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La sentenza in conflitto con la legge | L’analisi di Luigi Balestra

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«Questa Corte, nell’esercizio dei propri poteri di interpretazione e disapplicativi, nella qualità di Istituzione “coscienza finanziaria” dello Stato-comunità operante a tutela dell’interesse pubblico riferibile a cittadini ed imprese, ritiene che la corretta ermeneusi del quadro normativo non possa che essere quella di considerare l’esercizio del potere di riduzione del danno comunque rimesso alla discrezionalità del giudice contabile, che dovrà tenere conto di tutte le specificità che connotano il caso concreto».

Questa l’affermazione che si rinviene in una recentissima sentenza della Corte dei conti (Sez. reg. Lazio n. 82/2026). Una presa di posizione forte. Lo è ancor più in quanto nel caso concreto l’azione contro il pubblico funzionario è stata rigettata per assenza di colpa grave; nondimeno, la Corte ha avvertito il bisogno di dover prendere posizione – senza che in concreto ve ne fosse bisogno – sulla nuova norma che introduce il potere riduttivo.

La disposizione in questione è chiaramente formulata in termini di obbligo del giudice contabile di esercitare il potere di riduzione, tenuto a porre a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato (si veda la formulazione integrale: commi 1-bis e octies legge n. 20/1994, il primo modificato dalla legge n.1/2026 e il secondo di nuovo conio).

La Corte dei conti, dal canto suo, facendo leva sulla tecnica dell’interpretazione costituzionalmente orientata, nonché conforme al diritto eurounionale, ha disapplicato la norma trasformando l’obbligo in potere discrezionale del giudice. Al fine di giustificare la presa di posizione, si è fatto leva essenzialmente sulla violazione della previsione costituzionale giusta la quale le leggi che contemplano nuove o maggiori spese abbisognano di copertura, nonché sul mancato rispetto dell’obbligo di garantire gli obiettivi eurounitari di tutela degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost.).

A volere, ma solo per un attimo, prescindere dal fatto che la Corte dei conti già esercita funzioni di controllo sull’attuazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi, v’è da osservare che l’interpretazione conforme a Costituzione presuppone in partenza più interpretazioni possibili, per cui in sede interpretativa viene scelta quella aderente alla Costituzione. Orbene, l’art. 1 della legge del 1994 contempla un obbligo. Pertanto, non vi sono alternative di lettura, essendo il potere discrezionale che la Corte tenta di accreditare – e, quindi, il potere, sulla base delle circostanze concrete, di stabilire oppure no la riduzione – una situazione giuridica, anch’essa ben delineabile, antitetica all’obbligo. Non è possibile interpretare l’obbligo come potere discrezionale, perché la discrezionalità è l’antitesi della doverosità. Ragion per cui, ai giudici insoddisfatti del dettato normativo, in quanto lo ritengano non conforme a Costituzione, in casi di questo genere non resta che sollevare la questione di legittimità costituzionale investendo i giudici delle leggi.

Se poi si considera il merito, non mi sembra che si palesino profili di illegittimità costituzionale con riguardo agli obblighi di copertura finanziaria e di equilibrio di bilancio. Tralasciando la circostanza che solo una parte assai risibile delle somme portate in condanna viene effettivamente recuperata, il danno erariale che rimane a carico dell’amministrazione – e, quindi, della collettività – è una “mancata entrata” la quale, peraltro, ha una più che plausibile giustificazione: tra l’altro, l’esigenza di rendere più efficiente la pubblica amministrazione superando quella che la Corte costituzionale ha definito, con sentenza n. 132 del 2024, come fatica dell’amministrare.

Adottando il ragionamento della Corte dei conti, il rischio del paradosso è dietro l’angolo. Si potrebbero sindacare, ad esempio, le politiche fiscali di riduzione o di esenzione dalle imposte in quanto causative di minori introiti. Per rimanere al danno erariale, si potrebbe sindacare la decisione legislativa, sempre contenuta nella legge n. 1 del 2026, di limitare alle ipotesi di dolo la responsabilità del pubblico funzionario che abbia sottoscritto accordi di conciliazione in sede giudiziale ovvero di mediazione causativi di danno. E i danni cagionati con colpa grave? Non sono anch’essi forieri di minore entrate? Ancora, si potrebbe disapplicare la legge Gelli-Bianco nella parte in cui introduce uno speciale regime di responsabilità – con limitazione del danno erariale risarcibile – del medico dipendente di una struttura ospedaliera pubblica.

Ed infatti, in ben due occasioni (con le sentenze nn. 327 e 371[B&P1]  del1998), la Corte costituzionale – chiamata a pronunciarsi proprio su sollecitazione della Corte dei conti – ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale in materia di responsabilità erariale, evidenziando come l’art. 81 Cost. attenga «ai limiti al cui rispetto è vincolato il legislatore ordinario nella sua politica finanziaria, ma non concerne le scelte che il medesimo compie nel ben diverso ambito della disciplina della responsabilità amministrativa».

In conclusione, mi pare una sentenza destinata ad aprire, anche in ragione delle circostanze di ordine temporale in cui è maturato l’orientamento creativo in questione, un conflitto tra magistratura contabile e legislatore.

https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/1998/371

https://giurcost.org/decisioni/1998/0327s-98.html

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