Analisi, scenari, inchieste, idee per costruire l'Italia del futuro

Occorre riformare la magistratura puntando sulla formazione non solo tecnico-giuridica ma anche sull’equilibrio e sull’etica della funzione giudiziaria. Il Csm si svincoli dalle logiche correntizie e dall’appartenenza a gruppi

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Il tema giustizia si pone ciclicamente al centro del dibattito.

Ancor più in un momento, qual è quello attuale, in cui forte è l’esigenza di ripartenza e di rilancio del Paese.

Sovente esso riguarda le regole mediante cui garantire l’efficienza dei procedimenti all’esito dei quali trovano protezione gli interessi – che frequentemente assumono la veste di veri e propri diritti fondamentali – di pertinenza di ciascun soggetto ovvero, così come accade nel processo penale, quelli dell’intera collettività alla sanzione dell’autore del reato in un’ottica, evidentemente, anche di deterrenza.

La snellezza dei processi, la rapidità con cui vengono celebrati, sono vissuti come veri e propri valori da coltivare al fine di rendere effettiva l’aspirata tutela e, quindi, realizzare il fine ultimo, essenziale, della giustizia in uno Stato democratico: l’ordinata e pacifica convivenza nelle plurime sfaccettature in cui essa si articola (sociale, economica, familiare, interpersonale) secondo una logica pluralistica.

Le leggi, esordì nel suo celebre volume Cesare Beccaria, «sono le condizioni, colle quali uomini indipendenti ed isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere una libertà resa inutile dall’incertezza di conservarla. Essi ne sacrificarono una parte per goderne il restante con sicurezza e tranquillità».

Se si ha riguardo alla legge sotto il profilo della sua applicazione – e, dunque, dell’attività giudiziaria – la posta in gioco è, in primo luogo, la libertà degli individui, nelle variegate articolazioni in cui essa si esprime.

In altre occasioni il dibattito è polarizzato dalla necessità di dare veste giuridica e componimento a nuove istanze di tutela, emergenti in seno alla realtà, nella consapevolezza che una società complessa – qual è quella contemporanea – difficilmente è in grado di esprimere valori omogenei.

Da qui l’esigenza di un’opera di accorta, ponderata e ragionevole selezione, allo scopo di individuare gli interessi effettivamente meritevoli di tutela. Nel che si esprime tutta la discrezionalità del legislatore, il quale legittimamente – a seconda delle maggioranze parlamentari del momento – compie le proprie scelte ispirandosi alle ideologie che gli elettori hanno inteso premiare nel segreto delle urne.

L’efficienza della giustizia non può nondimeno prescindere – e qui veniamo alle vicende eclatanti di questi tempi – da un attività di (auto)governo della magistratura che sia in grado di designare i magistrati meritevoli in relazione ai posti da ricoprire, di sanzionare condotte inadeguate, eticamente non corrette o, addirittura, illecite, di proporre, più in generale, una visione dell’amministrazione della giustizia che esprima una tessitura delle necessità – le quali evidentemente sono diverse, per fare solo un esempio, a Trieste e a Reggio Calabria – che emergono nel contesto dell’intero territorio nazionale.

Il sistema spartitorio venuto alla luce nel CSM in modo prorompente negli ultimi tempi – ancorché in passato niente affatto ignorato – frutto di una logica di predominio delle correnti, appare ai più – e in tale schiera colloco anche tanti magistrati – inaccettabile in primo luogo sotto il profilo etico.

A differenza di quel che accade nella politica, l’appartenenza a un gruppo non può costituire criterio per l’assunzione delle decisioni concernenti l’organizzazione della giustizia, e, più in particolare, per l’attribuzione di incarichi direttivi.

Per alcune ragioni elementari: 1) la selezione dei magistrati avviene in base a un concorso pubblico totalmente neutro, come è corretto che sia, rispetto all’appartenenza a gruppi o alla professione di particolari ideologie; 2) la funzione giudiziaria si esprime secondo una logica che non può ammettere prese di posizioni contrastanti da parte di gruppi al suo interno, ciò in quanto la prospettiva attraverso cui deve avvenire l’amministrazione della giustizia è unitaria: quella dell’ordinamento giuridico nel suo complesso, il quale costituisce la bussola deputata a indirizzare l’attività di ciascun magistrato.

Questo beninteso – e a scanso di equivoci – non esclude che in seno alla magistratura, né tanto meno nell’ambito dell’organo di autogoverno, possano delinearsi posizioni differenti, se del caso assumendo anche i contorni della vera e propria contrapposizione; ma tutto ciò non può e non deve avvenire in ossequio a una logica di appartenenza a un gruppo, la quale in tal modo vizia pregiudizialmente ogni valutazione da porre alla base delle scelte.

Ben venga dunque una riforma che concepisca un sistema elettivo dei magistrati capace di recidere il legame con i meccanismi correntizi.

