Secondo quanto si legge nella relazione tecnica dell’emendamento sulle trivelle, «anche non quantificando i benefici in termini di sicurezza energetica, l’effetto di riduzione delle importazioni di gas, a parità di consumi di gas, ha effetti positivi sulla bilancia commerciale del Paese». L’emendamento è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato nella forma in cui è stato discusso e presentato venerdì scorso in Cdm. Non è stato ancora sciolto, invece, il nodo della presentazione del testo. In un primo momento l’Esecutivo sembrava intenzionato a presentarlo al dl Aiuti ter (all’esame della Camera), ma è in piedi anche l’ipotesi che possa essere inserito nel dl Aiuti quater (atteso oggi sul tavolo del Cdm).
«Sul piano macroeconomico, la norma favorisce il rilancio di un settore di attività industriale (quello dell’upstream) in Italia e il recupero di competitività dei settori industriali più esposti al prezzo del gas, con innegabili benefici sia per l’economia nazionale e l’occupazione sia, seppur indirettamente, per le entrate per il bilancio pubblico», continua la relazione. Inoltre, sempre in base alla relazione tecnica, la norma «si rende necessaria a causa dell’imprevedibile mutamento della situazione geopolitica determinata dal conflitto russo-ucraino e che, considerata la forte dipendenza dell’Italia dall’import di gas russo, ha condotto il Governo a rafforzare la produzione nazionale, sfruttando le potenzialità dell’Alto adriatico e quello che deriverebbe dallo spostare l’area di trivellazione tra le 9 e le 12 miglia. La novella stessa non avrà impatti sul contenzioso in essere».
Nello specifico, la norma prevede che le concessioni ammesse potranno operare anche nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione previsti dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTesai), quali vincoli fissati a livello locale (regioni, province, comuni, etc.) e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali. Rimangono pertanto in essere solo i divieti e/o le restrizioni alle attività upstream specificatamente costituiti da atti legislativi previgenti al PiTesai, quali, in sostanza, i divieti per le attività a mare e i divieti in Alto Adriatico per ragioni di subsidenza.








