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Consuelo Ziggiotto (formatrice): «Smartworking: nell’accordo individuale i giorni in presenza»

Lo smartworking è stato il grande protagonista dell’esperienza lavorativa nel periodo della pandemia e in particolare durante il lockdown. Ora sarà applicato anche alla Pubblica amministrazione secondo un «accordo individuale con il lavoratore, derogato in emergenza e pronto a fare il suo esordio». Lo ricorda Consuelo Ziggiotto, formatrice, chiarendo sui dettagli dell’iniziativa.

«Nella bozza di contratto presentata dall’Aran ai sindacati si delineano gli elementi costituivi dell’intesa, di integrazione e dettaglio rispetto alla disciplina di fonte legale contenuta negli articoli 18 e 19 della legge 81/2017. Stipulato per iscritto, disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa che si svolge all’esterno dei locali dell’amministrazione. Dovrà essere data specifica indicazione delle giornate svolte in sede e quelle da svolgere a distanza».

«Si fa chiarezza sui possibili luoghi dove la prestazione lavorativa può essere resa, lasciando aperto un ventaglio di possibilità che vanno dalla mancanza di una postazione fissa e predefinita (in ogni caso entro i confini del territorio nazionale), alla individuazione, se necessario, dei luoghi dove è possibile svolgere l’attività. Resta in capo al dipendente il dovere di accertare le condizioni che garantiscano la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore e della piena operatività della dotazione informatica».

«Non può mancare l’indicazione della durata dell’accordo, sia esso a termine o a tempo indeterminato. Altrettanto opportunamente devono stabilirsi i tempi di preavviso per il recesso anticipato, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salvo un preavviso più lungo, di 90 giorni, che il datore di lavoro deve rispettare nel caso di lavoratori disabili, per consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore».

«Vanno inoltre individuate le ipotesi di giustificato motivo di recesso, in presenza delle quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato, senza trascurare le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione resa dallo smart worker».

«E ancora, di forte impatto nell’operatività, andranno individuate la fascia di “operatività”, periodo nel quale il lavoratore deve rendersi reperibile e operativo entro un brevissimo lasso di tempo e la fascia di “contattabilità” nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail. Concessi i permessi orari a copertura di entrambe le fasce, ove evidentemente ne ricorrano i presupposti giustificativi. Non potrà infine mancare l’individuazione della fascia di “inoperabilità”, coincidente con il riposo giornaliero delle ii ore consecutive insieme alle misure tecniche e organizzative che garantiscono il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche».

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