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[Il documento] Lo Stato di emergenza per il Covid รจ finito. Lavoro, scuola, ristoranti, spettacoli e sport. Ecco cosa cambia da oggi

A partire dal 31 marzo cambiano le regole della convivenza con il Covid. Dopo oltre due anni di stato di emergenza, il governo ha deciso di non prorogare oltre, almeno dal punto di vista burocratico. Non sarร  piรน necessario il green pass per i ristoranti all’aperto e nel trasporto pubblico, via l’obbligo di super green pass al lavoro, allentamento delle norme sui contatti a scuola, abolizione della quarantena per i contatti stretti di positivi, anche non vaccinati, mascherine al lavoro anche chirurgiche e non per forza Ffp2.

Non ci sarร  piรน la struttura commissariale del generale Figliuolo a gestire la campagna vaccinale, ma nasce lโ€™Unitร  per il completamento della campagna vaccinale e per lโ€™adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, guidata dal maggior generale Tommaso Petroni. Addio anche al Comitato tecnico-scientifico, istituito a febbraio 2020 e protagonista soprattutto durante il primo, drammatico anno di pandemia delle decisioni che hanno condizionato la vita degli italiani. Dal primo aprile, insomma, si volta pagina, e inizia un processo che vedrร  saltare gradualmente le restrizioni attualmente in vigore. Ecco i passaggi principali. 

Accesso ai luoghi di lavoro 

Dal 1 aprile sarร  possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Dal 1 maggio l’obbligo di green pass verrร  eliminato. 

Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanitร  

Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

Green pass per attivitร  e servizi 

Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato per attivitร  e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade lโ€™obbligo del green pass per i servizi di ristorazione allโ€™aperto e per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale. 

Scuola 

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positivitร .

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attivitร  proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dallโ€™ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test รจ attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positivitร  tra gli alunni, le attivitร  proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di etร  รจ previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dallโ€™ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test รจ attestato con autocertificazione.

L’isolamento: gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire lโ€™attivitร  scolastica nella modalitร  di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe รจ subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Mascherine 

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per: mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita); spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o allโ€™aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive. Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarร  sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. E resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private. 

Quarantene e isolamento 

Dal 1 aprile dovrร  rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrร  applicare il regime dellโ€™autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto). Tuttavia, ha precisato nei giorni scorsi il ministero, non cambia la tempistica dell’isolamento: un positivo dovrร  restare a casa almeno 7 giorni (10 se non vaccinato) prima di sottoporsi al tampone per accertare l’eventuale negativitร  e uscire.  

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