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ABI: “Urgente chiarimento normativo su responsabilità datori di lavoro”

Le linee guida al momento parlano chiaro. Se un dipendente si ammala di Covid-19 sul posto di lavoro e se viene dimostrato il dolo, per il datore di lavoro scatta il penale. Sull’argomento interviene Stefano Bottino responsabile della   direzione sindacale e del lavoro dell’Abi. “L’obbligo in capo ai datori di lavoro, ai fini della conseguente   responsabilità civile e penale, deve essere limitato all’adozione delle misure anti-contagio indicate negli stessi   Protocolli sottoscritti dalle Parti sociali a livello nazionale,   escludendo l’obbligo di valutare il rischio contagio in quanto fattore  esterno, caratterizzato dalla imprevedibilità ed eccezionalità, i cui effetti non sono controllabili dal datore di lavoro. Occorre – continua Bottino – un intervento normativo per sancire che il rispetto del Protocollo di ciascun settore e delle altre misure di precauzione dettate dal governo esclude ogni responsabilità del datore di lavoro. In assenza di un siffatto   chiarimento si scaricherebbero sul mondo del lavoro responsabilità di valutazioni su rischi quali il Covid-19 per i quali non vi sono ancora  risposte scientifiche certe e che hanno natura di rischio generico,   che investe l’intera popolazione indipendentemente dalla specificità   del ‘rischio lavorativo proprio’ di ciascuna attività”.

Bottino ha parlato anche della riorganizzazione del lavoro e lo ha fatto di fronte alla Commissione Lavoro del Senato. “Tutta la nuova organizzazione del lavoro richiederà ingenti investimenti nella formazione delle persone e tali investimenti devono essere adeguatamente sostenuti con l’impegno  anche di risorse pubbliche per evitare che le imprese siano da sole a   doverli finanziare. Inoltre, ha continuato, per consentire al lavoro agile di affermarsi quale modalità ‘ordinaria’, va chiarito espressamente come le   specifiche previsioni di legge in tema di ‘attrezzature munite di videoterminali’, rivolte al telelavoro nella sua accezione tradizionale connotata a una postazione fissa, siano estranee all’attività lavorativa svolta fuori dai locali aziendali in smart working, privo di ‘postazione fissa’ per sua natura e definizione legislativa”.        

“Sarebbero inoltre opportune misure che, in chiave di tutela della produttività, dell’attività lavorativa e quindi dell’occupabilità delle proprie risorse umane – ha continuato Bottino – agevolino gli investimenti che le imprese hanno fatto e dovranno continuare a fare per consentire il ricorso diffuso al lavoro agile e   in prospettiva il suo utilizzo in via strutturale dopo la fase di prima emergenza; infatti in questa prima fase il lavoro agile è stato  possibile anche grazie alla disponibilità del lavoratore all’utilizzo delle proprie dotazioni personali, Byod, Bring Your Own Device: una soluzione non sostenibile nel medio periodo e che richiederà quindi investimenti in attrezzature aziendali”.

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