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È più facile assumere cittadini extra UE | L’analisi di Mario Scofferi, partner di Orrick

Le agenzie di somministrazione di lavoro, al di là della peculiarità della propria attività, sono a ogni effetto datori di lavoro e come tali risultano abilitati a presentare istanze di nulla osta al lavoro relative all’ingresso di cittadini non comunitari residenti all’estero.

Questo è il principio chiarito dalla Circolare congiunta del ministero dell’Interno e del ministero del Lavoro n. 100 del 10 agosto 2023 con la quale tali Enti, dando concettualmente seguito ad un principio già espresso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n.

3432 del 15 maggio 2023 (ove si chiariva che “le Agenzie di somministrazione possono rientrare nell’alveo dei datori di lavoro anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Tui [..] a condizione che, per ciascun utilizzatore, l’Agenzia produca il contratto di somministrazione di lavoro relativo a ciascuna istanza presentata”), forniscono indicazioni operative sulle richieste che le agenzie di somministrazione devono presentare agli sportelli unici per l’immigrazione.

Facoltà questa consentita ovviamente alle sole agenzie di somministrazione – italiane o estere con “sede operativa nel territorio dello Stato” – regolarmente iscritte all’Apl (i.e. l’Albo informatico delle Agenzie per il lavoro previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276/2003), ai fini dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con il soggetto straniero.

La circolare elenca i requisiti necessari per la corretta presentazione delle domande, che possono essere presentate attraverso le consuete procedure di inoltro telematico predisposta dal ministero dell’Interno (e reperibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it), utilizzando l’apposita modulistica (naturalmente adeguata alla peculiarità di questo caso).

Attese le peculiarità del rapporto, come luogo di lavoro dovrà essere indicata la sede del soggetto utilizzatore, come attivazione l’inizio della somministrazione presso quest’ultimo al pari del relativo settore economico. Infine, nell’ipotesi di assunzione di personale non comunitario rientrante nelle quote individuate dal cosiddetto Decreto Flussi, l’Agenzia di somministrazione dovrà produrre il contratto di somministrazione dei lavoratori assunti verso i settori produttivi individuati nel predetto Decreto.

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