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[L’intervento] Edoardo Bianchi (imprenditore edile): «Vi spiego il nuovo Codice degli Appalti. Luci e ombre»

Nei giorni scorsi è circolata una versione più o meno apocrifa del testo del nuovo Codice degli appalti consegnato al Governo entrante.

E’ un primo step di un percorso che, attraverso vari passaggi istituzionali, dovrà concludersi entro marzo 2023.

E’ un testo complesso che necessita di studio certosino ed approfondimenti meditati, anche perché non sono disponibili gli Allegati (oltre 40) ai quali viene sostanzialmente attribuita natura regolamentare.

Vi sono inoltre molti passaggi, che riguardano temi decisivi, che dovranno essere completati perché lasciati in bianco.

Solo la conoscenza completa dei due aspetti che precedono potrà consentire una valutazione definitiva del testo nel suo complesso.

Non si possono non condividere valori operativi quali “l’accesso al mercato, la fiducia, ed il risultato” oppure principi quali “la conservazione dell’equilibrio contrattuale, la buona fede, la applicazione dei contratti collettivi di lavoro o la tassatività della clausole di esclusione”.

Tutti valori e principi finalizzati a che la esecuzione possa avvenire con tempestività e nel miglior rapporto qualità/prezzo.

Ottimo, come non essere d’accordo ? La declinazione concreta, anche questa volta, risulterà decisiva.

In disparte altre considerazioni, come detto occorre tempo, di certo però preliminarmente almeno due macro considerazioni di fondo balzano agli occhi in maniera evidente.

La prima riguarda il contenuto “dell’articolo 41, sulla progettazione”.

Sulla progettazione negli ultimi 10 anni, senza voler risalire troppo indietro nel tempo, abbiamo registrato un disallineamento tra i principi enunciati e quanto invece perseguito nel quotidiano.

Di reale “progettazione esecutiva” si sono perse le tracce da tempo, forse 2 esempi concreti possono far comprendere meglio di cosa parliamo.

Nella parte tecnica della offerta economicamente più vantaggiosa (oepv), che ha un peso non inferiore al 70% rispetto all’elemento prezzo, ben pochi punti vengono attribuiti alle effettive migliorie tecniche al progetto.

Negli ultimi anni si è privilegiata l‘attribuzione di punteggi ad elementi riguardanti il profilo soggettivo della impresa, elementi cioè che nulla rilevano ai fini della implementazione del progetto a base di gara.

Vengono premiate le certificazioni possedute, i curricula del personale che verrà impiegato in cantiere (senza contare l’enorme lasso di tempo, misurabile in anni, che intercorre tra la presentazione della offerta e la consegna dei lavori), il bilanciamento del personale aziendale in base al genere, la partecipazione al capitale sociale in base alla età (fingendo di non vedere che partecipare al capitale sociale di un azienda molto strutturata è quasi un ossimoro se collegata alla giovane età del sottoscrittore a meno di figliolanze) oppure il ricorrere a modalità innovative di lavoro (asili nido aziendali/territoriali – integrazioni economiche a congedi parentali – benefit di cura per infanzia e anziani – adesioni a network territoriali per la parità …) e così via.

Tutto quanto precede, benché assolutamente sacrosanto, cosa c’entra con le migliorie da apportare al progetto a base di gara ?

La oepv non era stata pensata perché a fronte di appalti complessi il livello di progettazione sviluppato dalla stazione appaltante potesse accogliere i benefici del know how degli operatori privati ?

Gli indicatori sopra rammentati, più aderenti a forme di welfare integrativo, veramente apportano un upgrading al livello progettuale della pubblica amministrazione in maniera tale che, tra fase progettuale e fase esecutiva, non vi siano (più) sorprese che facciano lievitare i costi ed aumentare i tempi ?

Non solo.

Negli ultimi 7/8 anni ha preso sempre più piede il ricorso alla procedura di gara dell’accordo quadro. Sicuramente accanto alle notevoli flessibilità che connotano tale istituto è innegabile, pur tuttavia, che la mancanza di alcuna forma di progettazione, nella maggior parte dei casi, è alla base del suo successo.

