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Ecco cosa succede se in Italia prende piede il mercato del litigation funding | L’analisi

Intervento di Daniela Saitta, presidente di Lfaa-Litigation and Financing Arrangement Advisor e di Stefano Previti, managing partner dello Studio Previti, fondatore di Lfaa.

Ogni anno molte aziende rinunciano a intraprendere cause civili per far valere i propri diritti per il timore di dover affrontare procedimenti lunghi, con esiti incerti e costi legali e tecnici ingenti, rischiando in questo modo di non poter ottenere giustizia solo per mancanza di fondi. Per aiutare questi imprenditori, sulla scorta dell’esperienza da tempo avviata nei paesi anglosassoni, si sta diffondendo anche in Italia il mercato del litigation funding, traducibile come “finanziamento del contenzioso”.

Si tratta di un’operazione attraverso la quale una terza parte (il founder), valuta il caso e si offre di coprire le spese legali, mettendo a disposizione non solo risorse finanziarie, ma la propria rete di legali e consulenti specializzati a chi vuole tutelare un proprio diritto in sede legale, per poi in caso di successo ricevere una parte dei proventi del giudizio. Di norma, in caso di insuccesso il founder se ne assume il rischio e provvede alla copertura delle spese di soccombenza senza rivalersi sul cliente e non diventa titolare del contenzioso, a meno che (ove ciò sia possibile) non venga pattuita la cessione della posizione giuridica sottostante. Le parti stipulano così un contratto, il funding agreement, nel quale vengono stabiliti i termini e le condizioni sulle informative dell’andamento della causa e sulla possibile definizione transattiva.

Data la cronica mancanza di fondi, le procedure concorsuali, per esempio, hanno spesso fatto ricorso alla cessione dell’intero credito, in primis per evitare il rischio di soccombenza e poi anche per evitare il costo delle azioni legali spesso antieconomiche per via anche delle lungaggini della giustizia civile. È per questo che i nuovi player nel settore del litigation funding possono diventare una soluzione fattibile e garantire accesso alla tutela giurisdizionale a tutti quei creditori che per tali ragioni sono costretti a rinunciare a far valere i propri diritti in sede giudiziaria. I numeri in Italia sono davvero notevoli, circa 100.000 sono infatti le procedure concorsuali a oggi aperte.

Appaiono quindi evidenti le opportunità alle quali questo strumento consente di accedere con riferimento soprattutto a fattispecie come arbitrati internazionali, controversie con banche o società di finanziamento, azioni risarcitorie ecc. Dal nostro punto di osservazione deve sottolinearsi l’importante ruolo della recente riforma del rito processuale civile, che potrebbe avere un impatto positivo sui tempi di giudizio, finora non soltanto lunghi ma anche difficilmente prevedibili, con la conseguente difficoltà di elaborare un piano finanziario attendibile in sede di valutazione della finanziabilità del contenzioso specifico. Il decreto legislativo 149/2022, con cui è stata fornita concreta attuazione alla riforma del processo civile, si colloca infatti nel solco già segnato dalla legge delega 206/2021, perseguendo obiettivi di semplificazione, concentrazione dell’attività giudiziale, effettività delle tutele e ragionevole durata del processo.

Un riassetto formale ma anche sostanziale che si traduce nel rafforzamento di istituti esistenti prevedendo, per esempio, il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede di prima udienza, nonché nella formalizzazione di “prassi digitali” testate in fase emergenziale. Alla luce di questo scenario, le nostre valutazioni non possono pertanto che essere ottimistiche. indubbio che l’aspetto legato all’abbattimento dei tempi delle procedure concorsuali posto in essere dalla recente riforma possa in qualche modo fare ancor più da volano a un settore che presenta margini di crescita significativi.

Le peculiarità e le prassi introdotte dalla riforma riguardanti i vari aspetti della semplificazione e della concentrazione dell’attività giudiziale, possono costituire, se correttamente implementati dalla giurisdizione, fattori determinanti per una durata più ragionevole dei procedimenti, con una conseguente riduzione delle tempistiche oggi non in linea con quanto avviene negli altri paesi europei.

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