È arrivato l’ok definitivo ai pareri relativi al nuovo Codice degli appalti da parte delle commissioni Ambiente di Camera e Senato. Sono 97 le osservazioni contenute nel documento del Senato, 84 in quello della Camera. Rimodulati dunque – rispetto a una prima bozza – i contenuti del testo di Palazzo Madama che inizialmente prevedeva 12 condizioni e 60 osservazioni. Vediamo, nel dettaglio, alcuni dei contenuti presenti nei due testi.
Revisione clausole prezzi
Tra i principali punti convergenti tra i due pareri, il primo riguarda l’inserimento obbligatorio delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento. L’8a Senato chiede al Governo di “fissare la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi al 2% (e non più al 5% dell’importo complessivo del contratto, come previsto nel dlgs) nonché fissare al 90% (e non all’80%) la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa”.
La commissione Ambiente della Camera sceglie di mantenere delle maglie “più larghe” chiedendo più genericamente di valutare la riduzione della soglia del 5% oltre la quale scatta la revisione dei prezzi dell’importo complessivo del contratto, nonché di innalzare la soglia dell’80% per la misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta all’impresa. Mantenuta nella versione finale di entrambi i pareri la richiesta di “eliminazione del principio della preventiva conoscibilità del metodo per l’individuazione delle offerte anomale”.
Illecito professionale
Osservazioni simili attengono anche l’illecito professionale, in relazione alle cause di esclusione non automatica, che rimettono alla stazione appaltante il potere decisorio di esclusione dell’operatore economico. La commissione Ambiente del Senato chiede una “maggiore tipizzazione delle ipotesi dell’illecito professionale” e più nel dettaglio, che lo stesso illecito professionale sia ricondotto “entro confini più precisi”.
In primo luogo, “andrebbe attribuita rilevanza solo a fattispecie indicate in modo tassativo nel testo normativo”; in secondo luogo – e qui si allinea con il parere della Camera – il mezzo di prova dovrebbe essere sempre costituito da un provvedimento di carattere definitivo, o quantomeno di primo grado, e in nessun caso, invece, dovrebbe essere attribuita rilevanza a provvedimenti di mero rinvio a giudizio o di applicazione di misure cautelari, che per loro natura non presuppongono mai un quadro probatorio certo sulla colpevolezza del soggetto interessato. Ciò vale, ad esempio, si spiega, per gli inadempimenti gravi commessi dall’operatore economico nei confronti di uno o più subappaltatori, che assumono rilievo solo nel caso in cui siano riconosciuti o accertati con sentenza passata in giudicato.
Procedura negoziata
Sul fronte della procedura negoziata il Senato chiede di valutare “l’opportunità di ridurre a 3 milioni di euro la soglia per l’utilizzo della procedura” e, “fino alla soglia di rilevanza europea, l’utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione di uno specifico avviso di indagine di mercato, con invito rivolto a tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse”. Da entrambe le commissioni viene posto l’accento sulla necessità di specificare che, per esigenze di coordinamento testuale, per i lavori di importo tra 1 milione di euro e la soglia europea, l’individuazione dei 10 operatori da consultare nella procedura negoziata avvenga attraverso indagini di mercato o tramite elenchi, come previsto per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro.
Autostrade
Capitolo autostrade. Il parere del Senato sottolinea l’opportunità di elevare, per i concessionari autostradali, rispettivamente al 60% e 80% le quote entro cui prevedere l’obbligo di esternalizzazione dei lavori, servizi e forniture al fine di dare seguito al monito della Corte costituzionale che ha imposto di non prevedere obblighi troppo stringenti, ma, al contempo, garantire un’apertura al mercato in linea con i principi eurounitari. Per l’altro ramo del Parlamento andrebbe invece valutata l’opportunità di modificare le soglie relative all’obbligatorietà del dibattito pubblico per le infrastrutture stradali, al fine di allinearle a quelle previste per le infrastrutture ferroviarie (elevandole da 15 a 30 km).
Cabina regia
Per quanto riguarda la Cabina di regia, inserita nel nuovo Codice, la Camera suggerisce di ampliarne i poteri prevedendo che essa possa individuare, per i primi due semestri a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia, le procedure necessarie ad assicurare la continuità delle opere in corso di realizzazione e la prosecuzione dei bandi avviati con il precedente regime e abbia altresì il potere di segnalare alla presidenza del Consiglio, le criticità che comportano il blocco delle attività delle opere o ne prolunghino ingiustificatamente l’attuazione. L’8a del Senato, per evitare che la struttura della Cabina di regia non riesca a coprire le nuove funzioni di help desk ad essa affidate dallo schema di Codice, chiede che questa possa utilizzare personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni, fermo restando il principio di invarianza finanziaria.
Partenariato pubblico privato
Il Governo è chiamato a valutare da parte del Senato, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi di Cassa depositi e prestiti e stipulare con tale società apposite convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo nello sviluppo e nella realizzazione di operazioni di partenariato pubblico-privato; eliminata, nella versione finale la proposta della Camera, sempre in materia di partenariato pubblico-privato, la previsione di maggiori garanzie in favore delle imprese che accedono al partenariato mediante l’introduzione di una definizione di contributo significativo del privato conforme ai limiti stabiliti per le pubbliche amministrazioni dal manuale Eurostat 2019 sul deficit e sul debito.
Entrata in vigore
Se nel parere del Senato si richiede al Governo l’opportunità di differire l’entrata in vigore al 1° gennaio 2024, per consentire di effettuare, i percorsi di qualificazione delle stazioni appaltanti anche aggregate, la formazione del personale, la digitalizzazione del sistema”, il testo della Camera si limita a chiedere un “tempo ragionevole” per stazioni appaltanti e operatori economici per prendere conoscenza e adeguarsi alla nuova normativa.
Bollino rosa
Assente in entrambi i pareri, il richiamo alla certificazione di parità di genere nelle aziende, a cui non si fa più riferimento per la premialità nelle gare di appalto.
Gold plating
In entrambi i pareri, infine, compare la richiesta di “scongiurare in tutte le disposizioni del Codice l’introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive eurounitarie (gold plating)”.








