Con la sentenza 15130 del 29 maggio 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite su una questione particolarmente dibattuta negli ultimi anni: la legittimità o meno dei mutui con regime di ammortamento (ossia di rimborso del prestito) cosiddetto alla francese. Questione senza dubbio di primario rilievo, non solo teorico ma anche concreto, poiché alla nullità delle clausole relative al calcolo delle rate del mutuo con metodo alla francese si accompagna la pretesa del cliente di ottenere dalla banca la restituzione degli interessi già riscossi.
Non a caso la sentenza era particolarmente attesa sia dal mondo bancario sia da consumatori e imprese, avendo ad oggetto questioni di diritto dibattute nella giurisprudenza di merito, suscettibili di porsi in un numero molto elevato di giudizi, ma non ancora esaustivamente trattate dalla Suprema Corte nonostante i significativi risvolti economici. Proprio per la particolare rilevanza della questione, la pronuncia della sentenza è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione: la massima espressione della giurisprudenza italiana, che ha la finalità di fornire un’interpretazione uniforme del diritto.
Ma che cos’è il mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese? Al di là del nome, che sembra denotare una certa esterofilia, è una delle forme di mutuo più utilizzate in Italia e si caratterizza per un rimborso del capitale finanziato attraverso rate costanti di importo fisso e predeterminato, inclusive sia di una quota capitale (progressivamente crescente) sia di una quota interessi (progressivamente decrescente), calcolati inizialmente sull’intero capitale finanziato e successivamente sul capitale residuo.
Negli ultimi anni, nell’ambito del contenzioso bancario è andato a delinearsi un orientamento giurisprudenziale – ancorché minoritario – che ha posto in dubbio la legittimità del piano di ammortamento alla francese sia per la presunta violazione del divieto di anatocismo (ossia la produzione di interessi da altri interessi scaduti e non pagati, su un determinato capitale) sia per l’indeterminatezza delle condizioni economiche, frutto dell’omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta (insito nell’ammortamento alla francese). Inutile dire che il consolidarsi dell’orientamento minoritario favorevole alla invalidità del piano di ammortamento sarebbe stato foriero di significativi effetti economici per il sistema bancario, avendo come corollario la pretesa dei clienti di ottenere dalla banca la restituzione degli interessi versati in eccesso.
Prendendo le mosse da un quadro giurisprudenziale non uniforme e da una problematica di indubbio rilievo, la Cassazione ha analizzato il piano di ammortamento alla francese sotto più punti di vista, affermandone la validità. Anzitutto, seppure non fosse un tema espressamente sottoposto alla sua analisi, la Suprema Corte ha escluso che l’ammortamento alla francese comporti la violazione del divieto di anatocismo, dal momento che, nella costruzione delle singole rate, non si riscontra l’applicazione di interessi su interessi precedentemente scaduti e non pagati. Le Sezioni Unite escludono altresì che l’utilizzo dell’ammortamento alla francese possa causare l’indeterminatezza e/o l’indeterminabilità dell’oggetto del contratto, laddove siano indicati in modo chiaro e inequivoco l’importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso d’interesse, ossia le informazioni espressamente previste dalla legge (articolo 1813 del Codice Civile) per i mutui.
Parimenti, si afferma che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non comporta la nullità del contratto per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti, ciò anche in considerazione del fatto che il maggior costo del piano di ammortamento alla francese deriva da una scelta concordata tra le parti, ossia dalla più lenta restituzione del capitale, frutto della pattuizione di una rata costante. Inoltre, ove la tabella di ammortamento – contenente l’indicazione del numero e della composizione delle singole rate – sia allegata al contratto, l’aggiunta di ulteriori formule lessicali o espressioni matematiche non apporterebbe al cliente alcun ulteriore elemento informativo.