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Luigi Manconi: «In questo modo si incentiva l’eutanasia clandestina»

“La sentenza della Corte Costituzionale, per la vecchia e immarcescibile ‘eterogenesi dei finì certamente non voluta dai membri della Consulta, produrrà, pressoché fatalmente, l’effetto di incentivare l’eutanasia clandestina, quella assai diffusa nella “zona grigia” tra pietà umana e interessi inconfessabili, tra atteggiamento compassionevole e abbandono terapeutico”.

Lo scrive Luigi Manconi sulla Stampa spiegando che “questa è la realtà molto spesso taciuta o rimossa: l’eutanasia viene praticata con notevole frequenza nell’oscurità delle corsie degli ospedali, nella riservatezza delle camere da letto e nel clima equivoco e complice delle residenze per anziani. Il risultato è la conferma di un vuoto legislativo, nel quale si riprodurranno illegalità e sofferenza, insensata ostinazione terapeutica e crudele prolungamento artificiale di vite ormai svuotate di significato e di dignità.

Va detto, inoltre, che la Corte Costituzionale, nel mentre è chiamata a formulare un giudizio sulla ammissibilità del referendum, sembra entrare pienamente nel merito dello stesso, come si deduce dalla lettura del suo comunicato. Vi si afferma, infatti, che in caso di abrogazione, anche parziale, dell’articolo 579 del codice penale, “non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili”.

Qui – spiega Manconi – si possono sollevare due dubbi. Il primo è che, se pure così fosse, quello sarebbe eventualmente la conseguenza di un referendum che ottenesse la maggioranza dei consensi. Ma la Corte è chiamata a valutare se siano state rispettate le condizioni che rendono il referendum ammissibile, e non a sindacare presunti vizi di incostituzionalità della futura normativa di risulta.

Ed ecco il secondo, e ancora più robusto, dubbio. Il quesito e l’eventuale sua approvazione non avrebbero in alcun modo cancellato e nemmeno intaccato o incrinato quel comma tre dello stesso articolo 579 del codice penale che considera comunque omicidio quello attuato nei confronti del consenziente che sia “persona minore degli anni diciotto, inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti”.

O, ancora, l’omicidio di persona il cui consenso sia stato “estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno”.

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