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Sure: che cos’è e quali condizionalità comporta il programma europeo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza

Il dibattito tra le forze politiche sul Mes sanitario e sulla riforma del Mes ha fatto trascurare l’approfondimento di un altro pilastro della rinnovata architettura dell’Unione Europea: lo Sure (Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza).

Quest’ultimo, introdotto dal Regolamento (Ue) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio, ha un ruolo fondamentale di riduzione dell’impatto economico e sociale della pandemia causata dal Covid 19, perché finalizzato a sostenere regimi di diminuzione dell’orario lavorativo o di misure analoghe, che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi, attenuando l’incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, e a finanziare determinate misure di carattere sanitario.

Ammissibili al finanziamento Sure sono le spese sostenute dopo il 1° febbraio 2020, data che ha lo scopo di uniformare temporalmente il trattamento per ciascuno Stato dopo l’avvento, in tempi diversi, della pandemia. L’importo massimo dell’assistenza finanziaria può raggiungere 100 miliardi di euro per tutti i Paesi membri. Tali risorse sono reperite sul mercato finanziario, con l’ausilio anche di garanzie messe a disposizione dagli Stati membri.

L’Italia, a richiesta della Commissione Europea, potrebbe essere dunque chiamata a fornire 3,183 miliardi di euro, che vanno ad alimentare il fondo di garanzia di Sure, fondo che potrà raggiungere complessivamente 25 miliardi di euro. La Commissione ha proposto una ripartizione dei finanziamenti della spesa per quindici Paesi per l’ammontare di 81,4 miliardi, assegnando all’Italia 27,4 miliardi. Il 20 ottobre, sempre la Commissione, ha collocato i suoi primi titoli di debito obbligazionari per finanziare il programma Sure.

Da oltre mille investitori sono arrivati ordini d’acquisto per complessivi 233 miliardi. Questo ha permesso a Bruxelles di aumentare l’importo dei due bond (inizialmente fissato a 15) a 17 miliardi totali; 10 per la tranche a 10 anni, 7 per quella a 20 anni, la prima delle quali collocata addirittura a tasso negativo (-0,238%).

Il governo italiano ha avanzato la richiesta di finanziamento all’inizio di agosto 2020, accompagnandola con un allegato che riassume sinteticamente le informazioni sulle spese effettive e programmate relative alle misure ammissibili al sostegno Sure, con particolare riferimento a quelle decise dal governo Conte volte a tutelare i lavoratori dipendenti e autonomi.

Il loan agreement tra l’Italia e la Commissione Europea è stato firmato il 14 ottobre 2020 e la prima tranche di 10 miliardi è stata erogata il 27 ottobre successivo. Ma esistono condizionalità macroeconomiche che vincolano i Paesi beneficiari dell’intervento Sure?

L’approfondimento di questi impegni può aiutare a comprendere quali potrebbero essere gli obblighi che l’Italia andrà ad assumere quando beneficerà dei finanziamenti del “fratello maggiore” di Sure, cioè il loan agreement del Recovery Plan. Il Regolamento 2020/672 rimanda in proposito all’art 220 par. 5 di quello precedente del 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce le modalità finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e ne precisa i punti chiave.

Tra questi, l’impegno del Paese beneficiario a verificare a cadenza regolare che le risorse erogate siano state utilizzate correttamente in conformità delle condizioni predefinite, adottando misure atte a prevenire irregolarità e frodi; la concessione dell’autorizzazione alla Commissione e alla Corte dei conti a esercitare i loro diritti di verifica e controllo per la tutela degli interessi finanziari dell’Ue.

È su quest’ultima “condizionalità” che bisogna  concentrare l’attenzione, in quanto la Direttiva (Ue) 2017/1371, relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Ue mediante il diritto penale, precisa che «la tutela degli interessi finanziari dell’Unione riguarda non solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasi misura che incida o che minacci di incidere negativamente sul suo patrimonio e su quello degli Stati membri, nella misura in cui è di interesse per le politiche dell’Unione».    

L’attenzione, dunque, va posta sul sistema repressivo delle frodi in generale e sulla sua efficacia in Italia, e non solo. In proposito, la prima Relazione sullo Stato di diritto 2020 relativa al nostro Paese, curata dalla Commissione, pur plaudendo agli sforzi profusi in questo campo, sottolinea che «l’efficacia delle misure repressive è tuttavia ostacolata dall’eccessiva durata dei procedimenti penali».

In sostanza, la firma del contratto di finanziamento Sure e l’auspicabile firma di quelli legati al Recovery Plan non daranno più spazio a ritardi nell’avviare le riforme necessarie per la ripresa, e tra queste la riforma della giustizia a causa dei tempi eccessivamente lunghi dei processi. Una buona notizia per i cittadini, nell’interesse dei quali queste condizionalità sono poste, e una cattiva notizia per coloro che volessero disporre delle risorse Ue in modo non consono ai vincoli dei regolamenti.   

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