Analisi, scenari, inchieste, idee per costruire l'Italia del futuro

Il PNRR e il terrore della firma | L’analisi di Luigi Balestra

Cerca
L'AUTORE DELL'ARTICOLO
ANALISI E SCENARI
OSSERVATORIO IDEE
OSSERVATORIO IMPRESE

La paura della firma agita da tempo il dibattito evocando un malessere presente in larghi strati dell’amministrazione pubblica, la cui azione è velata da un ricorrente timore: incappare in una censura in relazione al proprio operato, con l’innesco di pretese risarcitorie in virtù della verificazione di un danno all’erario. Una preoccupazione che oramai investe anche tutti quei privati che a vario titolo sono coinvolti in progetti finanziati attraverso risorse pubbliche e che, per tali ragioni, ben possono risultare destinatari di pretese risarcitorie.

A voler ricorrere a un parallelismo si può evocare quel fenomeno emerso alcuni decenni or sono, in primis nell’esperienza nordamericana, che va sotto il nome di c.d. medicina difensiva. I sanitari invero, a fronte dell’esponenziale incedere di richieste di risarcimento dei danni con riguardo a casi di malpractice sanitaria, hanno assunto atteggiamenti sempre più improntati a prudenza e a cautela; con l’evidente obiettivo di scongiurare ipotesi di responsabilità, in tal modo decretando un indebolimento dell’interesse del paziente a poter fruire di interventi appropriati, ancorché talvolta connotati da rischi intrinseci.  

L’azione amministrativa risulta così sovente “viziata” all’origine da uno spettro che induce non pochi funzionari ad assumere approcci cavillosi, pedanti, formali, obliteratori di un efficiente pragmatismo che sappia realmente interpretare i bisogni degli individui e delle imprese. La pubblica amministrazione finisce in tal modo con l’assumere le sembianze di un soggetto (inaccettabilmente) burocratizzato.

Si spiega dunque l’introduzione di una norma – qual è quella contenuto nell’art. 21 nel D.L. 76/2020 – che, all’indomani del primo lockdown e, quindi, a fronte della necessità di favorire una pronta ripartenza del sistema Paese, ha temporaneamente escluso, ai fini della configurabilità del danno erariale, la rilevanza della colpa grave rispetto alle condotte c.d. commissive del funzionario o dell’amministratore pubblico.

Ai fini della configurabilità di un illecito erariale – si è così sancito – occorre il dolo. La scelta politica, al di là di critiche del tutto ammissibili, è chiara ed esprime una forte esigenza di operatività da parte dell’intera amministrazione pubblica.

La configurabilità di un illecito erariale a titolo di colpa grave è stata però mantenuta rispetto ai comportamenti omissivi, vale a dire ogniqualvolta il pubblico funzionario si astenga dal porre in essere comportamenti dovuti.

Il messaggio politico è adamantino: occorre darsi carico di agire!

La poc’anzi citata norma, per effetto della quale si è dunque assistito a una ridefinizione dell’illecito erariale, è stata poi prorogata sino alla metà del 2023, al punto che non è irrealistico presagire un prolungamento della sua efficacia che abbracci quanto meno l’intera durata del PNRR.  

A fronte di questo stato di cose, la recente inaugurazione dell’anno giudiziario in Corte dei conti ha offerto l’occasione per ritornare sull’argomento, evidenziando la palpabile insoddisfazione della magistratura contabile al cospetto di un sistema che, così come ridisegnato, frustrerebbe – secondo l’opinione del Procuratore generale – la pretesa dei cittadini a un controllo effettivo sull’impiego del denaro pubblico, favorendo nella sostanza una fuga dalle responsabilità.

Più soft è apparsa la posizione del Presidente della Corte il quale, senza abdicare alla pretesa di una reintroduzione della colpa grave, ha sottolineato l’opportunità di meglio e più nitidamente regolamentarla al fine di neutralizzare applicazioni degenerative. Al tempo stesso, si è sottolineata – limitatamente all’agire colposo – l’opportunità di procedere all’espressa «individuazione di forme di parametrazione e riduzione dell’entità del danno, rapportate alle effettive condizioni economiche del responsabile ovvero alla sussistenza di obiettive circostanze che abbiano ostacolato il corretto adempimento degli obblighi di servizio».

Va detto che l’organo di autogoverno della Corte dei conti già tre anni or sono – e, quindi, ancor prima dell’eliminazione, come detto temporanea, della colpa grave – aveva profilato un itinerario di questo genere, trovando tuttavia una tenace resistenza all’interno della stessa Corte.     

Sono personalmente convinto che il clima di “paura” instauratosi nel corso del tempo sia ascrivibile al concorso di una pluralità di cause. Certamente vi è un problema, come ha fatto notare il Procuratore generale della Corte dei conti, di formazione adeguata – e, quindi, di professionalità – di tutti coloro i quali lavorano nel comparto pubblico. Appare nondimeno riduttivo sostenere che esso sia la causa principale o esclusiva della ritrosia di pubblici funzionari e amministratori.

Non possono sottacersi vicende giudiziarie nell’àmbito delle quali è stato mal applicato il concetto – di fatto reso evanescente – di colpa grave o che, ancora, sono entrate nel merito di scelte di natura eminentemente politica, inerenti all’autonomia decisionale dell’organo politico. E a poco vale porre in evidenza che, magari, si tratta di poche e isolate decisioni, in quanto il clamore mediatico che accompagna tali provvedimenti ha assunto una dirompente potenza condizionante.

V’è poi da considerare la complessità di un sistema normativo che si fa sempre più fatica a ricostruire. Una sorta di ginepraio in cui tutti i protagonisti – funzionari, cittadini e imprese (e, va detto, gli stessi magistrati) – avvertono un profondo senso di impotenza rispetto all’edificazione di percorsi semplici e lineari, realmente in grado di soddisfare (tempestivamente) i bisogni della collettività.

Ecco perché tutti siamo chiamati a prendere coscienza della necessità di intervenire su più fronti (formazione, semplificazione, chiarezza, cooperazione nei processi decisionali), gettando le basi per la costruzione di itinerari che sappiano porre rimedio a questo stato di cose.

Nel frattempo – e considerate le tante urgenze in atto a cui porre rimedio – ritengo che la temporanea eliminazione della colpa grave (con riguardo alle ipotesi in cui il pubblico funzionario e/o amministratore abbia compiuto atti e attività inerenti all’ufficio ricoperto) rappresenti – giusta un approccio che ricalca il metodo di cui si alimenta l’analisi economica del diritto – il male minore. Un male minore rispetto a un Paese che reclama, a plurimi livelli e in molteplici direzioni, interventi celeri che sappiano in modo strutturale apportare innovazione e ammodernamento, consentendo al contempo di aspirare alla riduzione dei tanti, troppi, divari sociali e all’instaurazione di più equi rapporti sociali.

SCARICA IL PDF DELL'ARTICOLO

[bws_pdfprint display=’pdf’]

Iscriviti alla Newsletter

Ricevi gli ultimi articoli di Riparte l’Italia via email. Puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare l'esperienza utente.