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L’Inail: “il datore di lavoro non è automaticamente responsabile se il dipendente si ammala di Covid19”

La circolare dell’Inail dei giorni scorsi è stata chiara: “Se un datore di lavoro applica i  protocolli di sicurezza e le linee guida governative e regionali  non è responsabile dell’eventuale contagio da Covid-19 di un  dipendente”. Insomma, va riconosciuto il dolo, ma meglio sempre fare chiarezza.

Inoltre, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha assicurato che il Cura Italia nell’articolo 42 comma 2, non aggrava le  responsabilità dei datori, anzi si prevede l’esclusione di oneri a carico delle imprese in termini di aumento dei premi assicurativi.

La stessa Catalfo ha annunciato che allo studio c’è una norma per chiarire le responsabilità in caso  di contagio mentre si sta lavorando.

Nel dettaglio, la circolare Inail.

NO CORRELAZIONE AUTOMATICA TRA RICONOSCIMENTO INFORTUNIO E RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL DATORE DI LAVORO
Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha  alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e  penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è  ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di  obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono  rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del dl 16 maggio 2020,  n.33.

CONTAGIO EQUIPARATO A MALATTIA INFETTIVA  
L’infezione da Sars-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da  agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Le patologie infettive (vale per il Covid-19, così come, per esempio, per  l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e  trattate come infortunio sul lavoro poichè la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo. 

NON AUMENTANO LE TARIFFE ASSICURATIVE
Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo  complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggiori oneri per le imprese. L’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento  infortunistico.  

INDENNITA’ COPRE ANCHE LA QUARANTENA
La norma del Cura Italia dispone che l’indennità per inabilità temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di  permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.

REGRESSO  
L’attivazione dell’azione di regresso da parte dell’Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione da SarsCov-2.

In assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai  provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo  ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

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