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[L’intervento] Luigi Federico Signorini (DG Banca d’Italia): «Le cripto-attività sono inadatte all’uso come mezzo di pagamento»

Di seguito pubblichiamo l’intervento di apertura integrale del Direttore Generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, alla settima edizione del Convegno in materia di contratti bancari e finanziari organizzato dalla Banca d’Italia insieme alla Scuola Superiore della Magistratura.

«Sono lieto di aprire ancora una volta questo incontro. Desidero ringraziare tutti i partecipanti; un saluto e un ringraziamento particolare vanno al Presidente della Scuola, Giorgio Lattanzi. È la settima edizione di questa iniziativa. Non ho bisogno di ripetere che il dialogo e il confronto con la magistratura è per noi fondamentale, come lo è per l’Arbitro Bancario Finanziario. L’obiettivo di questi incontri è favorire lo scambio di conoscenze, di esperienze e di riflessioni su tematiche ricorrenti in tema di contenzioso bancario e finanziario, riservando una particolare attenzione alle questioni nuove e complesse.

Ringrazio la Scuola e i colleghi della Banca d’Italia per aver rafforzato in questi anni la collaborazione. Saluto i magistrati, gli oltre cento componenti dei Collegi ABF, i colleghi della Banca d’Italia, che partecipano, o personalmente qui nel nostro centro convegni, o collegati da lontano. Il contesto geopolitico, economico e finanziario in cui apriamo oggi le nostre riflessioni è ben diverso da quello di un anno fa. L’aggressione russa all’Ucraina ha straordinariamente elevato le tensioni internazionali; ha reso molto incerto il quadro congiunturale; innestandosi sulle pressioni inflazionistiche già riconoscibili alla fine dell’anno scorso (con la ripresa dell’economia mondiale dopo la crisi pandemica), ha contribuito a scatenare un aumento dell’inflazione senza precedenti da decenni nei paesi avanzati.

Come ho avuto recentemente occasione di sottolineare, l’economia italiana ha dato negli ultimi tempi una prova di robustezza che non tutti si attendevano. Confondendo gli scettici, la ripresa dopo la pandemia è stata vigorosa; il prodotto ha superato il livello precedente alla crisi fino dall’ultimo trimestre dell’anno passato. La crescita è continuata, seppure a un tasso più moderato, anche quest’anno. Ma la congiuntura internazionale si sta indebolendo, e ciò non potrà non ripercuotersi in qualche modo anche sul nostro paese. L’incertezza resta in ogni caso molto elevata.

Preoccupa l’impennata dell’inflazione. In Europa, secondo i dati più recenti, essa è stata di poco inferiore all’11 per cento; è stata del 12,6 (nella definizione europea armonizzata) in Italia. Le banche centrali, in Europa e in America, hanno invertito il corso della politica monetaria per contrastarla. Per la BCE la stabilità dei prezzi è l’obiettivo primario, sancito nel suo statuto. La BCE ha imboccato la strada di una normalizzazione monetaria calibrata ma decisa. L’espansione quantitativa è stata portata a termine nella prima metà di quest’anno; da luglio è iniziato un processo di rialzo dei tassi. La banca centrale ha annunciato che il percorso continuerà.

D’intesa con la Scuola, quest’anno avviamo o riprendiamo il dibattito su alcuni temi tra cui, oltre all’inflazione che ho già nominato, l’euro digitale e le cripto-attività: temi che toccano da vicino l’attività della Banca Centrale, ma hanno anche significative implicazioni di natura giuridica su cui la riflessione è aperta.

L’euro digitale è un progetto in corso, la cui realizzazione richiederà un’attenta valutazione dei benefici attesi. L’Eurosistema ha avviato una fase di investigazione e di preparazione tecnica (alla quale la Banca d’Italia sta dando un importante contributo), che si concluderà tra meno di un anno. Il Consiglio Direttivo prenderà a quel punto una decisione definitiva. L’obiettivo è che l’euro digitale si affianchi al contante come mezzo di pagamento di largo uso. L’incontro di oggi potrà essere l’occasione per favorire una maggiore conoscenza dello strumento, dei benefici attesi, delle delicate questioni a cui prestare attenzione in campo sia tecnico sia legale, per esempio con riferimento alla tutela della privacy e alla prevenzione del riciclaggio.

Consentitemi di spendere qualche parola in più sul tema delle cripto-attività. Non nuovo per questi incontri, esso è oggi di particolare attualità. In maggio abbiamo assistito al collasso della “moneta algoritmica” Terra/Luna; pochi giorni fa, a quello della piattaforma FTX. Molte cosiddette cripto-valute, il cui valore era enormemente cresciuto, lo hanno visto precipitare. La grande volatilità delle quotazioni le rende evidentemente inadatte all’uso come mezzo di pagamento; esse hanno svolto finora solo una funzione speculativa. La Banca d’Italia, come altre autorità monetarie e di vigilanza, da tempo mette in guardia il pubblico nei confronti di atteggiamenti non sufficientemente attenti e cauti nei confronti di questo tipo di strumenti; da ultimo con la nostra Comunicazione in materia del giugno scorso.

