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“Impresa responsabile” e “consumatore consapevole”: un’alleanza per promuovere sicurezza e qualità dei prodotti

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La sicurezza e la qualità dei prodotti tra disciplina attuale e prospettive future

Il repentino mutamento delle dinamiche del consumo imposto dall’emergenza sanitaria nell’ambito del quale la recente indagine condotta da Bain & Company (pubblicata il 31 maggio 2020 in www.riparteitalia.it) delinea “il ritratto di un consumatore riluttante: incerto e preoccupato sul futuro” induce ad osservare con rinnovata attenzione le complesse questioni poste dalla non conformità dei prodotti rispetto agli standard legislativi. In un contesto nel quale la propensione ad effettuare acquisti a distanza appare destinata a persistere anche successivamente al dissolversi dell’attuale congiuntura, infatti, la fiducia del consumatore circa l’effettiva rispondenza del prodotto agli standard di sicurezza e qualità imposti dalla legge sembra rivestire una valenza ancor più rilevante rispetto al passato.  

La finalità di promuovere un elevato livello di tutela del consumatore mediante norme imperative che contemplano rigorosi requisiti di sicurezza quale presupposto minimo per accedere al mercato e quella di incentivare attraverso adeguate tutele legali produzioni caratterizzate da peculiari qualità di pregio sono state da tempo poste al centro di un disegno dell’Unione Europea attualmente compendiato nel New Legal Framework ed incentrato su articolate e capillari discipline che, attraverso lo strumento della normazione tecnica armonizzata, consentono di individuare rigorosi standard di sicurezza e di qualità per ogni categoria di prodotto.

La non conformità a dette norme può assumere rilievo sotto profili differenziati e dare luogo all’applicazione di un ampio ventaglio di rimedi riconducibili entro  le categorie del public enforcement e del private enforcement. Così la non compliance rispetto alle regole imperative in materia di sicurezza costituisce il presupposto dell’applicazione della disciplina preventiva che governa il ritiro ed il richiamo dei prodotti (art. 107, comma 2, lett. f) 1, cod. cons.); essa, inoltre, assume la valenza di imprescindibile “prerequisito” al fine di configurare la responsabilità civile del fabbricante per i danni cagionati al consumatore da un prodotto difettoso (artt. 114-127 cod. cons.).

Parallelamente, nell’ambito delle regole che governano l’esecuzione dei contratti, la non compliance si riflette nella violazione dell’obbligo del venditore “di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” (artt. 129 cod. cons.) dando luogo a significative ricadute sia nella prospettiva dell’inadempimento, sia sotto il profilo delle pratiche commerciali scorrette (art. 20 ss. cod. cons.) e dei conseguenti provvedimenti irrogati dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

La non compliance ed il suo “effetto domino” nella filiera produttiva integrata

La presenza sul mercato di una significativa quantità di prodotti che, nonostante le certificazioni di conformità emesse dal fabbricante, non rispettano gli standard di sicurezza minimi è emblematicamente testimoniata dall’osservazione delle segnalazioni di non conformità quotidianamente registrate dall’ European Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX) e dal Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).

La cruciale rilevanza assunta dall’effettiva capacità di assicurare una piena compliance alla disciplina legislativa che governa la sicurezza e la qualità dei prodotti agli standard legislativi risulta ulteriormente amplificata laddove si consideri la complessità che attualmente caratterizza anche i prodotti più elementari e l’articolazione delle filiere che vedono coinvolti molteplici operatori.

Proprio nell’ambito della filiera produttiva integrata nella quale la violazione dello standard da parte di uno degli operatori è potenzialmente idonea a propagarsi sino a compromettere la conformità del prodotto finale, neutralizzando così la compliance di altri soggetti coinvolti nel medesimo ciclo produttivo e commerciale, si palesa la prospettiva di una “cascata di responsabilità” che, ponendosi a monte del rapporto tra produttore e consumatore (B2C), si sviluppa all’interno alla filiera produttiva e distributiva investendo i rapporti tra imprenditori (B2B) nei quali  il distributore o il produttore finale, in quanto segmenti terminali della filiera che conduce dalla produzione al consumo, si trovano non di rado a subire ingenti pregiudizi economici conseguenti al ritiro al richiamo di prodotti la cui non conformità può dipendere dall’ original equipment manufacturer (OEM) o dal fornitore della materia prima.

