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[L’intervento] Arturo Maresca (Professore Diritto del lavoro – Università degli Studi La Sapienza di Roma): «La digitalizzazione e il remote working hanno trasformato il mondo del lavoro, ma ancora non consentono di superare le diseguaglianze»

L’avvocato Arturo Maresca, Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università degli Studi La Sapienza di Roma, è intervenuto al 66° Convegno di Studi Amministrativi, organizzato dalla Provincia di Lecco e dalla Corte dei conti, sotto l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica, dal titolo Transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale: la realizzazione del Next Generation EU.

Il suo intervento è stato rilasciato all’interno della sessione dal titolo L’inclusione sociale, presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi. Il tema della relazione del’avvocato Maresca è stato “Il nuovo mercato del lavoro ed il superamento delle diseguaglianze: l’impatto della digitalizzazione e del remote working“, di cui riportiamo una sintesi.

Le trasformazioni in atto

Il ragionamento del professor Maresca prende l’avvio dalle profonde trasformazioni che le nuove tecnologie hanno determinato e determineranno nel mercato del lavoro. In realtà, il diritto del lavoro ha la funzione di apprestare una tutela in favore della persona che mette a disposizione di altri le proprie energie lavorative. Una tutela che si accentua quando tale prestazione viene eseguita in forma subordinata, essendo il lavoratore assoggettato ai poteri (direttivo, organizzativo, di conformazione, di controllo, disciplinare) di cui il datore di lavoro è titolare per legge.

La tutela viene esercitata attraverso la garanzia per tutti i lavoratori di fruire di trattamenti minimi (normativi, economici, di sicurezza) al di sotto dei quali il lavoro non può essere svolto. E’ questo che evita le diseguaglianze tra i lavoratori, altrimenti i posti di lavoro andrebbero ai minor offerenti. Tali norme sono inderogabili proprio per assicurare l’uniformità delle condizioni di lavoro minime garantite al lavoratore dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L’unica deroga ammessa è quella in melius ai vari livelli di negoziazione e questa è una ricchezza nell’ambito dei rapporti di lavoro.

Ci sono poi quei casi in cui le differenziazioni migliorative si realizzano sul piano individuale riguardando il singolo lavoratore che riesce ad ottenerle. Quindi possiamo dire che il diritto del lavoro garantisce l’uniformità di trattamenti minimi inderogabili in peius e promuove le differenziazioni (di norma) migliorative realizzate in sede collettiva ed individuale secondo le discrezionali valutazioni operate nell’esercizio dell’autonomia contrattuale (collettiva ed individuale) che non incontrano limiti, salvo quelli del divieto di discriminazioni per motivi politici, sindacali, di razza, religione, sesso, lingua, età, convinzioni personali.

Di conseguenza, le diseguaglianze che si registrano nelle condizioni di lavoro sono imputabili o alla ineffettività delle tutele pur esistenti ovvero alle scelte del legislatore (ma anche dell’autonomia collettiva) che, sebbene in sé legittime, non trovano (o non trovano più a seguito dei cambiamenti intervenuti) un’adeguata e ragionevole giustificazione.

Quanto al primo punto, una delle caratteristiche delle tutele legali accordate al lavoratore è quella dell’effettività, senza la quale la tutela – pur formalmente riconosciuta, ma non concretamente fruita/fruibile dal lavoratore – non assolve alla funzione per la quale è preordinata. Con la conseguenza che le diseguaglianze sono generate dall’inefficienza dei meccanismi normativi di tutela. 

Per il secondo punto, basti pensare alle diseguaglianze, ma ancor più alle violazioni delle norme di tutela (che concorrono ad incrementare le diseguaglianze) che si registrano nelle filiere degli appalti tra i lavoratori impegnati nello stesso ciclo produttivo per realizzare i beni o servizi da fornire al mercato. In questo caso, la soluzione apprestata dal legislatore – quella di obbligare in solido il committente per i crediti retributivi e contributivi dell’appaltatore (e di ogni subappaltatore) – si è rivelata, per un verso, gravosa per i committenti e, per altro, non risolutiva delle segnalate criticità che si riscontrano nel lavoro in appalto.

