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Famiglia: separazione e divorzio, entra in vigore la riforma. Tutte le novità | Il documento

La nuova riforma Cartabia in materia di famiglia entrerà in vigore il 28 febbraio prossimo – con un anticipo di qualche mese rispetto alla data inizialmente prevista (30 giugno 2023) – e che si applicherà alle cause che sopraggiungeranno dal 1° marzo. Il tutto in vista dell’introduzione – nell’ottobre 2024 – del tribunale della famiglia, istituito “ad hoc” per questo tipo di procedimenti. La riforma introdurrà alcune novità come un rito unico per tutti i procedimenti in materia di famiglia, domanda contestuale di separazione e di divorzio, un “piano genitoriale” utile al giudice per modulare visite e collocamento del figlio minore.

Le nuove norme sono tra quelle contenute nella legge delega sul processo civile messa a punto dal Governo Draghi, di cui, lo scorso ottobre, è stato approvato il decreto legislativo di attuazione. La legge di Bilancio ha poi disposto l’anticipazione dell’entrata in vigore della maggior parte delle disposizioni previste dalla riforma. Una riforma la cui architettura ruota intorno agli impegni assunti con l’Europa nel Pnrr: l’obiettivo è arrivare a ridurre del 40% i tempi della giustizia civile.

Queste, nel dettaglio, le principali novità.

Rito unico

Un solo rito – con il quale si supera la frammentazione finora vigente – applicabile a tutti i procedimenti che riguardano famiglie e minori di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti per le dichiarazioni di adottabilità, quelli sulle adozioni di minori e quelli di competenza delle sezioni specializzate sull’immigrazione.

Domanda contestuale di separazione e divorzio

Con le nuove norme si potrà proporre contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, oppure riunirle in un unico procedimento. Per la procedibilità della domanda di divorzio è richiesto un doppio requisito: passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e cessazione ininterrotta della convivenza. La causa non sarà più “bifasica” – la prima comparizione davanti al presidente, poi davanti al giudice istruttore – perché viene eliminata l’udienza presidenziale. I procedimenti di separazione e divorzio contenziosi saranno caratterizzati da atti introduttivi contenenti l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova: nel ricorso devono essere contenuti documenti e mezzi di prova, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui il ricorso si fonda.

Tutela vittime violenza 

La legge valorizza tutele nelle ipotesi di violenza familiare e domestica a salvaguardia delle vittime, prevedendo particolari percorsi in presenza di «allegazioni di violenza domestica o di genere».

Interesse prevalente del minore e piano genitoriale

La riforma rafforza la centralità dell’“interesse prevalente del minore”, come sancito da tempo dalla giurisprudenza in materia. Il criterio di competenza territoriale prevalente sulle cause di famiglia è infatti quello della residenza abituale del minore, che corrisponde al luogo in cui «si trova di fatto il centro della sua vita». In mancanza di figli minori, invece, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. La legge Cartabia prevede, poi, la presentazione, davanti al giudice, di un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relative alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, alle frequentazioni parentali e amicali: un piano che possa essere la base per il magistrato da cui partire nel decidere su affido, collocamento e diritto di visita.

Tribunale ad hoc

La riforma istituisce il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: tribunali circondariali e, quale organo centrale, un tribunale distrettuale. I tribunali per i minorenni non sono soppressi, ma vengono trasformati in queste nuove articolazioni, per valorizzare le loro specializzazioni. Questa parte della riforma entrerà in vigore nell’ottobre 2024.

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