«L’emergenza, che duri oltre il tempo, è crisi di sistema». Queste le parole del giurista Natalino Irti, che sostiene che prorogare lo stato di emergenza possa comportare dei pericoli per il sistema italiano. E spiega: «Lo stato d’emergenza – accortamente ristretto nella misura di dodici mesi, «prorogabili per non più di ulteriori 12» (come recita l’art. 24, 3° comma, del Codice della protezione civile) – si svolge e consuma, per dir così, all’interno dell’ordinamento, che perciò lo prevede e disciplina».
«Il diritto vigente lo afferra e trattiene dentro di sé. Possono ben tacere le aspre lotte di partiti, e quasi sospendersi la funzione delle Camere, e tutta la vita collettiva raccogliersi negli atti di governo o nella figura di un leader; ma il sistema non subisce crisi né si lacera in gravi discontinuità», scrive su La Stampa.
«Il “non più di ulteriori dodici mesi” esprime, nella cauta e trepida prosa del legislatore, il limite di sistema, oltre il quale l’emergenza, convertendosi in eccezione, può rivelare o preannunciare una crisi dell’ordinamento. Questo significa, almeno per esperienza del passato, che energie del sottosuolo si agitano scomposte e nervose, declinano fiducia nelle istituzioni ed esercizio del voto, l’intera società, sfinita e stanca, va in cerca di altre strade».
«L’emergenza, che duri oltre il tempo, in cui lo stesso legislatore la considera e restringe, non è più un evento della faticosa normalità, un fatto (per dirla con memoria ungarettiana) che si sconta vivendo nel quotidiano svolgersi di una data società, ma crisi di sistema e assunzione di rischio storico».
Secondo Irti, pertanto, «si vuol dire, non di un qualsiasi rischio, che sempre accompagna le decisioni di governo, ma di una minaccia più grave, di un domani più nebbioso, di cui neppure riusciamo a intravvedere le linee. Non sempre e non tutto si compie secondo le intenzioni e i buoni propositi dei governanti, poiché spesso la storia si impadronisce dei loro atti, assegna altri fini, e li conduce verso rive oscure e inattese».
«La coscienza critica del legislatore, nel definire la misura massima di ventiquattro mesi, ha avvertito la gravità del rischio: qui non si tratta, come è ovvio, di semplice questione giuridica (che le servizievoli leggi sono sempre in grado di risolvere), ma di accortezza di governo e di sensibilità politico-sociale. Lo schietto ritorno alla normalità scongiura il rischio e ristabilisce l’equilibrio interno del sistema».
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