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Il Ddl Autonomia è legge | Il documento

Con 172 voti a favore, 99 contrari e un astenuto, l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il Ddl sull’autonomia differenziata che è diventato legge. Il disco verde è arrivato al termine di una seduta fiume notturna deliberata dall’assemblea nella tarda serata di ieri, nonostante la protesta delle opposizioni. Il disegno di legge con le “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” è stato licenziato nel testo identico a quello votato dal Senato in prima lettura.

Festeggia la Lega che dopo 33 anni (il Carroccio è stato fondato nel 1991) porta a casa il suo cavallo di battaglia. Per Matteo Salvini è una “giornata storica”. La premier Giorgia Meloni sottolinea che si tratta di un passo avanti per “un’Italia più forte e giusta”. Protestano le opposizioni: per Elly Schlein “spacca l’Italia”.

COSA PREVEDE IL DDL AUTONOMIA

Il provvedimento, presentato dal ministro leghista, Roberto Calderoli, è composto da 11 articoli che definiscono le procedure legislative e amministrative per l’applicazione del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, cioè le intese tra lo Stato e le Regioni che chiedono l’autonomia differenziata nelle 23 materie indicate nel provvedimento.

RICHIAMO A UNITA’ NAZIONALE

Il testo richiama il rispetto dell’unità nazionale e dei principi di unità giuridica ed economica e di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all’insularità, e l’attuazione del principio di decentramento amministrativo, disponendo che l’attribuzione di funzioni in materia, riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti Lep. Livelli che vengono definiti come il nucleo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

I PRINCIPALI PUNTI DEL PROVVEDIMENTO, LE MATERIE E I LEP

Tra i principali punti del provvedimento ci sono le richieste di Autonomia che partono su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli Enti locali. Sono elencate 23 materie su cui chiedere l’autonomia. Tra queste la tutela della salute, Istruzione, Sport Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero. Le materie definite dai Lep sono 14.

La concessione di una o più “forme di autonomia” è subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito -è specificato nel testo- in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell’ultimo triennio.

I PRINCIPI DI TRASFERIMENTO

L’articolo 4 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai Lep, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei Lep medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.

RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

L’articolo 5 prevede l’istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l’individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte della Regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento. L’articolo 6 prevede che le funzioni trasferite alla Regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, insieme alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L’articolo 7 regola la durata delle intese tra Stato e regioni, in un periodo non superiore a dieci anni. Si prevede il rinnovo dell’intesa alla scadenza, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza. L’articolo 8 prevede altre procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all’attuazione dell’intesa.

CLAUSOLA INVARIANZA

L’articolo 9 (“Clausole finanziarie”) prevede la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all’attuazione della legge. Nei commi dell’articolo si sottolinea la necessità di invarianza dell’entità e della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all’attuazione dei Lep, nonché la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

LE MISURE PEREQUATIVE

L’articolo 10 prevede “Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale”: stabilisce che siano previste misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse. La normativa è poi finalizzata ad assicurare l’autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell’attuazione della milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) relativa alla riforma del quadro fiscale subnazionale.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’articolo 11 estende l’applicazione della legge anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, e reca la clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere sostitutivo del governo. All’esecutivo vengono riconosciuti poteri sostitutivi rispetto agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, ad esempio per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

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