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Così la Costituzione tutela l’ambiente | L’intervento di Marta Cerioni (direttrice dell’Osservatorio sulla Legalità Economica e i Diritti Fondamentali Dima-Univpm)

La legge costituzionale n. 1 del 2022 ha introdotto l’ambiente come “bene” tutelato dalla Costituzione congiuntamente alla biodiversità e agli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future.

Ciò conduce a riflettere sui nuovi doveri costituzionali per le imprese derivanti da un nuovo bilanciamento tra l’ambiente e la sostenibilità economica (art. 81 Costituzione), l’iniziativa economica privata (art. 41 Costituzione) e la tenuta dei livelli occupazionali (art. 4 Costituzione).

La sostenibilità ambientale non è principio astratto da invocare solo per rivendicare la “modernità” della Costituzione bensì ha valore precettivo, tale da orientare il legislatore.

Questa posizione è contenuta nel leading case: sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2024.

La pronuncia di incostituzionalità funge da sveglia per far comprendere che, se si approva una modifica alla Costituzione, questa produce degli effetti tali da modificare l’assetto e il bilanciamento di tutti gli interessi presenti nella ‘Costituzione economica’.

Il caso Priolo è paradigmatico perché si mescola anche agli interessi pubblici di rilevante interesse nazionale.

Il governo, a fronte della crisi energetica ed economica del 2022, ha approvato il dl n. 2/2023 che prevedeva la prosecuzione di attività produttive di rilievo strategico per l’economia nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali, nonostante il sequestro degli impianti ordinato dall’autorità giudiziaria.

Ciò per ragioni di sostenibilità economica a tutela di imprese, famiglie e dell’occupazione.

Tale misura normativa era in linea con la precedente giurisprudenza (a partire dalla sentenza n. 85 del 2013 sul caso Ilva) che bilanciava i principi di tutela ambientale, sanitaria, produttiva e occupazionale in modo equiordinato.

La novella costituzionale, invece, ha parzialmente mutato gli equilibri fra tali interessi, giungendo a donare maggiore forza all’ambiente e alla salute rispetto all’attività di impresa.

Pertanto, le misure governative – varate per non appesantire il bilancio dello Stato ovvero per sostenibilità economica – sono legittime soltanto per il tempo necessario per concludere gli interventi di risanamento ambientale, stabilito dalla Consulta al massimo in 36 mesi non rinnovabili.

In sostanza, la sentenza afferma che nessuna misura legislativa potrebbe autorizzare un’azienda a continuare a svolgere la propria attività in contrasto con salute ed ambiente, chiarendo che il bilanciamento tra valori si è spostato più verso l’ambiente e la salute poiché costituiscono “esigenze basilari della persona (delle persone oggi esistenti, e di quelle che saranno)”.

Concludendo, la Costituzione permane antropocentrica e, proprio in ragione di ciò, rafforza la tutela dell’ambiente, pur senza diventare del tutto ecologica.

La leggera torsione della Costituzione economica verso l’ambiente produce immediatamente nuovi stringenti doveri costituzionali per le imprese che dovranno gestire i processi di produzione in modo sempre più sostenibile: un principio immediatamente applicabile a pena di incostituzionalità.

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