Tra i numerosi effetti della pandemia da COVID-19, l’incremento dei prezzi di acquisto delle materie prime sta determinando notevoli criticità per le imprese, in quanto incide sull’equilibrio dei contratti in corso di esecuzione, sulle trattative per l’instaurazione di nuovi rapporti commerciali, nonché sulla sicurezza degli approvvigionamenti.
La nota di Confindustria contiene alcune considerazioni in merito alla gestione dei contratti privati, di quelli pubblici e di quelli internazionali, portando alle seguenti conclusioni:
“La diffusione del COVID-19 e i connessi provvedimenti di contenimento presentano, ex se, natura straordinaria e imprevedibile, indipendente alla volontà delle parti e in grado di determinare squilibri rilevanti nei rapporti contrattuali. Tali profili sono stati confermati anche dal Legislatore, che, riguardo all’esecuzione dei contratti in via generale, ha consentito di considerare il rispetto delle misure di contenimento ai fini della valutazione dell’esclusione della responsabilità del debitore ex artt. 1218 e 1223 c.c. (art. 3, co. 6-bis, DL n. 6/2020).
Quanto al requisito dell’incidenza di tale situazione straordinaria sull’assetto giuridicoeconomico dei contratti, occorre considerare che la pandemia e i provvedimenti di contenimento hanno creato condizioni operative “non normali”, che hanno peraltro alterato le ordinarie fluttuazioni di mercato, rendendo eccessivamente onerosa se non, in alcuni periodi, oggettivamente impossibile l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Pertanto, fermi restando i contenuti specifici dei singoli accordi, nonché l’esame del caso concreto e dell’effettivo impatto della pandemia da COVID-19 sul rapporto, è ragionevole ritenere che, in via generale, sussistano i presupposti per attivare i rimedi sopra indicati.
Con riferimento ai nuovi contratti, invece, considerato che le variazioni dei prezzi delle materie prime causate dalla pandemia ad oggi non sono più imprevedibili e che, quindi, in futuro non consentirebbero di attivare i rimedi sopra indicati, si suggerisce di disciplinare gli effetti sul contratto di eventuali sopravvenienze legate alla pandemia e/o ai suoi effetti tali da compromettere l’equilibrio contrattuale”.
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