Digitalizzazione e remote working

Arrivando alle trasformazioni indotte dalle nuove tecnologie digitali e dal remote working, che impatto hanno avuto sul tema delle diseguaglianze? Non c’è una risposta adeguata a questa domanda. Questo perché la digitalizzazione non si esaurisce nel fornire nuove tecnologie per chi lavora, ma genera una trasformazione del lavoro umano, cioè delle modalità che caratterizzano la relazione dell’Uomo con il lavoro.

Quindi la diseguaglianza nasce dall’accesso alla formazione necessaria per il lavoro digitale. Infatti, l’acquisizione e la manutenzione continua delle competenze per il lavoro digitalizzato costituisce il presupposto indispensabile per qualsiasi lavoratore, così come per le imprese la possibilità di avvalersi delle nuove tecnologie (le reti, ecc.) costituisce un fattore infrastrutturale determinante per operare sui mercati. Formazione ed infrastrutture richiedono, quindi, l’attivazione di piani di intervento sostenuti da adeguate risorse pubbliche.

Sul piano giuslavoristico è quindi necessario considerare molteplici prospettive.

  1. La prima prospettiva riguarda il rapporto di lavoro subordinato e, più precisamente, gli effetti che la diffusione del remote working, nella forma del lavoro agile (LA) disciplinata dalla L. n. 81/2017, determina nelle posizioni giuridiche del datore e del prestatore di lavoro. In questo caso, la diseguaglianza tra le posizioni contrattuali del datore di lavoro e del dipendente tendono ad attenuarsi e, con essa, anche la differenza delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative rese nell’ambito, da una parte, del rapporto di lavoro subordinato e, dall’altra, delle collaborazioni autonome continuative e coordinate.   
  2. Una diversa prospettiva è quella che si interroga sulle conseguenze delle trasformazioni delle modalità di svolgimento del lavoro derivanti dalla digitalizzazione e dal remote working per quanto attiene la forma subordinata o autonoma (nella specie delle collaborazioni personali, continuative e coordinate) del lavoro. Qui il problema delle tutele diseguali del lavoro resta ed è sempre più stridente; anche perché le trasformazioni del lavoro subordinato conseguenti alla digitalizzazione ed al remote working avvicinano le modalità di svolgimento dell’attività del lavoratore dipendente a quelle di chi offre in regime di monocommitteza la propria collaborazione in via continuativa e coordinata. Il lavoro così è sempre più lontano dalla classica distinzione tracciata nettamente dal codice civile tra autonomia e subordinazione.
  3. Un’ulteriore prospettiva di esame delle conseguenze indotte dal lavoro digitale sulle diseguaglianze è quella che si coglie non all’interno del rapporto di lavoro, bensì nel mercato del lavoro, sia nazionale che transnazionale. A livello transnazionale le diseguaglianze tra i lavoratori si sono ridotte e ciò è avvenuto per effetto della forte crescita della domanda di lavoro (collegata a produzioni delocalizzate, anche ad alto valore aggiunto) che si è indirizzata verso i paesi sottosviluppati per l’attrattività dei ridotti costi di produzione (come si è detto, costi tendenzialmente crescenti, ma che comunque restano sicuramente assai più bassi di quelli dei paesi più evoluti). Il tutto a danno dei mercati nazionali dei paesi più ricchi che per bilanciare questo effetto dovranno far valere e puntare sulla capacità di sviluppare una qualità superiore del loro lavoro. Quindi il lavoro digitale remotizzato, ampliando la concorrenza tra i lavoratori, mette a dura prova la permeabilità delle regole lavoristiche che fondano sull’inderogabilità la tutela del lavoro. A ciò si deve aggiungere che per di più, almeno al momento, si palesa quanto mai problematica la tutela giurisdizionale e sindacale di queste forme di lavoro e ciò potrebbe facilitare comportamenti elusivi.
  4. L’ultima prospettiva parte dalla considerazione che le diseguaglianze socialmente più stigmatizzabili sono quelle che colpiscono i lavoratori nel momento in cui perdono l’occupazione in relazione alla diversità dei trattamenti di sostegno al reddito e di ricollocazione di cui sono destinatari. Siamo, però, alla vigilia di una riforma degli ammortizzatori sociali che, a quanto si dice (ma si dovranno vedere le norme una volta approvate), si fonda sul principio della universalità dei trattamenti per garantire se non un’uniformità, quanto meno una tendenziale diffusione delle tutele in caso di perdita del lavoro, estese anche ai lavoratori autonomi.
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