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[L’Intervento] Giuseppe Coco (Economista): «Ecco tutti i punti di forza e di debolezza della grande svolta sulle Semplificazioni del governo Draghi»

Le prime anticipazioni sul Decreto semplificazioni fanno presagire una autentica svolta in materia di semplificazioni in particolare in campo energetico.

Tuttavia l’impatto reale delle semplificazioni potrà essere autenticamente valutato solo tra alcuni mesi.

Come da attese Il Ministro ha agito su tre leve: le dichiarazioni e l’instaurazione di un quadro speciale per le opere del PNRR, anche intervenendo sulle regioni, il potenziamento e la modifica della cultura delle amministrazioni titolari di autorizzazione e le semplificazioni procedurali in senso stretto.

Va ricordato che gli obiettivi fissati per il 2030 dal Piano Nazionale Energetico (PNIEC) del 2019, che già necessitano di un consistente adattamento ai più ambiziosi target del Green Deal, sono a regolazione esistente, impossibili da raggiungere.

Il ritmo di autorizzazione e installazione degli impianti da Fonti rinnovabili (FER) è diventato incredibilmente lento.

All’entusiasmo per le rinnovabili, nutrito anche di incentivi francamente spropositati che probabilmente hanno contribuito a creare il surplus per invogliare più di una amministrazione a concedere prontamente le autorizzazioni, si è sostituita la diffidenza delle popolazioni e la coscienza dell’impatto almeno visivo degli impianti.

Tutto ciò si è tradotto nella pratica in lentezze nella concessione delle autorizzazioni, paradossalmente proprio mentre l’energia da fonti rinnovabili ha guadagnato una sostanziale parità di costo con le fonti fossili.

Ma vediamo i principali capitoli. Valore simbolico, ma utile, ha anche la dichiarazione della natura di opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti. Il Decreto interviene poi in vari punti sui termini di concessione (o diniego) delle autorizzazioni e di verifica di assoggettamento e conclusione della VIA nazionale e regionale.

Anche possono essere utili per stimolare le Amministrazioni va detto che questi termini sono ormai spesso irrilevanti.

I procedimenti, anche quelli per interventi apparentemente scontati come la conversione a gas naturale delle centrali termiche che ora inquinano molto di più, possono durare il doppio o anche più dei termini prescritti.

Molto più importante invece è la istituzione di una Commissione VIA speciale per le opere del PNIEC e del PNRR. La Commissione si avvarrà di personale proveniente da diverse Amministrazioni, anche di ricerca in campo energetico ed ambientale.

Oltre a potenziare le strutture di valutazione, operazione comunque necessaria, essa potrebbe rappresentare un grimaldello per smontare a livello nazionale le resistenze di una cultura della tutela ambientale basata su un approccio difensivo piuttosto che proattivo.

Di fatto esiste una interpretazione della difesa dell’ambiente basata sulla prevenzione del possibile danno in ogni possibile circostanza in base al principio di precauzione, che predomina e si autorigenera nell’Amministrazione. La nuova Commissione potrebbe rinnovare sia il tipo di competenze sia i punti di vista e la cultura amministrativa in senso realizzativo e non ostruzionistico.

Stesso contenuto ha la norma che istituisce una Soprintendenza paesaggistica speciale presso il MIBACT che si occuperà analogamente dei pareri in materia di PNIEC e PNRR.

Necessaria sia per rendere tempestive le risposte dell’Amministrazione in oggetto (che per la verità sono a tutti i livelli una delle cause principali delle lentezze), sia per rendere uniformi i criteri di decisione sul territorio nazionale, oggi fortemente dipendenti dalla personalità locale.

I poteri del MIBACT vengono poi limitati nella concessione specifica di autorizzazioni a impianti rinnovabili nei casi in cui non ci sia vincolo paesaggistico (pur in aree contigue ad aree sottoposte) dove viene introdotto il silenzio-assenso allo scadere del termine di pronunciamento.

Le semplificazioni vere e proprie sono importanti. Le procedure cosiddette di repowering, ovvero di sostituzione di capacità rinnovabile esistente, senza modifiche rilevanti delle cubature degli impianti, vengono sottoposte a un semplice obbligo di comunicazione. Le soglie per la procedura semplificata del solare vengono innalzate. Semplificazioni rilevanti riguardano anche i sistemi di accumulo.  

Molta dell’efficacia del decreto però a mio parere si gioca sulla norma che richiede alle regioni ‘entro 120 giorni’ di identificare siti idonei al deployment di rinnovabili. A seguito dell’inserimento nella lista dei siti idonei, alcune procedure autorizzatorie per l’installazione diventano semi-automatiche. Una proposta simile era stata lanciata anche in un recente paper e un seminario con il Ministro dell’associazione MERITA, ma le aree idonee in quel caso dovevano essere identificate dalle strutture ministeriali.

In un decreto in cui meritoriamente per una volta niente è lasciato a successivi decreti ministeriali che poi non vengono mai emanati, o lo sono a distanza magari di due anni, l’unica norma che richiede una specifica azione ulteriore è questa e la richiede alle Regioni.

Allo stato niente vieta però, ed anzi l’esperienza suggerisce, che le Regioni rimangano inerti per un lungo periodo di tempo, oppure che individuino le aree in maniera conservativa, innescando un contenzioso infinito con lo Stato.

Nel complesso si tratta di semplificazioni consistenti, ma il cui impatto dovrà essere vagliato tra qualche mese. Purtroppo la nostra storia ed esperienza indica che non basta scrivere qualcosa in una norma per far sì che essa accada, anzi è spesso vero il contrario.

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