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Giovanni Sabatini (dg Abi): «Le banche sono imprese, no all’obbligo di apertura dei conti correnti»

Le banche sono imprese private: non può perciò esserci obbligo di apertura dei conti correnti né esclusione del diritto di recesso in capo agli intermediari. A precisarlo è l’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana, durante un’audizione davanti alla commissione Finanze del Senato sul ddl recante disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente. “Un obbligo in capo alla banca di aprire un conto corrente evoca una funzione “pubblicistica o “para-pubblicistica” dell’attività bancaria”, mette in evidenza il d.g., Giovanni Sabatini, spiegando che “statuire in Italia un obbligo a contrarre per gli intermediari finanziari evidenzierebbe un forte disallineamento competitivo con gli intermediari stabiliti in altri paesi Ue – che non conoscono questo obbligo – e contrasterebbe con il principio di armonizzazione comunitaria, finalizzato al progressivo riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, nonché con i principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi”. “I casi di “chiusura unilaterale”, citati nella relazione a fondamento dell’esigenza dell’intervento normativo, non risultano invero costituire un fenomeno generalizzato, né tanto meno sono sintomatici di una policy di settore. L’Abi ritiene quindi che “la motivazione su cui il ddl fonda la necessità di intervento non sia pertinente con la disciplina ipotizzata. Diverso è il caso in cui si ritenesse opportuno un rafforzamento degli strumenti volti a ampliare l’inclusione finanziaria come indicato nell’audizione della Banca d’Italia. Infatti, un rafforzamento degli strumenti volti a raggiungere una sempre maggiore inclusione finanziaria è sicuramente una finalità condivisa dall’Abi, va quindi valutata con la massima attenzione la proposta della Banca d’Italia di “un conto di pagamento di base” che potrebbe aggiungersi al “conto di base” già disponibile per i consumatori”. “In questo senso – prosegue – ricordiamo che l’Abi si è fatta promotrice della Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio che è’ particolarmente attiva per aumentare la conoscenza e la consapevolezza sulle diverse tematiche finanziarie per tutte le fasce di età della popolazione italiana”.
Sul diritto di recesso, escluderlo tout court in campo all’intermediario, “appare un rimedio sovrabbondante e probabilmente eccessivo”. “Il diritto di recesso nel nostro ordinamento giuridico – spiega il d.g. – si configura come una tutela riconosciuta ad entrambi i contraenti, espressione della libertà contrattuale costituzionalmente garantita e oggetto di specifiche disposizioni che ne fissano termini e modalità, in relazione ai singoli contratti e alla circostanza che il rapporto sia a tempo determinato (richiedendosi una giusta causa) o indeterminato (richiedendosi un preavviso)”. Il diritto di recesso, precisa Sabatini, “è anche strumentale a tutelare l’intermediario in presenza di fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’eliminazione tout court di questo diritto priverebbe l’intermediario di uno strumento per impedire abusi nell’utilizzo del conto corrente quali appunto l’uso con finalità di riciclaggio riducendo l’efficacia dell’apparato normativo europeo e nazionale posto a presidio della legalità”.

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