Corporate Social Responsibility e consumer awareness: verso la creazione di un circolo virtuoso?

In un simile scenario appare indifferibile l’esigenza di implementare ulteriormente il controllo sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti valorizzando componenti del sistema che, agendo in sinergia con gli strumenti di public enforcement e di private enforcement, contribuiscano a realizzare un effettivo incremento delle pratiche virtuose ingenerando un processo che, attraverso l’accrescersi della tutela offerta al consumatore, incentivi e valorizzi l’operato delle imprese capaci di garantire un rigoroso rispetto delle regole imperative in materia di sicurezza e di sviluppare prodotti di eccellenza caratterizzati da peculiari qualità di pregio.

La chiave di volta in questo senso sembra essere rappresentata dalla valorizzazione di un’alleanza tra “impresa responsabile” e “consumatore consapevole” come fondamentale tassello funzionale ad integrare il sistema di public e private enforcement  mediante un “circuito di relazioni virtuose” tra le istanze dei consumatori attenti ai profili della sicurezza e della qualità e le risposte delle imprese che – ispirando la loro attività a criteri di Corporate Social Responsibility – immettano sul mercato prodotti sicuri e quindi si segnalino come soggetti capaci di soddisfare la crescente domanda di sicurezza ed eccellenza.  

Un simile processo è efficacemente rappresentato nel settore automotive dalla transizione dalla politica ispirata al motto “safety doesn’t sell” a quella nella quale l’attenzione alla sicurezza dell’auto costituisce uno dei più rilevanti elementi di scelta del consumatore (purchase whit safety in mind). Sotto questo profilo il modello virtuoso costruito intorno l’istituzione di organismi quali l’ European New Car Assessment Programme, capaci di valorizzare l’eccellenza ed incrementare la consapevolezza del consumatore indirizzando le sue scelte verso i veicoli più sicuri, appare meritevole di essere esteso ad ogni altro settore produttivo.

Così, l’incremento della familiarità del consumatore con strumenti quali il Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ed l’European Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX),che forniscono costantemente informazioni accessibili riguardo alla pericolosità dei prodotti, costituisce un presupposto fondamentale al fine di implementare quel processo di education and consumer awareness che costituisce un terreno fertile sul quale autorevoli studi in materia di economia comportamentale ritengono possa svilupparsi il c.d. nudging, ossia quella “spinta gentile” funzionale all’assunzione di condotte virtuose e, in particolare, all’incremento dei livelli di sicurezza e di qualità dei prodotti non di rado conseguiti anche attraverso un rafforzamento del nearshoring, ossia di una scelta delle materie prime che, riducendo le distanze tra produttore e fornitori, consenta una maggiore incisività del controllo sulla qualità delle componenti destinate a confluire nel prodotto finale (La pandemia dimostra che la globalizzazione ha molti limiti. Per le aziende occorre una nuova via. Ecco quale, pubblicata il 25 maggio 2020 in www.riparteitalia.it).

In conclusione l’adozione di policies tese a promuovere un’alleanza tra “impresa responsabile” e “consumatore consapevole” costituisce un elemento imprescindibile al fine di favorire l’instaurarsi di pratiche virtuose capaci di portare un beneficio tanto al consumatore – che operando scelte oculate diviene il protagonista di una tutela preventiva tesa a minimizzare il verificarsi di eventi dannosi – quanto agli imprenditori virtuosi che, nella filiera che conduce dalla produzione al consumo, potrebbero minimizzare il rischio di incorrere negli ingenti danni derivanti da provvedimenti di richiamo e ritiro di prodotti non conformi proprio riducendo l’incidenza di non conformità che, seppur imputabili ai fornitori delle materie prime e agli original equipment manufacturer (OEM), sono destinate a propagarsi nell’intera catena produttiva e distributiva.

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