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Le misure antidumping? Rischiano di pagarle i consumatori europei | L’intervento di Luciano Di Via, Clifford Chance

Il Rapporto Draghi attribuisce alla regolazione un ruolo essenziale nel perseguimento di una maggiore competitività dell’Ue, obiettivo attorno al quale si coagula l’interesse europeo.

Gli attrezzi regolatori utilizzabili in proposito non sono solo quelli della leva antitrust e degli aiuti di Stato, ma anche delle misure antidumping e del Foreign Direct Investment Control (Fdi).

Concentrandoci su questi ultimi due strumenti, emergono una serie di considerazioni su come essi debbano essere applicati in concreto.

Secondo il Rapporto, le misure antidumping adottate dalla Commissione devono essere senz’altro improntate a pragmatismo e allineate con l’obiettivo di rendere la trade policy strumentale all’obiettivo della crescita della competitività europea.

Tuttavia, ed è questo il tratto di maggiore originalità, questa attività deve essere attuata nel rispetto di altre finalità perseguite dall’Unione, quali il mantenimento di condizioni che assicurino benessere e crescita effettivi a tutte le imprese operanti nelle filiere interessate e il benessere dei consumatori.

Viene, in sostanza, proposto un approccio olistico, che sottende un interesse europeo di più complesso perseguimento, ma caratterizzato dal soddisfacimento delle istanze dei vari attori economici coinvolti.

Ne deriva che i procedimenti antidumping della Commissione non dovrebbero colpire prodotti intermedi o materie prime, ma in linea di principio solo i prodotti finiti.

Salvo prova contraria, l’intervento potrebbe infatti risolversi in un danno per l’intera filiera produttiva interessata e condurre a delocalizzazioni che impoverirebbero il tessuto produttivo europeo.

Nella tutela dell’industria europea la Commissione deve dunque farsi carico di verificare il trade-off tra gli effetti della misura sul mercato europeo del prodotto finale interessato e quelli sui vari mercati intermedi dove operano tutti i player della supply chain.

Ancora, gli interventi della Commissione in materia di antidumping devono essere bilanciati con gli interessi dei consumatori.

Pertanto nei casi in cui l’industria europea sia rimasta particolarmente indietro in un dato settore economico sarebbe meglio finanziare direttamente il suo sviluppo con investimenti diretti piuttosto che far pagare ai consumatori le sue inefficienze.

Dunque la circostanza che i consumatori europei, per effetto delle misure antidumping, troveranno sul mercato interno prodotti a prezzi più elevati, può essere giustificata solo se l’industria europea ha margini effettivi e reali di crescita per divenire un efficace concorrente.

Il Rapporto auspica inoltre un accentramento del meccanismo di screening Fdi sugli investimenti extraeuropei.

L’attuale sistema, nel quale i singoli governi nazionali potrebbero adottare decisioni potenzialmente non univoche con un mero coordinamento informativo tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, rischia di vanificare una politica Fdi coerente e comunque impedisce all’Unione di sfruttare il proprio potere negoziale nei confronti dei grandi investitori stranieri.

Se da una parte si condividono le ragioni di tale proposta, dall’altra appare inverosimile che gli Stati membri siano disposti a cedere una parte importante della propria sovranità.

Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di individuare a priori, nella bozza di regolamento in fase di discussione volta a modificare il regolamento Ue 2019/452, principi generali che vincolino la discrezionalità degli Stati membri quando le operazioni analizzate impattino sull’interesse europeo.

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