La circolare dell’Inail dei giorni scorsi รจ stata chiara: “Se un datore di lavoro applica i ย protocolli di sicurezza e le linee guida governative e regionali ย non รจ responsabile dell’eventuale contagio da Covid-19 di un ย dipendente”. Insomma, va riconosciuto il dolo, ma meglio sempre fare chiarezza.
Inoltre, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha assicurato che il Cura Italia nell’articolo 42 comma 2, non aggrava le ย responsabilitร dei datori, anzi si prevede l’esclusione di oneri a carico delle imprese in termini di aumento dei premi assicurativi.
La stessa Catalfo ha annunciato che allo studio c’รจ una norma per chiarire le responsabilitร in caso ย di contagio mentre si sta lavorando.
Nel dettaglio, la circolare Inail.
NO CORRELAZIONE AUTOMATICA TRA RICONOSCIMENTO INFORTUNIO E RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE DEL DATORE DI LAVORO
Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio non ha ย alcuna correlazione con i profili di responsabilitร civile e ย penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che รจ ย ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di ย obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono ย rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del dl 16 maggio 2020, ย n.33.
CONTAGIO EQUIPARATO A MALATTIA INFETTIVA ย
L’infezione da Sars-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da ย agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, รจย tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciรฒ anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Le patologieย infettive (vale per il Covid-19, cosรฌ come, per esempio, per ย l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e ย trattate come infortunio sul lavoro poichรจ la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.ย
NON AUMENTANO LE TARIFFE ASSICURATIVE
Gli oneri degli eventi infortunistici del contagio non incidono sull’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, ma sono posti carico della gestione assicurativa nel suo ย complesso, a tariffa immutata, e quindi non comportano maggioriย oneri per le imprese.ย L’Istituto riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l’evento ย infortunistico. ย
INDENNITA’ COPRE ANCHE LA QUARANTENA
La norma del Cura Italia dispone che l’indennitร per inabilitร ย temporanea assoluta copre anche il periodo di quarantena o di ย permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attivitร lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro.
REGRESSO ย
L’attivazione dell’azione di regresso da parte dell’Istituto nonย puรฒ basarsi sul semplice riconoscimento dell’infezione da SarsCov-2.
In assenza di una comprovata violazione delle misureย di contenimento del rischio di contagio indicate dai ย provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ย ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.








