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Infortuni: il Modello 231 è efficace per mappare la zona grigia di appalti e subappalti | L’analisi di Sergio Passerini, giuslavorista dello Studio Ichino Brugnatelli

“La moltiplicazione di appalti e subappalti crea una zona grigia pericolosa: la responsabilità si diluisce lungo la catena, ma in caso di infortunio la Procura risale fino al committente.

Il T.U. 81/2008 impone obblighi di coordinamento e cooperazione che spesso restano sulla carta. Le nuove modalità di lavoro — smart working, piattaforme digitali, lavoro in ambienti ‘terzi’ — aggravano il problema, perché sfumano i confini del luogo di lavoro e rendono più difficile la vigilanza effettiva.

In questo contesto, chi non si è dotato di un Modello 231 robusto si trova oggettivamente esposto: il committente che ha selezionato un appaltatore senza verificarne l’affidabilità organizzativa rischia di essere chiamato a rispondere anche per fatti commessi lungo la catena.

Il Modello 231 è, in questa prospettiva, uno degli strumenti più efficaci per mappare e presidiare proprio queste zone grigie”.

A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, l’avvocato Sergio Passerini, socio giuslavorista dello Studio Ichino Brugnatelli, in occasione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro.

“Per una Pmi — spiega — un infortunio grave con procedimento penale a carico dell’amministratore può essere davvero dannoso, non solo sul piano reputazionale, ma anche finanziario.

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001 (divieto di contrattare con la Pa, sospensione dell’attività, revoca di autorizzazioni) possono mettere seriamente in difficoltà un’impresa.

Ora le sanzioni pecuniarie possono essere calcolate sul fatturato globale e ciò rende il costo del ‘non adottare il modello’ potenzialmente sproporzionato rispetto all’investimento necessario per costruirlo.

Nelle aziende di dimensioni contenute è peraltro più facile implementare un modello davvero funzionante, perché le procedure possono essere calate su processi reali e non su organigrammi astratti”.

Il giuslavorista Passerini parla di un passaggio dalla logica dell’adempimento formale a quella dell’organizzazione sostanziale.

“Significa — chiarisce — smettere di trattare il dvr (documento di valutazione dei rischi) come un documento da archiviare e iniziare a trattarlo come uno strumento operativo vivo.

La giurisprudenza ha chiarito che il fondamento della responsabilità dell’ente è la ‘colpa di organizzazione’ e che un modello puramente formale non ha alcuna efficacia esimente.

Concretamente: le riunioni di coordinamento vanno verbalizzate, la formazione deve essere tracciata, gli incidenti sfiorati (near miss) devono essere analizzati, le procedure disciplinari vanno davvero attuate, i flussi informativi verso l’organismo di vigilanza (odv) devono essere documentati.

In presenza di un modello adottato ed efficacemente attuato, l’impresa può andare esente dalla responsabilità amministrativa anche se il reato è stato commesso. Ma l’esimente non è automatica: il giudice verifica se il modello fosse adeguato al rischio concreto e se l’odv stesse davvero vigilando.

Un’azienda dotata di un Modello 231 certificato — assicura — trasmette ai propri interlocutori — banche, investitori, grandi committenti — un segnale di affidabilità organizzativa che va ben oltre la compliance.

In molte gare d’appalto l’adozione del modello sta diventando un requisito implicito di accesso, e in alcuni bandi è già un requisito esplicito.

Gli effetti indiretti sono quantificabili: migliori condizioni assicurative, accesso facilitato al credito bancario, riduzione del turnover del personale. In un mercato orientato verso criteri ESG, l’impresa priva di modello parte svantaggiata”.

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