La mancanza, pressoché diffusa, di alcuna forma di progettazione (tutto al più preliminare o di fattibilità) è testimoniata per tabulas dal disallineamento tra l’importo delle aggiudicazioni e quello dei contratti attuativi contabilizzati.

Quanto precede, ma potremmo fare altri numerosi esempi, è la testimonianza che continua ad esistere un tema progettazione rispetto al quale la sola riduzione a 2 uniche fasi progettuali non costituisce forse la risposta al problema.

Rammentiamo per inciso che in base all’articolo 6 del DM del MIT del 01.12.17 dal primo gennaio 2023 l’utilizzo del BIM riveste obbligatorietà per tutte le gare pubbliche superiori ad 1 milione di euro. Ci si è posti il problema di verificare se la anzidetta obbligatorietà è stata sin qui rispettata ?

Il BIM costituisce uno step essenziale sulla strada di un progettazione che possa assicurare tempi e costi certi di esecuzione.

La oepv deve costituire il criterio principe, laddove vi sia complessità progettuale ed importi significativi di appalto, perché premia il valore ed il merito delle imprese strutturate a differenza del metodo di gara affidato al bussolotto dei numeri.

Ma se tutto poi risulta disancorato dalle migliorie da apportare ad una progettazione di base elaborata dalla singola stazione appaltante, allora il tutto perde di rilevanza mortificando, in primis, le imprese che sanno fare in cantiere.

La seconda riguarda il contenuto “dell’articolo 50, sulle procedure di affidamento”.

Nel sottosoglia viene cristallizzato il ricorso alla procedura negoziata, che diviene la procedura ordinaria, si rende cioè stabile quello che con il Semplificazioni 1 e Semplificazioni 2 veniva sperimentato come procedura straordinaria per rispondere alle esigenze post pandemia e del PNRR.

In sostanza si rende ordinaria una procedura del tutto eccezionale ed esperibile in casi particolarissimi.

Confrontando i dati dell’ANAC (presentati nel giugno di questo anno alla Camera dei Deputati nella Relazione Annuale), che testimoniano il massiccio utilizzo di queste procedure super semplificate, con quelli dell’avanzamento dei lavori dei lavori del PNRR non sembra che i risultati raggiunti, in termini di sal, siano lusinghieri; tutto altro, perché la criticità è altrove non certo nella scelta del contraente.

Sembrerebbe emergere, il condizionale è d’obbligo in attesa di conoscere in contenuto degli Allegati e di come verranno riempiti i numerosi spazi in bianco, una sottovalutazione connessa alla tematica della “conoscibilità delle procedure di gara” (pubblicità) che male si concilierebbe, peraltro, con il principio informatore del nuovo codice ex articolo 3 dell’accesso al mercato.

Senza pubblicità quale mercato si potrà avere anche alla luce della inequivocabile conseguente soppressione dell’istituto della Associazione Temporanea di Impresa ?

Ad adiuvandum e per completezza di rappresentazione è necessario rammentare che vi è una procedura di infrazione verso il nostro paese, anche, a causa dell’utilizzo distorto fatto sino ora della procedura negoziata.

Mentre in vigenza della emergenza pandemica l’utilizzo indiscriminato della procedura negoziata trovava un limite nella fissazione di un confine temporale (giugno 2023) nella nuova previsione, invece, l’utilizzo della stessa sarebbe consentito sine die.

E’ auspicabile, pertanto, che in sede di declinazione della disciplina puntuale dell’istituto, attraverso gli Allegati, i profili della adeguata pubblicità, ante e post procedura, vengano adeguatamente disciplinati.

A seconda di come verranno affrontati gli snodi fondamentali del nuovo Codice si identificherà quale mercato ha in mente il legislatore per il futuro.

Per non ripetere gli errori che hanno portato al naufragio del Codice 50 è essenziale che vengano effettivamente ascoltati e coinvolti anche gli stake holders del settore, coloro cioè che si sporcano quotidianamente le scarpe in cantiere.

Così non fosse ci troveremo davanti alla ennesima incompiuta svilendo tutto l’importante lavoro sin qui svolto.

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