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L’Agenzia delle Entrate emette una circolare per chiarimenti sulle ultime novità del Superbonus

L’Agenzia delle Entrate risponde alle domande sull’applicazione del Superbonus provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e centri di assistenza  fiscale. Con la circolare di oggi, si legge in un comunicato, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti  fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. Il documento  di prassi inoltre spiega le modifiche introdotte all’agevolazione dal Decreto-legge n.104/2020 e fornisce l’elenco dei documenti e delle  dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato  il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o  per lo sconto in fattura. 

Nel documento dell’Agenzia vengono riepilogate le recenti modifiche al Superbonus introdotte dal decreto n.104/2020 per semplificare e rendere più fruibile il Superbonus. Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall’esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente  alle parti condominiali, l’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.

Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di  promozione sociale possono inoltre fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp) comunque denominati che optano per lo “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.

Il documento di prassi chiarisce anche in quali casi si può ritenere che un’unità immobiliare abbia “accesso autonomo dall’esterno”. Il primo caso è quando all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala  esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; il secondo è quando all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

La circolare affronta poi il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici, che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, è ammessa al  Superbonus  anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari. Un’ulteriore circostanza affrontata nel documento delle Entrate è quella degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro  dell’edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per  l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti  dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche. 

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