Un punto su cui non mi stanco di insistere è che il concetto di “cripto-attività” come insieme unitario, definito esclusivamente dalla tecnologia, è fuorviante. La tecnologia decentralizzata (distributed ledger, DLT) è un’innovazione potenzialmente utile, e non è certo obiettivo della regolamentazione mettere ostacoli allo sviluppo tecnologico in sé. Quello che fa la differenza dal punto di vista della regolamentazione e dell’uso è la sostanza economico- finanziaria. Se uno strumento rappresenta un’attività per qualcuno, ma non è passività di nessuno, il suo valore non poggia su alcun elemento concreto; il rischio insito è estremo e non può essere mitigato dalla regolamentazione. Le violente oscillazioni di valore di taluni strumenti, il collasso di altri, ne sono il segno.

La distinzione rilevante, quindi, non è quella tra tecnologie più o meno avanzate, ma tra strumenti che sono in qualche modo assimilabili a quelli tradizionali, in quanto emessi da un’entità ben identificabile che detiene un adeguato paniere di attività a contropartita, e strumenti per i quali questa condizione non si verifica. Per i primi è ragionevole adottare una regolamentazione simile, nella sostanza, a quella degli strumenti tradizionali (per esempio in tema di trasparenza, liquidità, leverage, capitale minimo); per i secondi questo non è possibile. Con questa distinzione fondamentale in mente, stiamo contribuendo al dibattito europeo e internazionale sulla regolamentazione delle cripto-attività. Come è noto, nel 2023 è prevista l’entrata in vigore del Regolamento europeo sui mercati in crypto-assets (MiCAR).

Chi dei presenti ha seguito la materia delle cripto-attività avrà sicuramente contezza di altre questioni di natura giuridica che caratterizzano alcune delle iniziative più avventurose. In un mondo che (idealmente) è basato esclusivamente su meccanismi decentralizzati, si pone la questione del legal recourse, o, diremmo noi, del foro competente a dirimere le controversie. In questo contesto il concetto di base tipicamente è “code is law”: laddove il “codice” in questione non è quello che conoscono gli operatori della giustizia, ma è rappresentato dalle “linee di codice” scritte dai programmatori.

Secondo questo concetto, le transazioni diventano finali e irreversibili nel momento in cui la tecnologia DLT le rende tali; non occorre un’infrastruttura legale per convalidarle (o meno); poiché si presume che tutti gli utilizzatori siano consapevoli del meccanismo sottostante, a nessuno è dato metterne in discussione la validità. Questo principio si è scontrato ben presto con la difficoltà di gestire casi conclamati di frode, in cui debolezze o scappatoie del “codice” informatico sono state sfruttate con intenti malevoli. Credo in effetti che nessuna tecnologia finanziaria possa fare a meno di porsi il problema della risoluzione legale delle controversie, giudiziale o stragiudiziale che sia.

La menzione dei meccanismi stragiudiziali mi porta all’ultimo argomento che volevo brevemente trattare, quello dell’Arbitro bancario finanziario. Di esso, del suo essere complementare rispetto alla giustizia vera e propria, della sua funzione che crediamo importante per consolidare la fiducia nel sistema finanziario e rafforzare la tutela dei diritti anche nei casi più minuti, abbiamo già parlato altre volte.

Lasciatemi ribadire che il confronto tra magistratura e ABF resta essenziale. Ogni anno mi soffermo sulla percentuale di controversie che, dopo essere state sottoposte all’Arbitro, giungono all’attenzione del giudice civile. Nel 2021 solo l’1,4 per cento è approdata in una corte di giustizia; inoltre, l’80 per cento di questo 1,4 per cento, il giudice ha confermato la decisione dell’Arbitro. In altre parole, solo in una percentuale minima dei casi la decisione dell’Arbitro è stata rovesciata in giudizio. Intendiamo continuare a perseguire, sempre rispettando l’autonomia dei membri dei collegi, l’allineamento tra gli orientamenti dell’Arbitro e quello della giurisprudenza consolidata. Già oggi i Collegi si uniformano largamente agli orientamenti della Cassazione, specie se a Sezioni Unite.

Lo scambio non è in una direzione sola; pur con tutte le sue peculiarità e i suoi limiti, la natura tecnica delle questioni su cui si pronuncia l’Arbitro e la specifica professionalità espressa nella composizione dei collegi assicurano, nel formarsi delle sue decisioni, un approfondimento particolare di certe materie; e siamo lieti che la “giurisprudenza”, fra virgolette, dell’ABF possa avere nel tempo contribuito ad affinare la giurisprudenza senza virgolette. L’informatica – anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale – può agevolare questa osmosi e consentire di individuare i casi più complessi, su cui focalizzare le riflessioni.

Ringrazio ancora, e vi auguro buon lavoro».

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