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La Cassazione restituisce equità fiscale alle cartolarizzazioni | La sentenza

Con una recente sentenza del 20 gennaio 2023, affermano Mario Di Giulio e Laura Cavarretta dello Studio Pavia e Ansaldo, la Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del trattamento degli interessi attivi, connesso alle operazioni di cartolarizzazione eseguite sulla base della legge n.130 del 1999, trattando in particolare del diritto delle società emittenti di potere avanzare richiesta di rimborso delle ritenute relative gli interessi maturati sulle somme giacenti presso i conti a esse intestati.

Tale questione è legata al vincolo di destinazione patrimoniale che la normativa sulle cartolarizzazioni dispone a favore dei portatori dei titoli emessi nell’ambito delle singole operazioni e del pagamento dei costi delle operazioni stesse sui diritti acquisiti dalle società emittenti: mediante tale vincolo i diritti acquisiti dalle società di cartolarizzazione (interessi attivi inclusi) confluiscono a costituire un patrimonio separato da quello delle società stesse.

La sentenza ha statuito che la società veicolo di un’operazione di cartolarizzazione è costituita quale soggetto Irpeg, fino al 2003, e Ires per le successive annualità d’imposta; pertanto, le ritenute applicate nei confronti della società veicolo sono, a norma di legge, ritenute a titolo di acconto ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. c), del Dpr n. 600 del 1973 e non a titolo di imposta come avviene per i soggetti non assoggettati alle imposte sui redditi.

A seguito dell’esaurimento dell’operazione di cartolarizzazione, pertanto, la società veicolo ha titolo per domandare il rimborso di quanto prelevato dai suoi conti correnti, come confermato dalla stessa risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 5 dicembre 2003 e dalla successiva Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 77/E del 4 agosto 2010. Quest’ultima risoluzione, in particolare, ha precisato che fino a quando permane il vincolo di destinazione del patrimonio separato, non si verifica la condizione richiesta dall’articolo 93 (ora 79) del Tuir per l’individuazione del periodo d’imposta nel quale potere effettuare lo scomputo delle ritenute subite.

Sulla base di tale impostazione quindi soltanto al termine dell’operazione di cartolarizzazione, gli interessi e gli altri proventi corrisposti su depositi e conti correnti bancari, che hanno subito la ritenuta alla fonte, acquisiscono a norma di legge rilievo in capo alla società veicolo, al fine di consentire alla medesima la detrazione delle ritenute dalla propria situazione tributaria. In relazione alla rilevazione del momento in cui si determina la chiusura dell’operazione di cartolarizzazione, ai fini dello scomputo di cui sopra, la Corte ha affermato che lo stesso termine coincide con il momento in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione sono stati estinti.

La controversia era nata dal sostanziale disconoscimento dei principi inizialmente dichiarati dall’Agenzia delle entrate sulla base delle sopracitate risoluzioni (emanate sempre dallo stesso ente), con un ardito ragionamento che capovolgeva l’impostazione dell’Agenzia, affermando che: dal momento che le operazioni di cartolarizzazione si concludono normalmente con un risultato pari a zero, in considerazione della loro strutturazione che vede una tendenziale equivalenza tra attività e passività, i veicoli si dovrebbero considerare, nell’applicazione del trattamento delle ritenute sugli interessi, quali enti non assoggettati a tassazione dei redditi e quindi le ritenute operate dovrebbero considerarsi operate a titolo definitivo senza possibilità di recupero.

Un’impostazione basata su dati empirici che non trovano riscontro nella norma e che contraddicono le stesse risoluzioni emesse dall’Agenzia, ponendo in dubbio i principi di trasparenza e di equità di trattamento che le risoluzioni sono volte a tutelare in base alla normativa che le prevede. Con decisione della Corte è quindi ribadito il principio della neutralità fiscale delle operazioni di cartolarizzazione a tutela degli investitori. Un’ultima notazione riguarda il rapporto Stato e cittadini: la questione è iniziata nel 2007 e oggi siamo nel 2023.

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