Dalla proroga per le villette alle deroghe per Iacp, onlus, zone sismiche, abbattimento di barriere architettoniche.
Passando, ovviamente, per il nodo più grande: il tentativo di sbloccare i 19 miliardi di euro di crediti fiscali incagliati, facendo ripartire il mercato delle cessioni.
Questi i principali interventi che hanno interessato il passaggio alla Camera del dl Superbonus, su cui il Governo ha incassato la fiducia.
Dopo l’ok finale di Montecitorio (che arriverà martedì) il decreto passerà al Senato per ricevere il via libera definitivo entro il 17 aprile.
Per quanto riguarda lo smaltimento dei crediti incagliati, è stata definitivamente archiviata la soluzione dell’F24 e la soluzione definitiva segue tre vie: possibilità per le banche di trasformare i crediti in Btp; piattaforma di acquisto e vendita di crediti; più tempo per inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione sulle cessioni.
BTP
Viene data la possibilità a banche e assicurazioni di utilizzare crediti fiscali 2022 derivanti da bonus edilizi per acquistare Btp con scadenza almeno decennale, emessi con emissioni ordinarie.
Per inserire questa ultima specifica – richiesta dalla Ragioneria per non rischiare effetti sul debito – ieri il testo è dovuto tornare in commissione per l’approvazione di un emendamento del relatore in materia.
REMISSIONE IN BONIS
Con un emendamento del relatore Andrea De Bertoldi (FdI) si è stabilito che, per i crediti 2022 da cedere a banche e altri istituti di credito, loro società e assicurazioni operanti in Italia, si potrà comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione della cessione entro novembre 2023, e dunque oltre il termine del 31 marzo 2023, accendendo all’istituto della remissione in bonis e pagando una mora di 250 euro.
Un altro emendamento approvato, con novità chieste dai commercialisti, ha previsto che sia concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini del sismabonus e del superbonus e che il termine entro cui utilizzare la remissione in bonis è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto di detrazione della prima quota costante dell’agevolazione.
PIATTAFORMA ACQUISTI
La terza strada progettata dal Governo (e ancora in via di definizione) per disincagliare i crediti residui passa per una piattaforma, gestita da enti privati e grandi società pubbliche come Enel X, che faccia da veicolo finanziario in grado acquistare e rivendere i crediti incagliati.
Le modifiche al dl Superbonus da parte della Camera non si sono fermate al nodo crediti incagliati.
DOCUMENTI
Viene integrato l’elenco di documenti da possedere per usufruire della cessione del credito: si consente il possesso della visura catastale storica dell’immobile oggetto degli interventi; si specifica che l’attestazione di avvenuta osservanza degli obblighi antiriciclaggio, richiesta nel caso di crediti di imposta che siano stati oggetto di precedenti cessioni, deve essere rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto dei predetti obblighi che sono controparte del cessionario, ossia quelli che rivestono il ruolo di cedente e hanno quindi rivestito il ruolo di cessionari nella precedente cessione.
Qualora “tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati all’osservanza della normativa antiriciclaggio, analoghi controlli di adeguata verifica della clientela sono svolti da una società di revisione all’uopo incaricata”, che rilascerà l’attestazione richiesta dalla norma.
E ancora: si richiede, per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti recante ‘Sisma bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati’; si richiede il contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.
DETRAZIONE IN 10 ANNI
Sia le banche che i privati potranno compensare i crediti fiscali da superbonus in 10 anni invece che quattro.
COMPENSAZIONE
I crediti fiscali da superbonus potranno inoltre essere compensati anche con i debiti previdenziali, e viceversa.
VILLETTE
La detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 31 marzo) per quelle villette in cui siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento al 30 settembre 2022.
IACP E ONLUS
Introdotta anche la deroga per i lavori effettuati su edifici ex Iacp, Onlus, e con ‘sismabonus’, per cui si potrà continuare a usufruire di sconto in fattura o cessione del credito.
ZONE SISMA E ALLUVIONI
Potranno ancora beneficiare delle opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura anche i cittadini che utilizzano il superbonus per gli interventi nelle aree classificate a rischio sismico alto o medio, di categoria 1, 2 e 3 comprese in piani di recupero edilizio o di riqualificazione urbana, approvati dai consigli comunali prima del 17 febbraio e che concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati.
Le stesse opzioni restano per gli interventi edilizi per cui si utilizzano altri bonus, come ecobonus o sismabonus, che riguardano immobili danneggiati da eventi sismici o da eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, ovvero l’alluvione nelle Marche.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Potranno ancora beneficiare della cessione del credito e dello sconto in fattura gli interventi con superbonus di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
VARIANTI
Tra gli interventi ammissibili alla detrazione al 110%, e per cui si possono utilizzare sconto in fattura e cessione del credito, rientrano anche le “varianti” ai progetti presentate dopo il 16 febbraio 2023, ovvero oltre la data di entrata in vigore del dl Superbonus, che ha eliminato la possibilità, in luogo della detrazione fiscale, di ottenere lo sconto in fattura o cedere il credito a terzi.
EDILIZIA LIBERA
Per i lavori di edilizia libera con superbonus al 110% che non erano ancora iniziati alla data del 16 febbraio (data di entrata in vigore del dl Superbonus) si potrà comunque optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito se è stato già stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Nel caso in cui, per gli stessi lavori, non risultino acconti versati al 16 febbraio, il cedente o committente e il cessionario o prestatore dovranno autocertificare, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che l’avvio dei lavori o la stipula di un accordo vincolante siano avvenuti prima dell’entrata in vigore del dl Superbonus.
SISMABONUS ACQUISTI
Nell’ambito del cosiddetto sismabonus acquisti, si potrà continuare ad optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito anche se, alla data del 16 febbraio, non risulti regolarmente registrato il contratto preliminare o stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile, ma sia stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
ANTIRICICLAGGIO
Tra la documentazione necessaria per escludere la responsabilità in solido delle violazioni per i cessionari, c’è, nel caso di crediti d’imposta oggetto di precedenti cessioni, un’attestazione, rilasciata dai soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio che sono controparte nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di astensione dal compimento di operazioni.
RESPONSABILITÀ IN SOLIDO
Anche coloro che comprano i crediti fiscali da superbonus o altri bonus edilizi da una banca saranno esclusi dalla responsabilità solidale in caso di agevolazioni indebitamente percepite, se la banca ha rilasciato un’attestazione di possesso della specifica documentazione sulle opere che attestano il credito.
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