Negli ultimi anni la normativa comunitaria in materia di sostenibilità ha registrato una rapida evoluzione.
Il 5 gennaio 2023 è entrata in vigore la Corporate sustainability reporting directive, recentemente ritardata di due anni, volta a rafforzare e rendere più omogenee le informazioni in materia ambientale, sociale e di corporate governance che le imprese di medie e grandi dimensioni, nonché quelle quotate, devono rendicontare.
Tali imprese dovranno fornire tali informazioni secondo gli European sustainability reporting standards (Esrs), a loro volta sviluppati dall’European financial reporting group, noto generalmente come Efrag.
Molto recentemente, a dicembre 2023, è stato raggiunto un primo accordo, a livello comunitario, sulla Corporate sustainability due diligence directive, normativa volta a obbligare le imprese di maggiori dimensioni a verificare gli eventuali impatti negativi in materia ambientale e di diritti umani nei confronti della loro filiera e delle società controllate.
Tutte queste nuove regole intendono fornire a tutti gli stakeholders informazioni standardizzate e omogenee in grado di valutare l’impatto delle strategie e delle concrete azioni manageriali sugli ambienti fisici e umani nei quali le imprese operano.
In modo analogo sono utili per gli investitori per valutare il rischio complessivo che grava sulle imprese.
Da un punto di vista culturale si tratta di una scelta epocale, non dissimile da quella di standardizzazione e omogenizzazione delle informazioni di carattere contabile che ebbe luogo prima a livello nazionale e successivamente comunitario nella parte finale del Novecento.
Spesso, tuttavia, le imprese percepiscono tali norme esclusivamente come un tema di compliance di natura burocratica che un legislatore severo, come quello europeo, ha posto in capo alle imprese.
Indubbiamente l’Europa ha optato per una modalità di rendicontazione sui temi di sostenibilità di carattere obbligatoria e non volontaria, come negli Stati Uniti.
A questo proposito gli studiosi dibattono su quale dei due sia più efficace.
A parere di chi scrive anche questa compliance di carattere obbligatorio, a prescindere dai vincoli di rendicontazione di carattere istituzionale, può concretamente rappresentare un’ottima occasione per le imprese.
Le informazioni rendicontate in materia di sostenibilità rappresentano infatti una variegata e multiforme dimensione di rischi che superano ed oltrepassano i rischi di carattere economico e finanziario che le imprese e gli operatori sono abituati a considerare.
Queste informazioni costituiscono pertanto, almeno da un punto di vista teorico, una prospettiva evolutiva molto promettente sia per gli accademici, sia per i practitioners per una più profonda comprensione dei profili delle imprese e per la determinazione del loro valore.
Esiste, tuttavia, un caveat importante, soprattutto per le imprese non quotate.
Le informazioni in materia di sostenibilità sono spesso di carattere descrittivo.
Inoltre, anche se forniscono evidenze di carattere quantitativo, queste non sono immediatamente traducibili in metriche che possano dialogare con quelle consuete dell’economia e della finanza aziendale, in grado quindi di determinare un impatto sui flussi, sul costo del capitale e sul valore dell’impresa.
È quindi necessario essere in grado di tradurre tali informazioni in precisi scoring.
Non è semplice, ma si tratta di una prospettiva molto promettente.
La misurazione della variazione di tale scoring comporta un impatto, in aumento o in diminuzione, del rischio corporate e quindi del valore dell’impresa.
L’impatto e la significatività di tale variazione sul costo del capitale dipendono dai singoli settori.
Per fare tutto ciò è pertanto necessario approcciare anche tali direttive non solo da un punto di vista di compliance, ma anche come occasione di monitorare i rischi e di creare valore.
Servono però precisi modelli di scoring e non questionari di autovalutazione che rischiano di essere fini a sé stessi.








