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L’abuso dell’abuso (d’ufficio): ecco perché è opportuna l’abrogazione del reato | L’intervento di Luciano Panzani

Allo scopo di porre fine all’utilizzo improprio da parte dei P.M., come dimostra la clamorosa sproporzione tra i procedimenti contestati e le condanne ottenute (27 su 5400 processi nel 2021, anche se il dato statistico andrebbe approfondito), il Governo ha deciso l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. Dopo le ripetute modifiche della norma penale (l’ultima nel 2020) che ne limitavano l’ambito d’applicazione, il reato era ormai di difficile configurazione perché confinava con corruzione e concussione nei casi più gravi e perché non rilevavano comportamenti in cui vi fosse una sfera di discrezionalità del pubblico funzionario.

Ciò non impediva tuttavia ai P.M. di esercitare l’azione penale e svolgere indagini, nella speranza di arrivare a contestare reati più gravi, con ricadute anche mediatiche, in casi che dopo il clamore iniziale si sgonfiavano puntualmente. Avevamo commentato con favore qualche tempo fa il proposito del Ministro Nordio di abrogarlo. L’abrogazione era resa necessaria dall’incertezza legislativa sui doveri dei pubblici funzionari, dalla fragilità del segreto istruttorio e dal frequente ricorso alla gogna mediatica.

Eppure, aggiungevamo, l’art. 323 c.p. fa parte del Codice penale sin dal 1930 e sino al 1990 non aveva dato luogo a difficoltà soverchie. La spiegazione stava nell’uso disinvolto che i P.M. ne avevano fatto. Si osserva ora che l’abuso d’ufficio è previsto dall’art. 19 della Convenzione di Merida, sottoscritta dall’Italia, per cui non può essere espunto dalla nostra legislazione penale ed è vero, anche se è improbabile che ne derivino conseguenze significative, perché la Convenzione prevede in caso di infrazione un arbitrato su iniziativa di uno Stato firmatario.

Si aggiunge da parte di noti esperti, come il prof. Coppi, che i P.M. invece che l’abuso contesteranno la corruzione, il reato più grave. Ciò purtroppo è vero e non cesserà fino a quando non si interverrà in modo efficace sul modo in cui viene esercitata l’azione penale e sulla gogna mediatica. Temi delicati. Per quest’ultima, i provvedimenti adottati sulla pubblicazione delle intercettazioni sono un primo passo, non sufficiente. La violazione del divieto di pubblicazione di materiale coperto da segreto investigativo è sanzionata con l’arresto fino a 30 giorni o con l’ammenda fino a 258 euro, decisamente troppo poco.

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