Posto che l’efficienza del sistema giustizia dipende dall’esistenza di plurimi elementi costitutivi, in grado di combinarsi in modo virtuoso, una brusca virata verso soluzioni che sappiano assicurare la genuinità delle scelte da parte dell’organo di autogoverno – le quali non riguardano soltanto il pur importante tema delle carriere direttive – è divenuta ormai una necessità imprescindibile. Si tratta di una riforma, per certi versi, pregiudiziale rispetto ad ogni altro intervento legislativo che intenda farsi carico dell’onere di rivedere, sempre in una prospettiva di efficientamento, i meccanismi processuali alla stregua dei quali viene dispensata la giustizia.

Forse in tal modo si riuscirà a contribuire al recupero della nobile concezione, in non pochi casi andata smarrita, che sottostà all’esercizio della funzione giudiziaria.

Non è certo un concorso – senza con questo voler disconoscere che si tratta di una tappa delicata, la quale postula una preparazione elevata ai fini del superamento –, basato esclusivamente sul possesso di abilità concernenti la tecnica giuridica, a poter selezionare gli idonei a ricoprire il ruolo di magistrati sotto il profilo dell’aspettativa della collettività affinché la fondamentale funzione giudiziaria venga esercitata osservando i canoni della rettitudine, della lealtà collaborativa, dell’idea di servizio a vantaggio di altri, vale a di dire di un potere conferito per realizzare interessi esterni e di pertinenza dell’intera comunità stanziata su un determinato territorio.  

La formazione del magistrato dovrebbe essere (ri)pensata nell’ottica del perseguimento di un obiettivo fortemente avvertito dagli utenti della giustizia: l’equilibrio del decisore, qualità oggi più che mai impreteribile.

Si avverte forte il bisogno che il percorso dei magistrati sia, sin dall’esordio, connotato da una forte compenetrazione nei valori fondamentali che sottostanno all’amministrazione della giustizia. La c.d. coscienza del magistrato – sulla quale non è il caso di indugiare, essendo intuitivo quali ne siano le irrinunciabili componenti – non è una qualità innata, ma va costruita. Per far ciò vi è anche bisogno di organi di autogoverno che sappiano compiere scelte ineccepibili, dando chiari segnali sotto il profilo dell’etica della funzione.

La riflessione complessiva da condurre al riguardo non può poi in alcun permettersi di trascurare i «costi» dell’apparato giustizia, anche sotto il profilo delle inefficienze e delle carenze in termini di speditezza dei processi, da cui si generano distorsioni del mercato incidenti sul piano della concorrenza tra Stati.

La prospettiva macroeconomica pone ancor più in rilievo – se mai ve ne fosse bisogno – la fondamentale importanza che, sul piano della competitività del sistema Paese, riveste la corretta organizzazione e amministrazione della giustizia.   

In conclusione, un chiarimento e una piccola notazione.

Il chiarimento: ogni processo di riforma che riguardi, anche latamente, la giustizia (rectius: l’amministrazione della giustizia) può certamente rendere opportuno un confronto con la magistratura, il tutto in una prospettiva dialogica, idonea alla circolazione delle idee e al relativo confronto.

Deve però esser chiaro che le scelte rappresentano il frutto di una discrezionalità legislativa la quale, salvo che non vada a infrangersi contro norme costituzionali (sulla qual cosa soltanto la Corte Costituzionale può pronunciarsi), non può minimamente mettere in discussione la libertà di decisione in capo ai detentori del potere legislativo. Di modo che, levate di scudi, clamorose iniziative mediatiche, messe in atto per imporre differenti visioni del modo con cui legiferare, nonché degli interessi da regolamentare, appaiono largamente inopportune.

La notazione: nel lontano 1972, allorquando venne adombrata una riforma costituzionale in cui, tra l’altro, si prevedeva la riduzione del numero dei membri laici, il CSM di allora manifestò aperta contrarietà, in quanto si sarebbe acuito il rischio di trasformazione in un organo di casta. Si fece valere l’idea, più che fondata, di una saldatura tra le esigenze dell’amministrazione della giustizia e quella di non operare al di fuori di un «effettivo controllo esterno».

Si tratta di un punto fondamentale.

La componente laica – da nominarsi in base a criteri ispirati ad un’elevata professionalità – può rivestire un ruolo chiave. Le note vicende hanno posto in luce come essa sia rimasta estranea agli scandali.

Ne esce rafforzata l’idea che, se adeguatamente valorizzata, detta componente ben possa rappresentare, insieme ad altre puntellature, un adeguato contrappeso ai fini della neutralizzazione dell’inaccettabile peso delle correnti a cui si è assistito nel corso degli anni.

Spetterà al legislatore trovare il punto di componimento affinché, in un’ottica di perfettibilità, la divisione dei poteri, con grande acume teorizzata da Montesquieu, dia vita a un’organizzazione complessiva in cui «nessun cittadino possa temerne un altro».

Il tutto in una logica che sappia scongiurare una qualsiasi forma di prevalenza della politica sulla magistratura e, al tempo stesso, di sopraffazione della politica da parte della magistratura.

Con la chiara consapevolezza che la presenza del Presidente della Repubblica al vertice dell’organo di autogoverno rappresenta una garanzia insopprimibile di tenuta complessiva.

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