento.
Parallelamente, le parti si impegnano altresì a promuovere iniziative di confronto volte a verificare la possibilità di costruire modelli di partecipazione al voto che possano interessare anche le imprese di minori dimensioni, pur sempre tenendo in debita considerazione le specificità organizzative e le peculiari dinamiche gestionali delle stesse.
Le parti si impegnano a costituire nei singoli accordi interconfederali che regolano la materia della rappresentanza sindacale organismi di monitoraggio che possano vigilare sull’ottemperanza delle relative disposizioni, anche con particolare riferimento alla trasmissione del dato sugli iscritti alle organizzazioni sindacali tramite i flussi Uniemens.








