L’Italia ha ricevuto dall’Unione europea i primi 25 miliardi di euro per mettere in azione il Pnrr. I progetti contenuti nel Piano verranno monitorati dalle istituzioni europee. Sarà istruttiva l’esperienza pluriennale della gestione dei fondi strutturali di investimento europei, principale strumento finanziario della politica regionale dell’Ue tesa a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.
Molti sono stati i casi, non solo in Italia, di progetti rimasti sulla carta o non completati, di truffe e di altre forme di mala gestione delle risorse erogate soprattutto a favore delle amministrazioni regionali. Si spiega così perché il Regolamento Ue 2021/241 che disciplina i Pnrr rafforzi i presidi esistenti. In primo luogo, scrive Milano Finanza, il Regolamento obbliga gli Stati ad adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e garantire un utilizzo dei fondi conforme al diritto europeo.
Gli Stati devono prevenire e reprimere le frodi, i casi di corruzione e di conflitto di interessi e recuperare i fondi indebitamente assegnati. Devono autorizzare espressamente la Commissione Ue, l’Ufficio Europeo Antifrode (Olaf), la Corte dei Conti e il neo-istituito Ufficio della Procura Pubblica Europea a esercitare la vigilanza nei confronti dei destinatari finali dei contributi, secondo quanto previsto dal Regolamento finanziario Ue-Euratom 2018/1046. In base a quest’ultimo l’Olaf può anche effettuare indagini e verifiche sul posto.
Ogni richiesta di pagamento dei fondi europei da parte degli Stati deve essere corredata da un’attestazione che i fondi sono utilizzati per gli scopi previsti e gestiti in modo corretto, dando conto dei controlli effettuati e delle azioni correttive eventualmente adottate. In ogni caso, almeno in prima battuta, la responsabilità delle verifiche grava sugli Stati membri e l’Italia si è già attrezzata. Infatti, il sistema di governance del Pnrr delineato dal decreto-legge 77/2021 prevede l’istituzione presso la Ragioneria Generale di un Servizio Centrale del Pnrr, punto di contatto con l’Ue, e di un Ufficio Audit Pnrr, incaricato di effettuare le verifiche e gli adempimenti richiesti dal Regolamento Finanziario Ue.
L’Ufficio Audit può avvalersi anche delle Ragionerie territoriali dello Stato. Inoltre, il decreto potenzia l’Unità di Missione istituita a inizio anno con compiti di coordinamento e supporto di tutti gli uffici della Ragioneria generale dello Stato. Dal punto di vista del diritto europeo, molto importante al fine di reprimere le frodi, sarà il modo in cui opererà l’Ufficio della Procura Pubblica Europea (Eppo), che sta muovendo i primi passi. Previsto dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, l’Eppo è stato istituito dal Regolamento Ue 2017/1939 ed è operativo da giugno.
L’Eppo è legittimato a perseguire e a rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. L’Eppo, con sede in Lussemburgo, gode di garanzie di indipendenza. L’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali dei singoli Stati membri è esercitata sulla base dei diritti nazionali. Il vertice è composto da un procuratore capo e da un collegio in cu siede anche un procuratore europeo per ciascun Stato membro. Bracci operativi nei singoli Stati membri sono i procuratori europei delegati che svolgono le indagini ed esercitano concretamente l’azione penale. Sono previsti almeno due procuratori delegati per ogni Stato e in Italia ne sono stati nominati 20, dislocati in n9 uffici territoriali.
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