Trasporto gratuito a bordo di piccoli bagagli a mano e di oggetti personali, una migliore protezione per i viaggi multimodali, gratuità della scelta del seggiolino per bambini e modulo di rimborso comune.
Sono alcune delle modifiche alle norme Ue sui diritti dei passeggeri, proposte dalla commissione Trasporti del Parlamento europeo.
Con 38 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni, il pacchetto di misure punta a “colmare le lacune nell’applicazione e garantire che i passeggeri siano maggiormente consapevoli dei propri diritti in caso di interruzioni del viaggio”, si legge sul sito della commissione.
Gli eurodeputati vogliono facilitare i viaggi aerei introducendo dimensioni comuni per il bagaglio a mano. I passeggeri dovrebbero avere il diritto di portare a bordo un oggetto personale, come una borsa, uno zaino o un computer portatile (dimensioni massime di 40x30x15 cm), e un piccolo bagaglio a mano (dimensioni massime di 100 cm e 7 kg) senza costi aggiuntivi.
Gli eurodeputati vogliono inoltre garantire che i bambini di età inferiore ai 12 anni possano sedere gratuitamente accanto al passeggero che li accompagna.
Chiedono inoltre maggiori tutele per le persone a mobilità ridotta, garantendo che un accompagnatore possa viaggiare gratuitamente con loro e aggiungendo un diritto al risarcimento in caso di smarrimento o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità o lesioni a un animale di assistenza.
La bozza di regolamento chiarisce il ruolo degli intermediari (venditori o rivenditori di biglietti) nel rimborso dei passeggeri aerei in caso di cancellazioni, ritardi prolungati o negato imbarco.
I deputati chiedono a queste compagnie di informare i passeggeri al momento della prenotazione del costo totale del biglietto aereo, delle commissioni di intermediazione o di servizio e della procedura di rimborso, che non dovrebbe richiedere più di 14 giorni.
Qualora un intermediario non rispetti tale termine, spetterà al vettore aereo elaborare il rimborso entro sette giorni.
I deputati sostengono la proposta di introdurre un modulo comune per le richieste di risarcimento e rimborso. Intendono inoltre aggiungere una disposizione che obblighi i vettori aerei a inviare ai passeggeri il modulo precompilato, o ad attivare canali di comunicazione automatici alternativi, entro 48 ore dall’interruzione del servizio.
Infine è stata presentata una nuova proposta di norme Ue sui diritti dei passeggeri nei viaggi multimodali che comprendono almeno due modalità di trasporto (aereo-autobus, treno-autobus-aereo, ecc.).
Se un passeggero ha acquistato un singolo contratto multimodale da un unico operatore, il passaggio da una modalità di trasporto all’altra non dovrebbe comportare la perdita della protezione contro le coincidenze perse e dell’assistenza, affermano i deputati.
La commissione Trasporti ha introdotto l’obbligo per vettori e intermediari di informare i viaggiatori, prima dell’acquisto, del tipo di biglietto che stanno acquistando (singolo, combinato o multimodale separato).
In caso contrario, i venditori sarebbero tenuti al rimborso del biglietto e a un indennizzo del 75% in caso di perdita di una coincidenza da parte del passeggero.








